CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/4.4 -i ,14, 1 ie., ...i.. l. . ORDINANZA sul ricorso proposto da: - 9 FEB 2923 OCCHIPINTI Giorgio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rg) il 20 settembre 1938; avverso la ordinanza RGNR 4041/2019 del Tribunale di Bologna del 29 marzo 2022; [OSCURATO:PERSONA]'7IC:NA letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; Luana sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il ietto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 29 marzo 2022, il Gip del Tribunale di Bologna, agendo in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] - assumendo di essere stato indagato nel corso di un procedimento per violazione dell'art. 178 del Igs n. 42 del 2004 e che la sua posizione era stata definita con provvedimento di archiviazione per mancanza dell'elemento soggettivo - aveva chiesto la revoca del provvedimento di confisca e distruzione del preteso corpo del reato - costituito da un quadro d'autore, in ipotesi contraffatto, a lui pervenuto in proprietà in occasione della apertura della successione mortis causa del padre - disposto dal giudice del merito. Nel rigettare la richiesta di revoca del provvedimento da lui emesso il Gip aveva osservato che, ai sensi dell'art. 178, comma 4, del dlgs n. 42 del 2004, la confisca e la distruzione del corpo del reato costituito da un'opera d'arte falsificata, va sempre ordinata, salvo che si tratti di oggetti appartenenti a persone estranee al reato. Nel caso di specie l'Occhipinti, in quanto soggetto indagato non sarebbe comunque stato soggetto estraneo al reato; ha aggiunto il Gip che nella fattispecie era stato necessario accertare anche la falsità dell'opera, cosa che nell'occasione era emersa dalla relazione resa dal Consulente tecnico di parte che era stato anche esaminato nel corso del giudizio di esecuzione, il quale aveva puntualmente confutato le diverse conclusioni cui era giunto il consulente della difesa del ricorrente. Ha presentato ricorso per cassazione l'Occhipinti, affidandolo a 2 motivi. Di essi il primo ha avuto ad oggetto la ritenuta violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere il Gip provveduto sulla base non di una perizia di ufficio redatta da un soggetto super partes, ma sulla base degli elementi resi, sia pure in sede di supplemento istruttorio, dal consulente tecnico del Pm. Con il secondo motivo di ricorso è stata censurata la violazione di legge ed il difetto di motivazione della ordinanza impugnata, per essere stata disposta la confisca non solo nei confronti di un soggetto terzo rispetto al reato, ma anche in assenza di un accertamento, sia pure incidentale, riguardante la falsità dell'opera, accertamento da compiersi nel contraddittorio delle parti.[OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare il merito del ricorso presentato dall'attuale ricorrente è necessario verificare se lo strumento processuale del ricorso per cassazione da lui adottato in reazione al provvedimento reso dal Gip del Tribunale di Bologna in data 29 marzo 2022 in risposta alla sua richiesta di revoca della disposta confisca e distruzione del bene in discorso sia o meno il corretto mezzo processale praticabile nella presente fase del giudizio. Come è noto nel caso in cui il giudice della esecuzione sia sollecitato ad intervenire in materia di confisca la procedura da seguire è dettata dal combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen.: invero, la seconda delle due disposizioni indicate prevede che il giudice dell'esecuzione sia competente, fra l'altro, in ordine alla confisca, essendo, altresì, precisato che il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; disposizione quest'ultima che, a sua volta, scandisce una serie di precisi passaggi procedimentali; in particolare, una volta sollecitato da chi vi abbia interesse, il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al Pm e notificata all'interessato; a questo punto il mezzo di reazione avverso tale provvedimento è costituito dalla possibilità, spettante al soggetto che non sia stato soddisfatto dal precedente provvedimento, di proporre opposizione davanti allo stesso giudice; tale fase processuale verrà svolta secondo le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Così delineato il quadro procedimentale, rileva il Collegio che nel caso ora in esame, secondo la ricostruzione offerta dallo stesso attuale ricorrente, in data 10 settembre 2019 il Gip del Tribunale di Bologna, nell'archiviare il procedimento penale a carico dell'Occhipinti ha, altresì, disposto, ritenendone la natura di opera contraffatta, la confisca del quadro in sequestro; in data 3 febbraio 2020 la difesa dell'attuale ricorrente chiedeva al Gip del Tribunale di Bologna di disporre il dissequestro dell'oggetto e la sua restituzione, istanza che veniva reiterata il successivo 24 settembre 2020 dal nuovo difensore dell'Occhipinti; in data 9 settembre 2020 il Gip richiesto, ritenuto che l'Occhipinti non fosse terzo rispetto alle indagini, respingeva la richiesta di restituzione, salvo disporre delle ulteriori indagini onde meglio verificare la falsità di quadro in questione ai fini della eventuale revoca della confisca e distruzione; essendo stata redatta una ulteriore relazione tecnica dal consulente del Pm, confermativa della non autenticità dell'opera, il Gip, espressamente qualificato l'originario ricorso come introduttivo di un incidente di esecuzione, disponeva una nuova convocazione delle parti di fronte a sé per il giorno 23 marzo 2022; in tale data il Gip si riservava di decidere, cosa che lo stesso faceva con provvedimento in data 29 marzo 2022, con il quale, sulla richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], provvedeva rigettandola e disponendo la confisca del dipinto in sequestro. Come è, pertanto, evidente la attività procedimentale finora svolta, sebbene articolata e non realizzata "senza formalità" ma previa convocazione (nel caso anche ripetuta) della udienza camerale, è, tuttora, riconducibile alla prima fase del giudizio, cioè quella regolata, stante il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 676 cod. proc. pen. dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., primo periodo. Tanto considerato deve rilevarsi che, secondo il puntuale dettato legislativo, peraltro corroborato dalla giurisprudenza di questa Corte (si vadano, infatti, ad esemplare: Corte di cassazione, Sezione II penale 6 aprile 2022, n. 12899; idem 29 agosto 2017, n. 39515; idem Sezione III penale, 15 dicembre 2015, n. 49317), avverso il provvedimento emesso secondo le modalità in precedenza indicate dal Gip del Tribunale di Bologna è consentito, in prima battuta, solamente il ricorso in opposizione, per cui Il ricorso per cassazione ora erroneamente proposto dalla difesa dell'Occhipinti avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione ancorchè lo stesso sia stato assunto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato, tanto più considerata la natura delle censure in esso contenute, afferenti alla motivazione del provvedimento impugnato, e, quindi, più ad aspetti di merito che non di legittimità, come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. PQM Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. prc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bolo