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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15714/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di furto di energia elettrica, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Gela per avere dichiarato prevalenti sulla ritenuta aggravante le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena, l'ha confermata nel resto.

Deduce violazione di legge in relazione all'art.624, commi 1 e 2 e 625, n. 2, cod. pen. e il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. che escluderebbe, a dire del ricorrente, la configurabilità del reato ascritto.

Il ricorso è inammissibile.

Esso non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata e, come tale, risulta affetto da genericità.

Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc.

Candita e altri, Rv. 244181).

Nell'escludere la configurabilità dell'esimente invocata, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio di diritto stabilito da questa Corte Suprema secondo cui la situazione di indigenza non può integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato può provvedersi per mezzo degli istituti di assistenza sociale.

La prospettazione del ricorrente si appalesa, dunque, in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, di talché, anche sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i44A: t..< Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di furto di energia elettrica, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Gela per avere dichiarato prevalenti sulla ritenuta aggravante le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena, l'ha confermata nel resto. Deduce violazione di legge in relazione all'art.624, commi 1 e 2 e 625, n. 2, cod. pen. e il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. che escluderebbe, a dire del ricorrente, la configurabilità del reato ascritto. Il ricorso è inammissibile. Esso non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata e, come tale, risulta affetto da genericità. Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181). Nell'escludere la configurabilità dell'esimente invocata, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio di diritto stabilito da questa Corte Suprema secondo cui la situazione di indigenza non può integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato può provvedersi per mezzo degli istituti di assistenza sociale. La prospettazione del ricorrente si appalesa, dunque, in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, di talché, anche sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i44A: t..< Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15714/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris