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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 03960/2024

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a seguente ORDINANZ'A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] pone questioni vagliate dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle (pur riconosciute) circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti evidenziando in senso contrario la gravità e le modalità della evasione e i precedenti penali dell'imputato; rilevato che le deduzioni concernenti la giustificazione della applicazione della recidiva non erano presenti nell'atto di appello con il quale è stata chiesta soltanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche per bilanciare gli effetti della applicazione della recidiva sicché non sono in questa sede ammissibili; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 li Consigli e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZ'A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] pone questioni vagliate dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle (pur riconosciute) circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti evidenziando in senso contrario la gravità e le modalità della evasione e i precedenti penali dell'imputato; rilevato che le deduzioni concernenti la giustificazione della applicazione della recidiva non erano presenti nell'atto di appello con il quale è stata chiesta soltanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche per bilanciare gli effetti della applicazione della recidiva sicché non sono in questa sede ammissibili; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 li Consigli e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 03960/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris