CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2021
Cassazione n. 01925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 30474-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro CALISPA S.P.A., in persona del legale rappresentane p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente / ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in PELLEZZANO, alla VIA R. CIANCIO, n. 12, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3814 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] MARIANO & C. S.N.C. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese conseguenti alla rettifica della dichiarazione per l'anno 2012; che la CALISPA S.P.A., quale società incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA] MARIANO & C. S.N.C., unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale socio della CALISPA, impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Salerno che, con sentenza n. 4951, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 3814, depositata il 05/05/2021 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la "società [abbia] dimostrato con atti concreti e con una CTP molto precisa che il credito dei soci per utili pregressi era vero e definito progressivamente negli anni pregressi, almeno dal 2009 al 2012"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. la CALISPA S.P..; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 30474 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- « che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; considerato che appare necessario acquisire i fascicoli di ufficio delle fasi di merito, onde verificare la posizione processuale dell'intimato [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione Tributaria, mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli dei gradi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile