CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18610/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBERTA' di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi il ricorso inammissibileRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza dell’11 novembre 2025 harespinto l’appello avverso l’ordinanza con la quale la Corte di assise di Catanzaro avevarigettato l’istanza di retrodatazione e correlata perdita di efficacia della misura della custodiacautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo b) di imputazione.La richiesta di retrodatazione dei termini della misura ai sensi dell’art. 297 comma 3cod. proc. pen. era motivata sulla base dell’esistenza di una connessione qualificata fra ildelitto associativo e il delitto sub b) nonché della desumibilità degli elementi indiziari posti afondamento dell’ordinanza per il capo b) già nel momento in cui veniva emesso il titolocautelare per il delitto associativo, di cui al proc. 4892/2009.Secondo la tesi difensiva, infatti, gli omicidi di cui al capo b) erano finalizzati adeseguire il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e, in ogni caso, la vicenda omicidiaria, conparticolare riferimento alla posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], era già nota attraverso ledichiarazioni dei collaboratori di giustizia mentre certamente non era stata disvelata conl’informativa del 10 luglio 2021.Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto che fra il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e idelitti di cui al capo b) non sussistesse alcuna ipotesi di connessione qualificata, né sotto ilprofilo della identità di disegno criminoso, né in termini di nesso di strumentalità fra i duedelitti.Non sussisteva neppure la anteriore desumibilità dagli atti, poiché dal materialeprobatorio utilizzato per la richiesta della prima misura non era delineabile un preciso quadroindiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensoredi fiducia, lamentando violazione degli artt. 297, 303 e 125 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione.Ritiene il ricorrente l’infondatezza della tesi fatta propria dai giudici della cautela, postoche l’imputazione sub b) è contestata con l’aggravante della premeditazione, poiché l’azioneomicidiaria sarebbe stata previamente pianificata – e dunque non potrebbe essere ritenutaoccasionale e contingente – e finalizzata ad assicurare al [OSCURATO:PERSONA] il territorio di Acquaro.Era lo stesso pubbl ico ministero a r i tenere l ’azione omicidiaria funzionaleall’affermazione del potere mafioso della cosca [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente ribadisce come anche gliomicidi fossero sorretti da una iniziale programmazione criminosa.Circa, poi, il momento della adesione al sodalizio, il ricorrente sottolinea che, secondole dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la stessa si doveva collocare dopo l’omicidio deiLoielo.Il ricorrente non concorda con l’ordinanza impugnata neppure quanto al profilo dellanon desumibilità dagli atti degli elementi fondanti la richiesta della seconda misura,sostenendo che tutto il materiale richiamato dal Tribunale del riesame era già a disposizionedella Procura della Repubblica fin da epoca precedente alla emissione della prima misuracautelare, mentre la nuova escussione dei collaboratori nel 2021 non aveva apportato alcunelemento ulteriore rispetto ad un fatto del 2003.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.L’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.m. inproc. Rahulia ed altri, Rv. 231059 – 01), con riferimento al meccanismo previsto dall’art. 297comma 3 cod. proc. pen., individua tre diverse situazioni:1) quella delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stessofatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata,in cui la retrodatazione opera automaticamente, vale a dire senza dipendere dalla possibilitàdi desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza dielementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (art. 297, comma3, c.p.p., prima parte);2) quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati daconnessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli attiprima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanzacautelare (art. 297, comma 3, c.p.p., seconda parte);3) quella, non espressamente prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p., delle ordinanzecautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, incui la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanzaesistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza.Più complessa è la soluzione nel caso di ordinanze adottate nei confronti della stessapersona in procedimenti differenti per fatti non collegati fra loro; sul punto ancora Sez. U, n.14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910 - 01 afferma: «nell'ipotesi in cui laconnessione qualificata manca, la retrodatazione, come ha riconosciuto la Cortecostituzionale, costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria,sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stessoprocedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinandol'inizio del secondo procedimento tenendolo separato dal primo, come può avvenire peresempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevuteo acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero.Non giustifica di per sé la retrodatazione, perché non di per sé indicativo di una sceltaindebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi giàpresenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestanoimmediatamente e in modo evidente il loro significato; essi spesso devono essereinterpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati eavvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organidelle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria efossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondomomento, separatamente. A volte, infatti, la presa di conoscenza e la elaborazione deglielementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che dannoragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio delprocedimento penale».In questo senso, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodiacautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza,emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto diconnessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione dellamisura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, nonessendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che lasuccessiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo glistessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente. (Sez.3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291 – 01: in applicazione del principio la Corteha ritenuto immune da censure l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto irrilevante, ai finidella pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registro dicui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazionitelefoniche).La prima questione affrontata nel provvedimento impugnato, posto che si vertecertamente nell’ambito di procedimenti diversi, è relativa alla sussistenza o meno di unaconnessione qualificata fra il fatto oggetto della prima ordinanza, relativa al reato di cuiall’art. 416 bis cod. pen., e i fatti per cui nel diverso e successivo procedimento è stataemessa misura, vale a dire i fatti omicidiari conosciuti come “strage dell’Ariola”.La prima misura è stata emessa il 2 gennaio 2012: quindi in epoca successiva allacommissione del fatto oggetto della seconda misura, avvenuto nel 2003.Il provvedimento impugnato, con motivazione non illogica, ha concluso per lainsussistenza della connessione, richiamando anche un orientamento di questa Corte sulpunto, secondo cui, ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di piùmisure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevantetra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimentodell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lostesso è stato costituito (Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021, Ferraiuolo, Rv. 281545 - 01).Analogamente il Tribunale ha escluso la sussistenza di una ipotesi di continuazione,poiché, benché la strage sia stata consumata in un contesto di criminalità organizzata, èperimetrata in una cornice ben determinata e ha avuto la sua scaturigine da una situazionecontingente, una faida con la famiglia Loielo che aveva portato ad una perdita di influenza epotere della famiglia [OSCURATO:PERSONA].E’ in questo contesto che si colloca temporalmente, a partire dal 2002, la scalatacriminale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], prima con il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e poi con il tripliceomicidio dell’Ariola, scalata necessaria per ristabilire gli assetti di potere a seguitodell’uccisione dei Loielo.Del resto, la adesione dei fratelli alla associazione viene collocata dai collaboratori inun’epoca anteriore all’uccisione dei Loielo, avvenuta nel 2002.La contestazione contenuta nel ricorso non coglie il punto decisivo, in quanto lo stralciodell’interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] è poco indicativo circa la data della loro affiliazione, mentre ledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], parimenti riportate nel ricorso, si pongono incontrasto con la ricostruzione difensiva, poiché [OSCURATO:PERSONA] conferma che i fratelli Maioloavrebbero iniziato a frequentare i Loielo - dunque prima che costoro venissero uccisi –anche allo scopo di vendicarsi, essendo convinti che i Loielo fossero responsabilidell’uccisione del padre.Ovviamente questione diversa è la premeditazione dell’omicidio, rispetto alla unitarietàdi disegno criminoso con il reato associativo preesistente.L’aggravante della premeditazione, infatti, può essere ritenuta sussistente allorquandoil giudice ritenga che, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, il lasso ditempo intercorrente tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, sia statosufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione dimotivi inibitori di quelli a delinquere (in questo senso Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep.2025, N., Rv. 287472-01).Circa il rapporto, poi, fra continuazione e premeditazione, questa Corte hacondivisibilmente affermato che, in tema di continuazione, non può essere riconosciutal'identità del disegno criminoso tra il reato associativo e il delitto di omicidio riconducibile allesussistente la circostanza aggravante della premeditazione, ove non sia raggiunta la provadi un'ideazione, sia pure embrionale, dell'omicidio fin dal momento dell'adesionedell'imputato all'organizzazione criminale, ed emerga, per converso, che esso è statooriginato da circostanze ed eventi contingenti ed occasionali (Sez. 1, n. 1068 del04/12/2025, dep. 2026, Spagnuolo, Rv. 289242 - 01).Nessuna contraddittorietà emerge, dunque, dal fatto che l’omicidio sia stato ritenutoaggravato dalla premeditazione, pur non rientrando in un programma criminoso unitariodelineato