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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 32863/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0598MPA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure prospettate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto - sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non dedotte con l'appello (in cui era invocata solo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), e comunque disancorate dalla vicenda processuale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'11 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0598MPA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure prospettate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto - sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non dedotte con l'appello (in cui era invocata solo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), e comunque disancorate dalla vicenda processuale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 32863/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris