CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le pronunce consequenziali; lette le conclusioni scritte rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per CHIRCO [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento di legge. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, con la quale CHIRCO [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 in relazione alla detenzione di 18,7 grammi di hashish e 9,3 di marijuana e alla cessione a INGOGLIA Giovanni di gr. 2,2 di hashish, con confisca del denaro in sequestro. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla asserita prova della finalità di spaccio, contestando la idoneità degli elementi valorizzati dai giudici territoriali (rinvenimento della somma di dieci euro, utilizzo dell'auto e dichiarazioni dell'INGOGLIA). Sotto altro profilo, ha rilevato che la sostanza rinvenuta poteva costituire scorta personale, avuto riguardo alla disponibilità di un reddito quale gestore di un distributore di benzina. Con un secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti genenctCh. e, assumendo la mera apparenza di essa e il rinvio a mere formule di stile, senza alcun riferimento al caso concreto. Con il terzo, infine, ha dedotto violazione di legge in relazione alla disposta confisca ai sensi degli artt. 240, cod.pen. e 87 d.P.R. n. 309/1990, versandosi in ipotesi di detenzione a fini di spaccio e non potendosi il denaro considerare profitto del reato. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità con le pronunce consequenziali. 4. Anche la difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha richiamato gli elementi valorizzati dal primo giudice per addivenire alla affermazione di responsabilità, ritenendo di condividere tale valutazione, avuto riguardo alle circostanze di fatto e alle modalità di svolgimento dell'azione criminosa. Il CHIRCO era stato notato mentre era intento a scambiare qualcosa dall'auto con il conducente di altro mezzo, affiancatosi al suo; i successivi controlli - personali, veicolari e domiciliari - consentivano poi di rinvenire i seguenti oggetti: sull'auto dell'acquirente, sostanza stupefacente tipo hashish (che il controllato dichiarava di avere acquistato, previo appuntamento, da tale Emiliano per l'importo di euro 10,00); presso l'abitazione, altro quantitativo di droga confezionato con la stessa carta di quella trovata in possesso del CHIRCO; nelle tasche dell'imputato, un gr. 18.7 di hashish e una banconota da dieci euro; all'interno del vano autoradio dell'auto sulla quale era giunto il CHIRCO, gr. 7,7, di marijuana. Il dato ponderale, di per sé significativo, valutato tuttavia in uno con gli altri elementi sopra indicati aveva giustificato l'esclusione della destinazione della droga a uso personale. Infine, la condotta violenta posta in essere dall'imputato, protrattasi anche durante il tragitto in auto con i militari, è stata considerata indice di una particolare intensità del dolo, oltre a rivelarsi pericolosa per la sicurezza del militari stessi e degli altri utenti della strada, avendo dato origine a un rischio di incidente stradale e, alla luce di essa e della mancanza di elementi positivi valorizzabili, quel giudice ha ritenuto l'imputato non meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche, considerata la indicazione della pena base da parte del primo giudice addirittura al di sotto del minimo legale. 3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. Le censure mosse a tali punti della decisione (destinazione a uso non personale e diniego generiche) scontano con ogni evidenza il mancato, effettivo confronto con il percorso argomentativo sviluppato dai giudici del merito (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, rappresentato indefettibilmente dal confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La difesa ha proposto una lettura del dato probatorio alternativa rispetto a quella operata dai giudici in maniera conforme nel doppio grado di merito, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria. Ciò vale anche per la dosimetria della pena, rispetto alla quale va riaffermato il consolidato principio secondo cui, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016; Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959). 4. Infine, quanto al terzo motivo, va rilevato che il reato è contestato in forma continuata, avuto riguardo a diverse condotte, una di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, l'altra di cessione di esse. Ciò è sufficiente a far ritenere generica la censura difensiva che non tiene conto della condotta specificamente contestata all'imputato. • In ogni caso e risolutivamente, anche a voler ravvisare un difetto di motivazione in ordine alla individuazione esatta della somma in sequestro riferibile alla condotta di cessione (certamente confiscabile ai sensi degli artt. 240, cod. pen. anche in ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990) la censura non è deducibile in questa sede, non avendo formato oggetto di apposito motivo di appello (cfr., sul punto, ex multis, sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Rv. 270316; n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; sez. 5, n. 111 del 10/9/2021). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 8 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il P e idente [OSCURATO:PERSONA]