CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1979
Cassazione n. 40175/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25285_25 rilevato che, con due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; b) con il secondo motivo deduce, in realtà, questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 comma 7, Cost., e con l'art. 117, comma 1, Cost. (in sintesi, dolendosi della impossibilità di poter presentare personalmente ricorso per cassazione, ciò che contrasterebbe con le citate norme costituzionali, oltre che con la Convenzione EDU (art. 6, par. 3, lett. c), e con l'art. 48, comma 2, della c.d. carta di Nizza); ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come novellato con la I. n. 103 del 2017; che, sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); che, ancora, con la medesima sentenza è stata respinta la questione di costituzionalità, essendosi ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive ,(in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che quanto sopra è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (Sez. 1, n. 15552 del 6 aprile 2018, Attanasio, non mass., ha ritenuto inammissibile il ricorso personale proposto dopo la riforma; Sez. 5, n. 29232 del 25 giugno 2018, Rrucaj, non mass., nel richiamare le Sez. U. n. 8914/2018, ha dichiarato manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 12259 del 4 aprile 2022, Schettino, non mass., sottolinea inoltre la netta distinzione tra legittimazione all'impugnazione e rappresentanza tecnica in cassazione, riservata ai cassazionisti); rilevato, ancora, che la Grande Camera della Corte di Strasburgo, nel leading case Meftah e altri c. Francia (26 luglio 2002), ha ritenuto compatibile con l'art. 6 §§1 e 3 lett. c) CEDU l'obbligo di farsi rappresentare da avvocati con monopolio di patrocinio davanti alle Corti supreme (Cour de cassation/Conseil d'État), sottolineando la specificità tecnico-normativa del giudizio di legittimità, prevalentemente scritto e limitato al controllo di diritto, non ravvisando alcuna violazione nella preclusione dell'intervento personale o del difensore privo dei requisiti, ferma restando la garanzia del contraddittorio scritto (venne invece riscontrata violazione solo per la mancata comunicazione delle conclusioni dell'Avvocato generale), ne discende che una disciplina interna, come quella italiana, che imponga la rappresentanza tecnica qualificata in Cassazione non contrasta, di per sé, con l'art. 6 CEDU, con la conseguenza che non è vulnerato l'art. 117, comma 1, Cost.; rilevato, poi, che l'art. 47 della Carta di Nizza tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, e l'art. 48(2) ribadisce il rispetto dei diritti della difesa; che, tuttavia, la Carta non consacra un diritto alla "autodifesa" tecnica in ogni grado; che, infatti, la giurisprudenza UE ha più volte bilanciato l'effettività del rimedio con regole procedurali nazionali ragionevoli e proporzionate; che, in particolare, ed emblematicamente, la CGUE ha reputato compatibili con gli artt. 47 e 48 regimi processuali che, per ragioni sistemiche, limitano le modalità di esercizio delle difese, ferma l'effettività del rimedio (v. caso Melloni, C-399/11, sulla compatibilità tra decisione quadro MAE e artt. 47-48); che, in ogni caso, anche assumendo applicabile la Carta al giudizio penale di legittimità, la richiesta di difesa tecnica specializzata non sacrifica l'effettività del ricorso, poiché il diritto al rimedio rimane integro ed è assistito da strumenti di difesa d'ufficio e da una disciplina scritta che consente un contraddittorio effettivo; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i