CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ELENA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14507/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, che ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. pur affermando la configurabilità del dolo, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, (v. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06