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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15714/2026

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[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Genova avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di pronunciare annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenzaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, appellata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dei concordati proposti, ha ridotto le pene inflitte ai predetti imputati per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 loro contestati.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando i motivi di seguito indicati.

3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Con unico motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi 10) e 11).

Deduce violazione del ne bis in idem con riferimento alla sentenza del G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2023, irrevocabile il 19 marzo 2024 e, facendo anche riferimento alla posizione processuale di altro soggetto, deduce che: "E evidente, dunque, come la detenzione oggetto della sentenza di condanna emessa dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] (irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sia iniziata il 17/18 Maggio 2022 e terminata il 03.08.2022 ed è, pertanto, da ritenersi assorbente rispetto ai fatti contestati (per i quali è intervenuta condanna) ai capi 10) e 11) del processo che ci occupa".

4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto dell'art. 125 cod. proc. pen. e 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata motivazione sui beni in sequestro.

Deduce che la sentenza impugnata è dei tutto priva di motivazione in riferimento al sequestro dei beni operato nella fase dell'indagine e, in particolare, dei denari e delle autovetture sequestrate a vario titolo agli imputati; che la sentenza è carente anche di motivazione in ordine alla sostanza stupefacente sequestrata; che nella motivazione della sentenza non vi è traccia dei beni sequestrati; che la mancata decisione su quanto in sequestro costituisce un vizio della sentenza e che il motivo di impugnazione è identico a quello proposto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo motivo eccepisce la mancata motivazione ai sensi e per il disposto dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in punto di disparita di trattamento sanzionatorio nei suoi 2confronti "in relazione anche alla sentenza di condanna n. 98 del 2022 emessa dal Tribunale di Massa divenuta definitiva il 27 ottobre 2023".

Deduce che prima di essere arrestata per i fatti per i quali vi è processo veniva arrestata e condannata con la sentenza n. 898/2022 passata in giudicato in data 27 ottobre 2023 per una violazione ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che con l'appello si chiedeva il riconoscimento della continuazione anche per quest'ultimo reato; che il giudice di appello ometteva di motivare sul punto «perché non riteneva anche di calcolare nel computo della pena finale anche altro episodio in continuazione con i reati del presente processo"; che il giudice si è sottratto all'obbligo motivazionale che non deve venir meno anche in caso di concordato in appello e che il non averlo fatto può essere motivo di nullità della sentenza.

4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce le medesime censure proposte con il primo motivo dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo motiva lamenta nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte di appello di Genova a uno dei difensori.

Deduce che l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla predetta Corte è stato notificato solo a uno dei difensori e non anche all'altro; che è principio costante della giurisprudenza che tale mancata notifica integri una nullità ma che questa non debba qualificarsi assoluta; che secondo orientamento di questa Corte più risalente nel tempo tale nullità sarebbe deducibile fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo, con la possibilità di poterla dedurre anche in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento trovando applicazione il quarto e non il terzo comma dell'art. 181 cod. proc. pen. e che, dunque, è evidente che l'omessa notifica del decreto di citazione a uno dei difensori nominati abbia generato una nullità che non possa ritenersi in alcun modo sanata. 4.3 Con il terzo motivo eccepisce la mancata motivazione ai sensi e per il disposto dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in punto di disparita di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati.

Deduce che il giudice deve motivare la disparità di trattamento anche se il prevenuto ha prestato il consenso e che il non averlo fatto può essere motivo di nullità della sentenza.

5. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA].

Deduce il ricorrente che l'accordo ex art. 599 cod. proc. pen. è stato oggetto di mera ratifica da parte della Corte d'appello e che la sentenza impugnata, quanto alla sua posizione, appare del tutto sfornita di qualunque tipo di costrutto 3motivazionale anche per quanto concerne l'oggetto dell'accordo tra le parti sottoposto al vaglio della Corte, ovvero il bilanciamento di circostanze eterogenee.

Deduce, quindi, che la Corte non ha assolto l'obbligo di motivazione, come richiesto dalla legge e che l'esame condotto dal collegio, risulta sommario e superficiale, mancando un'approfondita disamina logico giuridica, atta a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

6. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 Con il primo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 5) e 7).

Deduce, dopo aver richiamato le risultanze degli atti di indagine che non può ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento dell'odierno imputato. 6.2 Con il secondo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza rispetto alle contestate circostanze attenuanti generiche.

Deduce che sono stati valorizzati ai fini della richiesta delle suindicate circostanze elementi insussistenti e che non sono stati valorizzati quelli positivi emersi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Occorre, in primo luogo, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2647 del 10/07/2025, Bira, Rv. 289005 - 01, pronunciatasi negativamente sulla possibilità di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento con cui la corte di appello, non accogliendo la richiesta sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen, dispone la prosecuzione del giudizio, in motivazione ha affermato: "Risulta pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui con l'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato possono essere fatti valere: 1) vizi che attengono l'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3) l'applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice di 4appello, restando precluse le censure relative motivi rinunciati o, ancora, alla mancata valutazione delle condizioni procedimento di cui all'articolo 129 cod. proc. pen. ».

Ciò premesso, risultano inammissibili: il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], afferente alla violazione del ne bis in idem trattandosi di questione estranea al perimetro nell'ambito del quale è stato definito l'accordo; il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inerente all'omessa valutazione "specifica" della posizione dello stesso, trattandosi di censura non rientrante tra quelle proponibili; il ricorso presentato nell'interesse del Pellizza con il quale sono state riproposte censure sull'affermazione di responsabilità ormai precluse dall'intervenuto accordo.

Sono del pari inammissibili, in forza dei principi sopra richiamati, la questione relativa all'omessa motivazione relativa alla richiesta di applicazione della continuazione con altra sentenza proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], la nullità procedurale relativa all'omessa citazione di uno dei difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di motivazione relativa alla pena proposta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Anche la questione proposta dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancata pronuncia sui beni in sequestro è inammissibile.

Come si rileva dalla sentenza impugnata (pag. 2), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con la sentenza di primo grado ha ordinato la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e la confisca delle altre cose in sequestro.

In esito al concordato in appello sono stati dichiarati inammissibili i motivi oggetto di rinuncia ed è stata confermata nel resto la sentenza impugnata.

Pertanto, la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli oggetto di accoglimento ha precluso qualunque valutazione in merito alla disposta confisca.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 5 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] nni Liberati a L: oNií 3 0 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] betta Arrubito 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Genova avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di pronunciare annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenzaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, appellata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dei concordati proposti, ha ridotto le pene inflitte ai predetti imputati per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 loro contestati. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando i motivi di seguito indicati. 3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Con unico motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi 10) e 11). Deduce violazione del ne bis in idem con riferimento alla sentenza del G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2023, irrevocabile il 19 marzo 2024 e, facendo anche riferimento alla posizione processuale di altro soggetto, deduce che: "E evidente, dunque, come la detenzione oggetto della sentenza di condanna emessa dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] (irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sia iniziata il 17/18 Maggio 2022 e terminata il 03.08.2022 ed è, pertanto, da ritenersi assorbente rispetto ai fatti contestati (per i quali è intervenuta condanna) ai capi 10) e 11) del processo che ci occupa". 4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto dell'art. 125 cod. proc. pen. e 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata motivazione sui beni in sequestro. Deduce che la sentenza impugnata è dei tutto priva di motivazione in riferimento al sequestro dei beni operato nella fase dell'indagine e, in particolare, dei denari e delle autovetture sequestrate a vario titolo agli imputati; che la sentenza è carente anche di motivazione in ordine alla sostanza stupefacente sequestrata; che nella motivazione della sentenza non vi è traccia dei beni sequestrati; che la mancata decisione su quanto in sequestro costituisce un vizio della sentenza e che il motivo di impugnazione è identico a quello proposto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo motivo eccepisce la mancata motivazione ai sensi e per il disposto dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in punto di disparita di trattamento sanzionatorio nei suoi 2confronti "in relazione anche alla sentenza di condanna n. 98 del 2022 emessa dal Tribunale di Massa divenuta definitiva il 27 ottobre 2023". Deduce che prima di essere arrestata per i fatti per i quali vi è processo veniva arrestata e condannata con la sentenza n. 898/2022 passata in giudicato in data 27 ottobre 2023 per una violazione ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che con l'appello si chiedeva il riconoscimento della continuazione anche per quest'ultimo reato; che il giudice di appello ometteva di motivare sul punto «perché non riteneva anche di calcolare nel computo della pena finale anche altro episodio in continuazione con i reati del presente processo"; che il giudice si è sottratto all'obbligo motivazionale che non deve venir meno anche in caso di concordato in appello e che il non averlo fatto può essere motivo di nullità della sentenza. 4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce le medesime censure proposte con il primo motivo dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo motiva lamenta nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte di appello di Genova a uno dei difensori. Deduce che l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla predetta Corte è stato notificato solo a uno dei difensori e non anche all'altro; che è principio costante della giurisprudenza che tale mancata notifica integri una nullità ma che questa non debba qualificarsi assoluta; che secondo orientamento di questa Corte più risalente nel tempo tale nullità sarebbe deducibile fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo, con la possibilità di poterla dedurre anche in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento trovando applicazione il quarto e non il terzo comma dell'art. 181 cod. proc. pen. e che, dunque, è evidente che l'omessa notifica del decreto di citazione a uno dei difensori nominati abbia generato una nullità che non possa ritenersi in alcun modo sanata. 4.3 Con il terzo motivo eccepisce la mancata motivazione ai sensi e per il disposto dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in punto di disparita di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati. Deduce che il giudice deve motivare la disparità di trattamento anche se il prevenuto ha prestato il consenso e che il non averlo fatto può essere motivo di nullità della sentenza. 5. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. Deduce il ricorrente che l'accordo ex art. 599 cod. proc. pen. è stato oggetto di mera ratifica da parte della Corte d'appello e che la sentenza impugnata, quanto alla sua posizione, appare del tutto sfornita di qualunque tipo di costrutto 3motivazionale anche per quanto concerne l'oggetto dell'accordo tra le parti sottoposto al vaglio della Corte, ovvero il bilanciamento di circostanze eterogenee. Deduce, quindi, che la Corte non ha assolto l'obbligo di motivazione, come richiesto dalla legge e che l'esame condotto dal collegio, risulta sommario e superficiale, mancando un'approfondita disamina logico giuridica, atta a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. 6. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 Con il primo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 5) e 7). Deduce, dopo aver richiamato le risultanze degli atti di indagine che non può ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento dell'odierno imputato. 6.2 Con il secondo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza rispetto alle contestate circostanze attenuanti generiche. Deduce che sono stati valorizzati ai fini della richiesta delle suindicate circostanze elementi insussistenti e che non sono stati valorizzati quelli positivi emersi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Occorre, in primo luogo, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2647 del 10/07/2025, Bira, Rv. 289005 - 01, pronunciatasi negativamente sulla possibilità di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento con cui la corte di appello, non accogliendo la richiesta sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen, dispone la prosecuzione del giudizio, in motivazione ha affermato: "Risulta pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui con l'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato possono essere fatti valere: 1) vizi che attengono l'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3) l'applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice di 4appello, restando precluse le censure relative motivi rinunciati o, ancora, alla mancata valutazione delle condizioni procedimento di cui all'articolo 129 cod. proc. pen. ». Ciò premesso, risultano inammissibili: il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], afferente alla violazione del ne bis in idem trattandosi di questione estranea al perimetro nell'ambito del quale è stato definito l'accordo; il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inerente all'omessa valutazione "specifica" della posizione dello stesso, trattandosi di censura non rientrante tra quelle proponibili; il ricorso presentato nell'interesse del Pellizza con il quale sono state riproposte censure sull'affermazione di responsabilità ormai precluse dall'intervenuto accordo. Sono del pari inammissibili, in forza dei principi sopra richiamati, la questione relativa all'omessa motivazione relativa alla richiesta di applicazione della continuazione con altra sentenza proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], la nullità procedurale relativa all'omessa citazione di uno dei difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di motivazione relativa alla pena proposta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Anche la questione proposta dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancata pronuncia sui beni in sequestro è inammissibile. Come si rileva dalla sentenza impugnata (pag. 2), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con la sentenza di primo grado ha ordinato la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e la confisca delle altre cose in sequestro. In esito al concordato in appello sono stati dichiarati inammissibili i motivi oggetto di rinuncia ed è stata confermata nel resto la sentenza impugnata. Pertanto, la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli oggetto di accoglimento ha precluso qualunque valutazione in merito alla disposta confisca. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 5 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] nni Liberati a L: oNií 3 0 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] betta Arrubito 6
Sentenza Cassazione n. 15714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris