CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 42360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza emessa in data 9 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, su concorde richiesta delle parti,ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i due delitti di cui agli artt. 648, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], lamentando l’incongruità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati. Invero, in conseguenzadell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia(Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti,Rv. 283878). Peraltro, la pena irrogata è esattamente quella concordemente richiesta dalle parti. 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrentedeve essere, pertanto , condannato , ex art . 616 cod. proc. pen. , al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente , valutatii profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre20