CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28479/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTO dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 11 / 09/2024 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 1159 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1159del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L17 H612C) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63c29 F205R) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in per- sona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes e dall’ A vvocat ura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Tren- to n. 225/2020, pubblicata in data 28 ottobre 20 20 (e notifi- cata in data 30 ottobre 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti dell’Agenzia del- le Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, propo- Ric. n. 1159/2021 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 nendo querela di falso in relazione all’avviso di ricevimento di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti e notifi- catagli a mezzo del servizio postale. La domanda è stata disattesadal Tribunale di Trento. La Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Gazzi, sulla base di un unicomotivo . Resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Si premette che il contraddittorio deve ritenersi corretta- mente instaurato anche nei confronti del Pubblico Ministero, in quanto, secondo l’indirizzo di questa Corte, «l’integrazione del contraddittorio, in sede d’impugnazione, nei confronti del Pub- blico Ministero presso il giudice “a quo” non si rende necessa- ria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l’intervento, ma soltanto in quelle nelle quali egli sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lo stesso avrebbe potuto proporre o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell’art. 72 c.p.c.), mentre nelle altre ipotesi le funzioni di Pubblico Ministero, in quanto non in- cludono l’autonoma facoltà di impugnazione, vengono a iden- tificarsi con quelle che svolge il Procuratore Generale presso il giudice “ad quem”e restano quindi assicurate dalla comunica- zione o trasmissione degli atti a quest’ultimo a norma degli artt. 71 c.p.c. e, per il giudizio di cassazione, dell’art. 137 disp. att. c.p.c.» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3252 del 02/02/2022, Rv. 664158 -01). Ric. n. 1159/2021 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 2.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e fal- sa applicazione di norme di dirittoe, in particolare, dell’ art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, del D.M. 9 aprile 2000 recante il Regolamento postale, nonché degli artt. 12 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dell’art. 1335 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in patente violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.e dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212». Come emerge dalla decisione impugnata, il Gazzi ha proposto querela di falso in relazione all’atto attestante la notificazione di una cartella di pagamento a lui diretta, avvenuta a mezzo del servizio postale nel 2008, sostenendo che la sottoscrizione del soggetto che aveva ricevuto la consegna del plico (pacifi- camente illeggibile) sul relativo avviso di ricevimento non sa- rebbe stata a lui riconducibile e la autenticità di tale sottoscri- zione sarebbe stata, pertanto, falsamente attestata dall’agente postale che lo aveva formato e sottoscritto. 2.1La corte d’appello ha premesso (circostanza di fatto in ef- fetti pacifica e comunque emergente dagli atti)che la cartella di pagamento non era stata notificata dall’ufficiale giudiziario o dall’ufficiale della riscossione (né da messi comunali o da agenti di polizia municipale), ai sensi dell’art. 26, comma 1, prima alinea, DPR n. 602/1973, cioè secondo le modalità della notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, in quanto l’Agenzia delle Entrate si era avvalsa della facoltà di procedere alla notificazione a mezzo di semplice raccomanda- ta con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda alinea, del D.P.R. n. 602/1973, con conseguente inapplicabilità, nella fattispecie, delle disposizioni che regolano la notificazione degli atti giudiziari, essendo invece applicabili esclusivamente quelle relative all’ordinario servizio postale in raccomandazione. Ha, quindi, osservato che, in base a tali ultime disposizioni, non è prescritta l’identificazione del soggetto che riceve il plico Ric. n. 1159/2021 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 raccomandato nell’indirizzo del destinatario, ma è esclusiva- mente prescritto il raccoglimento della relativa sottoscrizione (sebbene previo accertamento, da parte dell’agente postale, della sua relazione con il destinatario, relazione che non è, pe- raltro, necessario indicare espressamente nell’atto) e che, nel- la specie, non risultava in alcun modo, dall’avviso impugnato, che la sottoscrizione del soggetto che aveva ricevuto la con- segna della cartella di pagamento fosse stata attribuita dall’agente postale allo stesso destinatario di essa, cioè al ri- corrente [OSCURATO:PERSONA], né tale attribuzione poteva in qualche modo presumersi in via implicita, in mancanza di disposizioni normative che imponessero l’identificazione e l’indicazione della qualità del consegnatario sottoscrivente, in caso di sua non coincidenza con il destinatario dell’atto. Di conseguenza, avendo il Gazzi sostenuto esclusivamente la falsità della pretesa attestazione della autenticità di detta sot- toscrizione, sul duplice erroneo presupposto che nella specie fossero applicabili, quanto meno in via analogica, le norme in tema di notificazione degli atti giudiziari e, comunque, che la sottoscrizione sull’avviso di ricevimento fosse stata, almeno implicitamente, a lui attribuita, mentre tale attribuzione non era stata in alcun modo attestata dall’agente postale e, anzi, non poteva dirsi in alcun modo emergere dall’avviso di ricevi- mento contestato, neanche in via implicita, ha coerentemente ritenuto inammissibile la querela di falso proposta, non sussi- stendo i presupposti di cui all’art. 2700 c.c., cioè la pretesa pubblica fede dell’atto impugnato con riguardo alla falsità con- testata. 2.2Osserva, in primo luogo, la Corte – per quanto la questio- ne non abbia effettivo rilievo ai fini dell’esito del presente ri- corso – che la decisione di secondo grado risulta sostanzial- mente conforme a quella già adottata dal tribunale sul punto , contrariamente a quanto sostiene il ricorrente sull’inesistenza Ric. n. 1159/2021 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 di una doppia decisione conforme: l’effettiva ratio decidendi delle pronunzie di primo e secondo grado sulla querela di falso – unico oggetto del presente giudizio – è sostanzialmente la medesima, non avendo rilievo le considerazioni svolte in rela- zione alla validità o meno della notificazione, estranee all’oggetto della controversia. 2.3La decisione impugnata , sul punto oggetto delle censure di cui al ricorso,risulta conforme ai consolidati principi di dirit- to enunciati in materia da questa Corte (che il ricorso non of- fre ragioni idonee ad indurre e rimeditare), secondo cui « in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell’agente di una raccomandata con avviso di ricevi- mento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890 del 1982, in quan- to tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in re- lazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la ri- scossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del cre- dito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita fi- nanziaria dello Stato» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024, Rv. 670829 –01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01 ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 –01; Sez. 6 - 5, Ordinan- za n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025 - 01 ) , onde « ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione è sufficiente la conse- gna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da re- stituireal mittente, essendo la notifica valida anche se manchi Ric. n. 1159/2021 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 l’indicazione delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcu- na norma» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020, Rv. 656665 – 01 ; conf. : Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Rv. 618236 – 01 ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4275 del 21/02/2018, Rv. 647134 –01; Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066 –01 ; S ez. 1, Ordinanza n. 6910 del 11/03/2021, Rv. 660960 –01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 1686 del 19/01/2023, Rv. 666661 –01). 2.4È, poi, appena il caso di osservare – per completezza di esposizione – che, per quanto, second o alcune delle decisioni appena richiamate, « l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è de- stinato e quella cui è consegnato, oggetto del preliminare ac- certamento di competenza dell’ufficiale postale» (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1686 del 19/01/2023, Rv. 666661 –01), la questione non rileva nel caso di specie, non risultando tale relazione oggetto della querela di falso proposta dal Gazzi, il quale si è limitato a contestare che la sottoscrizione sull’avviso fosse propria, sul diverso presupposto che essa dovesse rite- nersi a lui attribuita dall’ufficiale postale e non ad uno degli al- tri soggetti legittimati alla ricezione della consegna della car- tella, presupposto correttamente ritenuto erroneo, in base ad un insindacabile accertamento di fatto, dai giudici del merito. 2.5 Il ricorso contiene censure formulate sulla base di una esposizione confusa e prolissa, sia con riguardo allo svolgi- mento del giudizio, sia delle ragioni dell’impugnazione:in oltre settanta pagine, sono sviluppa ti analiticamente ampi riferi- menti a fatti e questioni non rilevanti ai fini dell’esito del pre- sente ricorso, di modo che l’impugnazione risulta, in definiti- va, priva dei necessari requisiti di chiarezza e sinteticità che devono contraddistinguere il ricorso per cassazione, onde, Ric. n. 1159/2021 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 come tale, potrebbe apparire già, di per sé, di dubbia ammis- sibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.. 2.6In ogni caso, nella sostanza, per quanto la Corte è in gra- do di intendere in base all’indicata confusa esposizione , il ri- correntepare sostenere che – quanto meno se non si ritenes- se che l’avviso di ricevimento debba considerarsi sottoscritto da esso destinatario – la notificazione sarebbe da qualificare come nulla ( ciò, in primo luogo , assumendo che la sottoscri- zione del consegnatario dovrebbe sempre essere leggibile e dovrebbe essere dato atto della sua qualità, come previsto nel regime delle notificazioni degli atti giudiziari) e, comunque, che la querela di falso sarebbe stata, nella specie, necessaria proprio per evitare la riconducibilità della sottoscrizione illeg- gibile a sé medesimo, da ritenersi per lo meno implicitamente attestata dal pubblico ufficiale, essendo in caso contrario pre- giudicato il proprio diritto di difesa. 2.7 Si tratta di argomentazioni che, per un verso, sono inammissibili in quantonon colgono adeguatamente la già in- dicata ratio decidendi della statuizione impugnata e, per altro verso, sono manifestamente infondate in diritto, in quanto contrastanti con i consolidati indirizzi di questa Corte più so- pra richiamati o, comunque, irrilevanti ai fini dell’oggetto del giudizio. È sufficiente, infatti, osservare che la corte d’appello non ha escluso affatto la possibilità di contestare la riconducibilità al destinatario della cartella della sottoscrizione illeggibile pre- sente sull’avviso di ricevimento, ma ha semplicemente escluso che a tal fine sia necessaria la querela di falso, perché quanto meno la suddetta riconducibilità, nella specie, non risulta af- fatto attestata dal pubblico ufficiale e, pertanto, essa è da ri- tenere liberamente contestabile nel giudizio in cui il soggetto notificante si dovesse avvalere dell’atto in questione. Ric. n. 1159/2021 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 2.8 Va opportunamente ulteriormente ribadito, infine, che, poiché il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la querela di falso avanzata in via principale dal Gazzi (e, preci- samente, l’ammissibilità della stessa, in relazione alla dedotta non autenticità di quella che egli pretende essere stata indica- ta come la propriasottoscrizione sull’avviso di ricevimento), le considerazioni relative alla validità o meno della notificazione della cartella, sia in relazione alla corretta e completa redazio- ne dell’avviso di ricevimento, sia in relazione all’operatività dell’eventuale presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, ai sensi dell’art. 1335 c.c., non hanno alcun rilie- vo ai fini dell’esito della controversia e restano impregiudicate, come del resto chiarito nella stessa decisione impugnata. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole in complessivi € 5.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro- cedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte del ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- Ric.