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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36093/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (fi

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ribadito nella memoria trasmessa per l'odierna udienza - che contesta violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla statuizione di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato:

1.1. nel solco dei princìpi, autorevolmente affermati dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), l'orientamento di legittimità è fermo nel ritenere che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859).

Al fine della individuazione delle cause di inammissibilità suscettibili di delibazione in appello, si è ulteriormente affermato che il requisito della specificità dei motivi di gravame, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata, che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778).

Nei termini predetti è, dunque, circoscritta la latitudine dell'inammissibilità dell'impugnazione di merito, mentre il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.

Nella giurisprudenza di questa Corte, la nozione di "manifesta infondatezza" dei motivi d'impugnazione è stata scrutinata in relazione al ricorso per cassazione, essendo - come rilevato - rimesso solo alla Corte Suprema il relativo sindacato ai fini dell'inammissibilità.

Si è, al riguardo, chiarito come il ricorso che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916).

Trattasi di parametri ai quali deve farsi riferimento per sindacare, ora per allora, se la declaratoria di inammissibilità dell'appello sia stata legittimamente resa per genericità dei motivi o - fuori dei casi previsti dalla legge - per la manifesta infondatezza delle censure.

1.2. Nel caso in esame, con l'atto d'appello, l'imputato aveva dedotto l'insufficienza del dato per cui l'impronta al medesimo riconducibile fosse rimasta impressa sulla porta infranta, senza tuttavia fornire una plausibile e lecita alternativa; aveva invocato la prescrizione, all'esito dell'esclusione dell'aggravante della minorata difesa, invece esplicata secondo i parametri dettati da questa Corte (Sez. un. n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095); aveva contestato la determinazione del trattamento sanzionatorio, senza tuttavia indicare specifici elementi di criticità.

La specificità di siffatte censure, riguardate in correlazione al costrutto motivazionale della sentenza di primo grado, si rivela, allora, del tutto apparente.

Ne discende come, all'evidenza, le doglianze proposte con l'appello abbiano attinto solo in parte, ed in via reiterativa, l'ampia motivazione resa nella sentenza di primo grado impugnata che, con analitica indicazione delle fonti di prova - rimaste incontestate con il gravame - ha attribuito il reato all'imputato, motivato sull'aggravante e sulla personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

In altri termini, i motivi d'appello si palesano, effettivamente, reiterativi e privi di decisività, venendo meno la specificità che deve caratterizzare il gravame in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono, sul piano logico e strutturale, le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (fi 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ribadito nella memoria trasmessa per l'odierna udienza - che contesta violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla statuizione di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato: 1.1. nel solco dei princìpi, autorevolmente affermati dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), l'orientamento di legittimità è fermo nel ritenere che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859). Al fine della individuazione delle cause di inammissibilità suscettibili di delibazione in appello, si è ulteriormente affermato che il requisito della specificità dei motivi di gravame, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata, che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). Nei termini predetti è, dunque, circoscritta la latitudine dell'inammissibilità dell'impugnazione di merito, mentre il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi. Nella giurisprudenza di questa Corte, la nozione di "manifesta infondatezza" dei motivi d'impugnazione è stata scrutinata in relazione al ricorso per cassazione, essendo - come rilevato - rimesso solo alla Corte Suprema il relativo sindacato ai fini dell'inammissibilità. Si è, al riguardo, chiarito come il ricorso che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916). Trattasi di parametri ai quali deve farsi riferimento per sindacare, ora per allora, se la declaratoria di inammissibilità dell'appello sia stata legittimamente resa per genericità dei motivi o - fuori dei casi previsti dalla legge - per la manifesta infondatezza delle censure. 1.2. Nel caso in esame, con l'atto d'appello, l'imputato aveva dedotto l'insufficienza del dato per cui l'impronta al medesimo riconducibile fosse rimasta impressa sulla porta infranta, senza tuttavia fornire una plausibile e lecita alternativa; aveva invocato la prescrizione, all'esito dell'esclusione dell'aggravante della minorata difesa, invece esplicata secondo i parametri dettati da questa Corte (Sez. un. n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095); aveva contestato la determinazione del trattamento sanzionatorio, senza tuttavia indicare specifici elementi di criticità. La specificità di siffatte censure, riguardate in correlazione al costrutto motivazionale della sentenza di primo grado, si rivela, allora, del tutto apparente. Ne discende come, all'evidenza, le doglianze proposte con l'appello abbiano attinto solo in parte, ed in via reiterativa, l'ampia motivazione resa nella sentenza di primo grado impugnata che, con analitica indicazione delle fonti di prova - rimaste incontestate con il gravame - ha attribuito il reato all'imputato, motivato sull'aggravante e sulla personalizzazione del trattamento sanzionatorio. In altri termini, i motivi d'appello si palesano, effettivamente, reiterativi e privi di decisività, venendo meno la specificità che deve caratterizzare il gravame in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono, sul piano logico e strutturale, le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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