CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente deduce violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto di due sentenze della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso è manifestamente infondato: pretende di trarre la prova della continuazione da una sentenza dì assoluzione dal delitto associativo che, quindi, dimostra che egli, negli anni 1999 - 2000, non faceva parte dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; inoltre le considerazioni sono interamente in fatto e non indicano censure di diritto; infine il ricorso presuppone che i reati fine di un'associazione siano connessi per continuazione con il delitto associativo, contro l'insegnamento ripetuto della giurisprudenza di legittimità. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]