CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Siracusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dì furto in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; che le argomentazioni poste a base del motivo si pongono in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Integra il reato di furto ... nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, ... venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266; cfr., tra le altre, S. U., n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec