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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 32004/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma il 28 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai gruppi A e B del provvedimento impugnato, delle quali si invoca l'applicazione del vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Roma, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma il 28 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai gruppi A e B del provvedimento impugnato, delle quali si invoca l'applicazione del vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Roma, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 s
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