CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 1945
Cassazione n. 05969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1945 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostil:uto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 febbraio 2020, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta patrimoniale e documentale. Le condotte di bancarotta sono state ascritte all'imputato quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita in data 3 novembre 2015. 1.1. La bancarotta patrimoniale è stata contestata (al capo a) al Bucari per aver distratto dal patrimonio sociale i cespiti ammortizzabili per un valore di euro 49.846,00 ed i beni costituenti le rimanenze aziendali per un valore di euro 595.186, 00.1.2. La bancarotta documentale è stata contestata per aver omesso di tenere documentazione contabile, così non consentendo la ricostruzione dei movimenti e degli affari della società, nonché di dare corso agli adempimenti di cui all'art. 92 I.fall. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. per.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso sono denunziati vizi mol:ivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta docu -nentale e conseguente travisamento della prova per omissione in riferimento al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 25 marzo 2015. In particolare, erra la Corte nel ritenere che l'attività societaria si sia protratta oltre l'anno 2012 poiché, come emerge dal citato verbale, "l'aggiornamento delle scritture contabili al 30 novembre 2012 evidenzia il momento in cui l'azienda ha smesso di essere operativa", iniziando a partire da quella data i licenziamenti dei dipendenti. Il contenuto di tale verbale è confermato anche dalle dichiarazioni del curatore, il quale aveva riferito di aver rinvenuto la contabilità aggiornata sino all'anno 2012. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge penale in riferimento alla mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, dovendo ricondursi il fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso sono lamentati violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Non è stata posta in essere alcuna attività distrattiva stante la cessazione dell'attività nel 2012 e non si rinviene alcuna valutazione circa la volontà dell'imputato di cagionare un danno ai creditori, potendosi configurare piuttosto la fattispecie della bancarotta semplice a causa dei comportamenti imprudenti posti in essere dall'imprenditore. 2.4. Con il quarto motivo è lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 ultimo comma della legge fallimentare con riferimento al reato di bancarotta documentale. La difesa sostiene che non essendovi elementi certi per determinare l'entità del danno deve trovare applicazione il principio in dubio pro reo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita il rigetto. 2. Infondati sono il primo e il secondo motivo di ricorso afferenti alla bancarotta documentale. Sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno dato atto del contenuto del verbale di constatazione della Guardia di finanza negli stessi termini indicati dal ricorrente e, tuttavia, hanno evidenziato una serie di elementi in base ai quali si può ritenere che l'attività della società sia proseguita anche dopo il 2012 (si veda pag. 3 della sentenza di primo grado, con indicazione delle prove cui i giudici di merito hanno fatto riferimento), sicché non è affatto assertiva la motivazione della sentenza di appello sul punto, né viziata da travisamento per omissione. L'attività di impresa non è cessata al 30 novembre 2012, ma è proseguita, sia pure in modo irregolare, nel 2013 e anche nel 2014. I giudici di merito hanno evidenziato che nel primo trimestre del 2013 l'impresa aveva ancora due dipendenti, segno della prosecuzione dell'attività che, peraltro, ha trovato conferma nella deposizione di un teste, il quale nel 2013 e 2014 aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] presso vari clienti. Alcune scritture contabili sono risultate aggiornate sino al 30 novembre 2012, mentre il Bucari amministrava la società, essendo subentrato in data 31 ottobre 2012 al precedente amministratore, il figlio [OSCURATO:PERSONA]. Dalla lettura delle sentenze di merito si evince che le scritture contabili aggiornate sino all'anno 2012 furono rinvenute accatastate in un garage, mentre il Bucari al momento del fallimento "non aveva esibito il libro inventario ed i libri sociali" (pag. 3 della sentenza di primo grado); in ragione di ciò, i giudici hanno ritenuto che ricorra nel caso di specie il reato di bancarotta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., in relazione al quale è configurabile il dolo generico, che hanno desunto, con metodo logico- presuntivo, anche dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (pag. 5 della sentenza di appello), così escludendo la possibilità di riqualificare la condotta nella fattispecie di bancarotta semplice. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo afferente alla bancarotta patrimoniale. Nella sentenza impugnata si fa specifico riferimento alle risultanze processuali in base alle quali, oltre ad essere dimostrata la prosecuzione dell'attività dopo l'anno 2012, si è ritenuta l'esistenza dei beni oggetto di distrazione (pagg. 6 - 7 della sentenza di appello; si vedano anche pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado). Quanto all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, va ribadito che esso è costituito dal solo dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805). 4. Infondato è il quarto motivo. L'imputato ha chiesto applicarsi l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fallimentare solo con riferimento al reato di bancarotta documentale, sostenendo che nella specie non vi sarebbero elementi certi per determinare l'entità del danno, per cui sarebbe applicabile il principio affermato da una risalente pronunzia di questa Corte, che risulta così massimata: «Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art 219 legge fallimentare) al reato di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta di libri e scritture, polche si deve considerare l'entità del danno in concreto, occorre che di questo 2 sia in qualche modo dimostrata l'esistenza. Nell'incertezza circa la sussistenza di un effettivo nocumento, che tragga origine dalla constatata omissione di libri e scritture contabili, deve ritenersi che danno non vi sia stato agli effetti penali, per cui il beneficio va riconosciuto in applicazione del comune principio in dubio pro reo. (nel caso di specie il giudice di merito aveva negato l'attenuante in esame "sia perchè non si era potuto accertare in quale misura l'omissione dei libri e scritture contabili avesse influito direttamente sulla formazione del passivo fallimentare, sia perchè l'ammontare di questo passivo non consentiva di parlare di speciale tenuità del danno". La Cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto entrambe le ragioni inaccettabili come giustificazione del drniego dell'attenuante in discorso). Per l'applicabilità dell'attenuante qualora non sia dimostrato il danno, V mass n 134844. Per il riferimento al danno come pregiudizio derivante dal comportamento dell'agente e non come semplice passivo fallimentare, V mass n 132721» (Sez. 5, n. 7080 del 05/04/1978, Rv. 13926). La Corte territoriale ha disatteso la richiesta facendo riferimento alla reiterazione della condotta e al fatto che il curatore, in assenza di alcuna documentazione contabile, non era stato in grado di procedere all'invio delle comunicazioni ex art. 92 legge fallimentare. Tale motivazione va integrata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., dovendosi, in primo luogo, evidenziare che nella specie è stata affermata la responsabilità dell'imputato anche per il reato di bancarotta patrimoniale, per aver distratto beni per un valore complessivo superiore ai seicentomila euro e, nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l'irregolare tenuta delle scritture contabili è stata funzionale a celare l'esistenza dei "magazzino". Nell'ipotesi di bancarotta documentale non è l'ammontare del passivo fallimentare a rilevare di per sé ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nell'ipotesi di bancarotta documentale (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019 -dep. 09/04/2020- Rv. 279098; Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Rv. 253778). Peraltro, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è incontroverso che la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019 Rv. 277658; Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017 -dep. 16/03/2018- Rv. 272663; Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, Rv. 239118). Ne deriva che nella specie non si può fare riferimento al passivo fallimentare, bensì al "danno" causato dalla condotta alla massa dei creditori; è, dunque, rilevante la mancata consegna da parte del Bucari del libro inventario e dei libri sociali al curatore, giacché questi non ha potuto neppure provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 92 legge fallimentare, circostanza che, inevitabilmente, gli ha inibito anche la possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «è proprio l'occultamento delle scritture contabili a rendere impossibile la dimostrazione del danno, dal momento che, in mancanza delle scritture, non è possibile ricostruire i fatti di gestione e comprendere se vi siano state distrazioni, ovvero se siano esperibili, con qualche fondamento, azioni a tutela della massa. Pertanto, se la mancanza delle scritture non autorizza a presumere distrazioni o altri fatti negativi per l'imputato, nemmeno può essere utilizzata per presumere circostanze a lui favorevoli, atteso che anche queste ultime soggiacciono alla regola della dimostrazione in giudizio, a meno che le dimensioni dell'impresa, particolarmente ridotte, non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto» (così in motivazione Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 -dep. 21/02/2019- Rv. 275345; si vedano anche Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Rv. 255439; Sez. 5, n. 24325 del 18/05/2005, Rv. 232206; Sez. 5, n. 5707 del 16/04/1986, Rv. 173156). Nella specie, anche alla luce dell'ammontare del valore dei beni distratti, non si può certo affermare che le dimensioni dell'impresa fallita fossero particolarmente ridotte, sicché correttamente i giudici di merito hanno negato l'attenuante richiesta. 5. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi