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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14384/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scognamiglio unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.26/2021 depositatail 16/04/2021.Rilevato cheParte ricorrente ha versato in atti:a) la dichiarazione del debitore di adesione alla definizione agevolataprevista dal comma 235 dell’art. 1 L. n. 197/2022 (rottamazione quater);b) la comunicazione, prevista dal comma 241 della citata norma,dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al debitore circa l’ammontare dellasomma dovuta;c) il deposito della documentazione relativa al pagamento delle rateratione temporis pagate.L’art. 12-bis - norma di interpretazione autentica in materia di estinzionedei giudizi a seguito di definizione agevolata, inserita dalla l. 108/2025 insede di conversione del d.l. n. 84/2025 – stabilisce che: “1.

Il secondoNumero registro generale 26673/2021Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14384/2026Data pubblicazione 15/05/2026periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventia oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione sirealizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute eche l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241,della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2,lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.La norma, introdotta al fine di risolvere la questione interpretativa(rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 5830/2025) relativa allanecessità, o meno, dell’integrale pagamento del quantum rateizzato ai finidell’estinzione del giudizio, prevede che la definizione agevolata siperfezioni con il pagamento della prima (in caso di rateizzo) o unica rata el’estinzione possa essere dichiarata dal giudice (Cass. Sez.Un.5889/2026).Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e, per l'effetto, deveritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria diestinzione del giudizio ex art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, concompensazione delle spese di lite in ragione dell’«esito definitorio e latosensu conciliativo del giudizio, per giunta in forza di una proceduraagevolativa sopravvenuta [che] depone per l’esclusione dei presupposti divalutazione della soccombenza virtuale» (cfr. Cass. Cass. sez. un. n.5889/26).Numero registro generale 26673/2021Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14384/2026Data pubblicazione 15/05/2026La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, il 14/05/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scognamiglio unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.26/2021 depositatail 16/04/2021.Rilevato cheParte ricorrente ha versato in atti:a) la dichiarazione del debitore di adesione alla definizione agevolataprevista dal comma 235 dell’art. 1 L. n. 197/2022 (rottamazione quater);b) la comunicazione, prevista dal comma 241 della citata norma,dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al debitore circa l’ammontare dellasomma dovuta;c) il deposito della documentazione relativa al pagamento delle rateratione temporis pagate.L’art. 12-bis - norma di interpretazione autentica in materia di estinzionedei giudizi a seguito di definizione agevolata, inserita dalla l. 108/2025 insede di conversione del d.l. n. 84/2025 – stabilisce che: “1. Il secondoNumero registro generale 26673/2021Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14384/2026Data pubblicazione 15/05/2026periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventia oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione sirealizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute eche l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241,della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2,lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.La norma, introdotta al fine di risolvere la questione interpretativa(rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 5830/2025) relativa allanecessità, o meno, dell’integrale pagamento del quantum rateizzato ai finidell’estinzione del giudizio, prevede che la definizione agevolata siperfezioni con il pagamento della prima (in caso di rateizzo) o unica rata el’estinzione possa essere dichiarata dal giudice (Cass. Sez.Un.5889/2026).Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e, per l'effetto, deveritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria diestinzione del giudizio ex art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, concompensazione delle spese di lite in ragione dell’«esito definitorio e latosensu conciliativo del giudizio, per giunta in forza di una proceduraagevolativa sopravvenuta [che] depone per l’esclusione dei presupposti divalutazione della soccombenza virtuale» (cfr. Cass. Cass. sez. un. n.5889/26).Numero registro generale 26673/2021Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14384/2026Data pubblicazione 15/05/2026La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, il 14/05/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
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