CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24427/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina, denunciando l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato all'imputato nell'ipotesi di reato di furto aggravato da destrezza, è privo di specificità perché non risulta scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha congruamente esaminato la questione relativa al corretto inquadramento giuridico della vicenda, rilevando come dovesse ritenersi corretta la sussunzione nell'alveo del reato di rapina dei fatti commessi dall'aggressore in concorso con l'odierno ricorrente (si vedano le pagine 5 e 6); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 6 della sentenza impugnata ove, quali parametri di valutazione del quantum sanzionatorio, si valorizzano la gravità dei comportamenti in scrutinio, il considerevole valore economico del bene depredato e la negativa personalità dell'imputato, dedotta dai precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] i P. DEPOSITATA i [OSCURATO:PERSONA] f 2026 o [OSCURATO:PERSONA]