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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21866/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimentó impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

V Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, con la quale INGRASCIOTTA Giuseppe era stato condannato per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002, aggravato dall'aver ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. (in Marsala il 15/11/2014).

2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte rinviato il procedimento in conseguenza della adesione del difensore alla astensione proclamata per il 31/3/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA], con ciò ledendo il diritto di difesa dell'imputato che non aveva, per effetto dell'adesione alla astensione, rassegnato le proprie conclusioni e una nullità della sentenza, richiamando Sezioni Unite n. 15232 del 2015.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il procedimento in appello è stato celebrato ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 149 del 2020 e, pertanto, mediante rito c. d. cartolare e scambio di memorie scritte.

La Corte non ha ritenuto rilevante, nella specie, l'adesione della difesa alla astensione proclamata dagli organi rappresnetativi forensi.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Del tutto inconferente è, intanto, il richiamo operato dalla difesa alla sentenza delle Sezioni Unite Tibo del 2015: in quella sede, infatti, è stato affermato il principio secondo il quale, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.

Trattasi di v situazione del tutto diversa rispetto a quella delineatasi a seguito dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale dovuta al fenomeno pandemico da Covid-19.

A tale proposito, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha già dato risposta ad alcuni dubbi interpretativi, giungendo a conformi soluzioni interpretrative, secondo le quali, in linea generale, si è intanto chiarito che, nel giudizio di cassazione in materia cautelare, secondo la disciplina emergenziale prevista dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, l'istanza di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni non consente alcun differimento dell'udienza camerale (sez. 5, n. 38899 del 24/6/2021, B., Rv. 282029; sez. 3, n. 30330 del 25/6/2021, P., Rv. 281724).

Il principio è stato coerentemente esteso anche al giudizio di merito, essendosi affermato che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (sez. 4, n. 42081 del 28/9/2021, Fiorentino, Rv. 282067).

In quella sede, questa stessa sezione ha, infatti, condivisibilmente spiegato che, secondo le previsioni legislative in vigore nel periodo dell'emergenza pandemica, ai sensi dell'art. 23 D.L. 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello doveva procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero avesse fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 23 cit., la richiesta di discussione orale doveva essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

A ben vedere, trattasi di modalità che ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato (né ciò emerge dalla sentenza impugnata) di avere formulato richiesta di discussione orale, cosicché deve concludersi nel senso che il processo fosse destinato ad essere trattato in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero, assicurato il contraddittorio dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23 (infatti, secondo quanto affermato nella parte in fatto dell'impugnata sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva rassegnato tempestive conclusioni scritte).

Ciò ha determinato una implicita rinuncia da parte della difesa alla facoltà di discutere oralmente il processo e, quindi, di comparire all'udienza già fissata del 31 'marzo 2021.

Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato sì abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», ma, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

Ne consegue che la circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa (sul punto, in motivazione, anche sez. 5, n. 34501 del 12/7/2021, Occhioni, non massinnata, richiamata nel precedente citato).

Trattasi di principi del tutto coerenti, del resto, con il consolidato orientamento per il quale, nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353; sez. 5, ord. n. 1596 del 6/6/1995, Pierotti, Rv. 202633).

4. La difesa non si è confrontata con tali principi, allegandone acriticamente altri, del tutto inconferenti rispetto al caso di specie.

Alla inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro igFrnila in favore della,Cassa delle ammende.

Deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimentó impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. V Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, con la quale INGRASCIOTTA Giuseppe era stato condannato per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002, aggravato dall'aver ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. (in Marsala il 15/11/2014). 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte rinviato il procedimento in conseguenza della adesione del difensore alla astensione proclamata per il 31/3/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA], con ciò ledendo il diritto di difesa dell'imputato che non aveva, per effetto dell'adesione alla astensione, rassegnato le proprie conclusioni e una nullità della sentenza, richiamando Sezioni Unite n. 15232 del 2015. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il procedimento in appello è stato celebrato ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 149 del 2020 e, pertanto, mediante rito c. d. cartolare e scambio di memorie scritte. La Corte non ha ritenuto rilevante, nella specie, l'adesione della difesa alla astensione proclamata dagli organi rappresnetativi forensi. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Del tutto inconferente è, intanto, il richiamo operato dalla difesa alla sentenza delle Sezioni Unite Tibo del 2015: in quella sede, infatti, è stato affermato il principio secondo il quale, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi. Trattasi di v situazione del tutto diversa rispetto a quella delineatasi a seguito dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale dovuta al fenomeno pandemico da Covid-19. A tale proposito, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha già dato risposta ad alcuni dubbi interpretativi, giungendo a conformi soluzioni interpretrative, secondo le quali, in linea generale, si è intanto chiarito che, nel giudizio di cassazione in materia cautelare, secondo la disciplina emergenziale prevista dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, l'istanza di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni non consente alcun differimento dell'udienza camerale (sez. 5, n. 38899 del 24/6/2021, B., Rv. 282029; sez. 3, n. 30330 del 25/6/2021, P., Rv. 281724). Il principio è stato coerentemente esteso anche al giudizio di merito, essendosi affermato che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (sez. 4, n. 42081 del 28/9/2021, Fiorentino, Rv. 282067). In quella sede, questa stessa sezione ha, infatti, condivisibilmente spiegato che, secondo le previsioni legislative in vigore nel periodo dell'emergenza pandemica, ai sensi dell'art. 23 D.L. 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello doveva procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero avesse fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire. Ai sensi del comma 4 dell'art. 23 cit., la richiesta di discussione orale doveva essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. A ben vedere, trattasi di modalità che ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato (né ciò emerge dalla sentenza impugnata) di avere formulato richiesta di discussione orale, cosicché deve concludersi nel senso che il processo fosse destinato ad essere trattato in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero, assicurato il contraddittorio dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23 (infatti, secondo quanto affermato nella parte in fatto dell'impugnata sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva rassegnato tempestive conclusioni scritte). Ciò ha determinato una implicita rinuncia da parte della difesa alla facoltà di discutere oralmente il processo e, quindi, di comparire all'udienza già fissata del 31 'marzo 2021. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato sì abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», ma, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Ne consegue che la circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa (sul punto, in motivazione, anche sez. 5, n. 34501 del 12/7/2021, Occhioni, non massinnata, richiamata nel precedente citato). Trattasi di principi del tutto coerenti, del resto, con il consolidato orientamento per il quale, nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353; sez. 5, ord. n. 1596 del 6/6/1995, Pierotti, Rv. 202633). 4. La difesa non si è confrontata con tali principi, allegandone acriticamente altri, del tutto inconferenti rispetto al caso di specie. Alla inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro igFrnila in favore della,Cassa delle ammende. Deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensor
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