CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 luglio 1991
Cassazione n. 45207/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037E0SX), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/07/1991; avverso la sentenza del 13/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso in data 12 agosto 2021 dal Tribunale di Wuppertal per il reato di furto in abitazione asseritamente commesso dal soggetto richiesto in consegna in data 22/12/2021 a Velbert. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Rosus ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 17, commi 2 e 2 bis, della legge n. 69 del 2005, in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata emessa una volta decorso il termine perentorio posto dall'art. 17. Rileva il ricorrente che la Corte di appello di Venezia aveva indicato la causa del superamento del termine nella mancata traduzione del mandato di arresto e in un disguido nelle informazioni rilasciate dalla Cancelleria al difensore, ma il mancato o l'inesatto adempimento da parte della cancelliera, a qualsiasi causa, ascrivibile non sarebbe idoneo a integrare l'ipotesi della forza maggiore; in particolare il rinvenimento degli atti da inviare al difensore nella casella "spam" sarebbe superabile attraverso la normale diligenza e attenzione del personale incaricato e, dunque, sarebbe tutt'altro che inevitabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso è stato presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 18 settembre 2021 presso il Tribunale di Roma. L'art. 22, secondo comma, della legge n. 69 del 2005, tuttavia, in deroga alla disciplina generale in materia di presentazione dell'impugnazione delineata dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., sancisce che «Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione...». La norma ha intenzionalmente recepito il più recente orientamento del giudice di legittimità circa l'inapplicabilità dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., ritenuto incompatibile con le esigenze di celerità che improntano «la ratio ispiratrice del sottosistema normativo» (Sez. 6, n. 22821 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280147-01; Sez. F., n. 23953 del 20/08/2020 Fiore, Rv. 280147; Sez. F, n. 23954 deI20/08/2020, non mass.). Il ricorso è, peraltro, tardivo, in quanto il ricorso depositato presso il Tribunale di Roma in data 18 settembre 2021 è pervenuto alla Corte di appello di Venezia in data 30 settembre 2021 e, dunque, oltre il termine perentorio di ....._.24)9 cinque giorni previsto dall'art. 22, secondo comma, della legge n. 69 del 2005.6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 6/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]'- te [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]