fin dal momento della affiliazione dell’imputato.Per ritenere operante la retrodatazione, la anteriore desumibilità dagli atti del fattooggetto della seconda ordinanza, in ragione della esclusione della connessione qualificata,dovrebbe farsi risalire al momento della emissione della prima ordinanza, in data 2 gennaio2012.Si deve ricordare l’insegnamento di legittimità su questo tema.In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai finidell'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in undiverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessionequalificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini"quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misuracautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività didecodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organideputati alle indagini (Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230 – 01: inmotivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente opinando, si farebbe dipendere ladurata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine didecorrenza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile "a priori" deltempo - che può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'esame di indizi di cui giàdisponga).In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozionedi anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fontiindiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella meraconoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenzaderivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblicoministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravitàdegli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, allarichiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di,Rv. 277351 – 02: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale cheaveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali erastato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazionedella prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussistevaaltro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunquecommessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza).In tema di "contestazioni a catena", quando nei confronti di un indagato sono emesse inprocedimenti diversi, in corso innanzi alla medesima autorità giudiziaria, più ordinanzecautelari per fatti non avvinti da vincoli di connessione qualificata, la retrodatazione previstadall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non opera allorché, all'epoca dell'emissione dellaprima ordinanza, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno consentitol'emissione del successivo titolo cautelare (Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020,Trapani, Rv. 278910 – 01: fattispecie relativa a due ordinanze cautelari per altrettante ipotesidi tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, con riferimento alla quale soltantoun'informativa della polizia giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza avevaconsentito una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodiocriminoso).al momento della emissione dell’ordinanza per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. laProcura della Repubblica avesse, al di là di una mera ipotesi di coinvolgimento nel fatto delMaiolo, per come emerso dalle dichiarazioni di qualche collaboratore, un quadro indiziariopreciso che, al contrario, si è completato solo a seguito di una minuziosa attività integrativadi indagine.Non si verte, secondo quanto affermato al Tribunale del riesame, in un caso di tardivaed artificiosa elaborazione da parte del pubblico ministero del materiale indiziario già in suopossesso, bensì del mancato approfondimento delle investigazioni sul fronte degli omicidinel momento in cui venne emessa la prima ordinanza, come affermato dallo stessoricorrente, secondo quanto puntualizzato nel provvedimento impugnato.Ribadisce lo stesso ricorrente che il pubblico ministero al momento della richiesta dellaprima misura non aveva ritenuto il materiale sufficiente ad integrare l’accusa in giudizio, conciò aderendo platealmente alla tesi avversata.Né la mera preesistenza delle dichiarazioni del collaboratore Loielo sarebbe da solasufficiente a fare ritenere completo il quadro indiziario, posto che il materiale indiziario, comeaffermato dal Tribunale, si è arricchito in epoca successiva al 2 gennaio 2012 di ulterioriapporti dichiarativi di altri collaboratori di giustizia, quali Arena, Oliva, Forastefano, sentitianche successivamente a quella data e dei dati raccolti a riscontro di tali dichiarazioni,trasmessi in data 1° febbraio 2024.Dunque, non si è trattato di una mera attività qualitativa di rielaborazione erimeditazione di dati indiziari già presenti in atti, circostanza che imporrebbe laretrodatazione della decorrenza della misura, bensì di una attività di raccolta di ulteriorielementi e di completamento di un quadro indiziario embrionale, corroborato dallaindividuazione degli elementi di riscontro, fra cui anche quelli raccolti in procedimenti parallelidalla Procura di [OSCURATO:PERSONA].Non essendo, quindi, desumibile dagli atti al momento della emissione dell’ordinanzaper il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen un quadro indiziario tale da consentire la richiestadi misura anche per gi omicidi, il meccanismo della retrodatazione, di cui all’art. 297 comma3 cod. proc. pen. non è operante.2. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così deciso il 12 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]