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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 47632/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 30/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 03/03/2020 del Tribunale di Torino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata in concorso, lesione personale aggravata in concorso e falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità aggravata.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 62, n. 4), cod. pen., con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello di Torino ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363-01), ritenendo, con una motivazione esente da illogicità, di non potere riconoscere l'attenuante alla luce della predetta necessaria valutazione complessiva del danno cagionato alla persona offesa dalla contestata fattispecie di rapina (si veda, in proposito, la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino ha evidenziato il pregiudizio anche morale recato alla persona offesa dall'aggressione subita a opera di due individui).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 30/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 03/03/2020 del Tribunale di Torino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata in concorso, lesione personale aggravata in concorso e falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 62, n. 4), cod. pen., con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello di Torino ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363-01), ritenendo, con una motivazione esente da illogicità, di non potere riconoscere l'attenuante alla luce della predetta necessaria valutazione complessiva del danno cagionato alla persona offesa dalla contestata fattispecie di rapina (si veda, in proposito, la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino ha evidenziato il pregiudizio anche morale recato alla persona offesa dall'aggressione subita a opera di due individui). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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