CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30399del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L18 D423A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C42 A794Q) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1063/2021, pubblicatain data 16 agosto 2021 (notificata in data 12 ottobre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]per ottenere la declaratoria di nullità, Ric. n. 30399/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 e comunque di inefficacia, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., di atti dispositivi aventi ad oggetto certificati obbligazionari posti in essere dalla società fallita in favore della convenuta, per un importo complessivo di €400.000,00. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Bergamo,in rela- zione ad uno degli atti impugnati , ritenuto di portata assor- bente,con condanna della società convenuta al pagamento, in favore della curatela attrice, del controvalore dei titoli alienati, pari a € 400.000,00. La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la curatela delFallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione di leggeart. 257 bis c.p.c., artt. 2702 - 2709 - 2712 - 2697 c.c. – inutilizzabilità di documenti prodotti in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3». Con il secondo motivo si denunzia « Viol azione di legge – art.115 cpc, art. 2901 c.c., art. 66 l.f., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». I motivi hanno entrambi ad oggetto la valutazione delle prove documentali operata dalla corte d’appello in relazione all’as- sunto secondo il quale almeno alcuni dei crediti ammessi al pas- sivo del fallimento esistevano già alla data dell’atto dispositivo di cui si discute nel presente giudizio. Ric. n. 30399/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Tali motivi sono connessi, logicamente e giuridicamente, onde possono essere esaminati congiuntamente. Essi sonoinammissibili. 1.1Va premesso che la corte d’appello ha espressamente con- venuto con l’assunto della società appellante secondo cui non poteva essere riconosciuto alcun valore probatorio al «doc. 13 prodotto dal Fallimento, trattandosi della relazione del curatore del [OSCURATO:PERSONA] indirizzata al difensore e contenente le proprie valutazioni in ordine alla controversia per cui è causa». Ha peraltro precisato, in primo luogo, che, poiché l’onere di contestazione riguarda le allegazioni di parte e non i documenti prodotti e la loro valenza probatoria, «ogni questione in ordine alla tempestività o meno della contestazione del documento de quo rimane assorbita». Ha,poi, fatto presente che gli assunti della curatel a attrice sul punto in contestazione erano stati ritenuti sufficientemente provati, già dal giudice di primo grado, non sulla base della re- lazionedel curatore, ma sulla base dei «prospetti contabili della società [OSCURATO:PERSONA] e [sulle]note di Equitalia, documenti allegati alla suddetta relazione (cfr. all. 1 e 2 al doc. 13), le cui risultanze non sono state in alcun modo contestate da [OSCURATO:SOCIETA] … … dai quali emerge che alla data dell’atto revocato la società era gravata da numerosi e rilevanti debiti nei confronti dei di- pendenti, degli istituti di crediti, degli enti previdenziali e dell’Erario, successivamente insinuati al passivo del falli- mento», aggiungendo che le indicate risultanze non erano af- fatto state smentite dalle deposizioni dei testi escussi. 1.2Le censure di cui ai motivi di ricorso in esame riguardano l’efficacia probatoria degli allegati (n. 1 e n. 2) alla relazione del curatore, che la corte d’appello definisce come «prospetti con- tabili»e «note di Equitalia»: la ricorrente contesta in radice ad- dirittura la stessa “natura” di documento, quanto meno del primo dei due allegati, che denomina «analisi strutturale e per Ric. n. 30399/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 indici» (in particolare,con il primo motivo del ricorso), nonché il rilievo che sostiene essere stato attribuito alla mancata con- testazione del contenuto di tali allegati (in particolare, con il secondo motivo del ricorso). 1.3 La questione del rilievo della mancata contestazion e del contenuto dei documenti in questione (posta, in particolare, con il secondo motivo del ricorso), che assume logicamente valore pregiudiziale, è del tutto priva di rilievo ai fini della decisione: la relativa censura è, di conseguenza, inammissibile. È, in effetti, la stessa corte d’appello ad escludere ogni rilievo alla mancata contestazione dei documenti allegati alla relazione del curatore del fallimento attore, correttamente osservando che si trattava semplicemente di valutare l’efficacia probatoria degli stessi, compito che spetta al giudice, a prescindere dal principio di non contestazione, come, del resto, afferma il co- stante indirizzo di questa stessa Corte, che i giudici territoriali hanno espressamente richiamato (cfr. Cass., Sez. 6- L , Ordi- nanza n. 6606del 06/04/2016, Rv. 639300 – 01; Sez. 3 , Sen- tenza n. 12748 del 21/06/2016 , Rv. 640254 – 01 : « l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i docu- menti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice»; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018 , Rv. 647939 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 3306 del 11/02/2020 , Rv. 657014 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020 , Rv. 657154 - 01). In coerente applicazione di tali principi in diritto,la corte ha poi, altrettanto correttamente, operato una diretta valutazione dei documenti prodotti,come imposto dall’art. 116 c.p.c. (in parti- colare dei “prospetti contabili” della società fallita e delle “note di Equitalia”), traendone il convincimento, adeguatamente mo- tivato, per cui «alla data dell’atto revocato la società era gra- vata da numerosi e rilevanti debiti nei confronti dei dipendenti, Ric. n. 30399/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 degli istituti di crediti, degli enti previdenziali e dell’Erario, suc- cessivamente insinuati al passivo del fallimento». La circostanza che la stessa corte abbia altresì osservato, in tale contesto, che le risultanze dei prospetti contabili allegati alla relazione del curatore non erano state specificamente conte- state dalla società convenuta assume semplicemente il valore di una oggettiva osservazione operata ad abundantiam, senza che dalla stessa sia stata tratta alcuna conseguenza in diritto; essa non comporta, quindi, alcuna contraddizione logica e, tanto meno, una erronea applicazione del principio di non con- testazione di cui all’art. 115 c.p.c.. 1.4Le censure relative all’efficacia probatoria dell’allegato n. 1 alla relazione del curatore (svolte, in particolare, con il primo motivo del ricorso) sono inammissibili, per violazione dell’art. 366,1° comma n. 6, c.p.c. Non vi è, infatti, nel ricorso, un adeguato e puntuale richiamo del contenuto di tale documento: la corte d’appello dà atto dell’esamedi «prospetti contabili» della società fallita, come tali idonei a rappresentare la situazione debitoria della stessa, mentre la ricorrente sostiene che, trattandosi di una «analisi strutturale e per indici», il predetto documento costituirebbe «per definizione una valutazione soggettiva dell’impresa in chiave finanziaria, influenzata, peraltro dalla metodologia ap- plicata per la sua redazione» e ne contesta in radice addirittura la stessa “natura” di documento, sostenendo trattarsi di «valu- tazioni espresse dal curatore fallimentare nella propria rela- zione». In mancanza di un adeguato, puntuale e preciso richiamo del contenuto di tale documentonel ri corso, in violazione dell’art. 366, 1° comma n. 6, c.p.c., non è peraltro possibile per questa Corte valutare nel merito la fondatezza delle censure svolte in relazione allo stesso. Ric. n. 30399/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 1.5 Senza d’alto canto sottacersi che la valutazione operata dalla corte territoriale con riguardoalle prove prodotte a soste- gno dell’assunto dell’esistenza, al momento dell’atto dispositivo impugnato, di debiti poi ammessi al passivo del fallimento, non si fonda esclusivamente sull’esame dell’allegato contestato con il primo motivo del ricorso, ma anche su altri elementi di prova documentale; la corte ha in proposito considera to altresì le emergenze della prova testimoniale. Si tratta,quindi, di una valutazione complessiva delle prove di- sponibili che, anche a prescindere dallo specifico documento messo in discussione dalla ricorrente, risulta comunque soste- nuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non è sindacabile nella presente sede. Sotto questo aspetto, le censure di cui ai motivi di ricorso in esame finiscono per risolversi nella contestazione di accerta- menti di fatto e nella richiesta di una nuova e diversa valuta- zione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legitti- mità. 2.Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione di legge, art. 112 c.p.c.in relazione all’art. 360 c.p.c. comma n. 4. Omessa motivazionesu alcuni motivi di appello». Secondo la società ricorrente, la corte d’appello avrebbe omessodi decidere in ordine ad uno dei motivi del suo appello e, precisamente, quello volto a contestare la statuizione di primo grado in ordine all’elemento oggettivo dell’azione revo- catoria esperita dalla curatela, con specifico riguardo alla prova del cd. eventus damni (cioè della « variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente all’atto oggetto di azione revocatoria») ed al relativo onere, a suo dire erroneamente posto a carico di essa acquirente. 2.1 Il motivo è inamm issibile , per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ric. n. 30399/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 La ricorrente non richiama in modo adeguato il contenuto della decisione di primo grado sul punto in contestazione e lo stesso contenuto del suo atto di appello è richiamato mediante la tra- scrizione di alcuni righi dello stesso, che non consentono di ap- prezzare sufficientemente il preciso oggetto delle censure pro- poste nel giudizio di secondo grado e, di conseguenza, valutare se effettivamente sussista la dedotta omissione di pronuncia. 2.2Senza d’alto canto sottacersi che la questione cui fa riferi- mento la società ricorrente,per quanto è possibile comprendere sulla base della lacunosa esposizione del ricorso, era stata po- sta con il primo motivo del gravame, che la corte territoriale ha espressamente esaminato e deciso, rigettandolo. Inoltre, proprio con riguardo al requisito del cd. eventus damni, nella sentenza impugnata si dà chiaramente conto che lo stesso è stato ritenuto sussis tente già dal giudice di primo grado, in quanto la società fallita non haricevuto di fatto alcun corrispet- tivo dalla cessione dei certificati obbligazionari oggetto della presente controversia, avendo inteso compensare il relativo prezzo con un controcredito non attuale ma solo futuro ed eventuale,e che anche al di là delle (mancate) allegazioni con- trarie della convenuta, èpositivamente emerso dalle risultanze contabili acquisite agli atti che il residuo patrimonio della so- cietà poi fallita non era affatto sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori già esistenti alla data dell’atto dispositivo impu- gnato. Orbene, la corte d’appello, da una parte (nell’esaminare il primo motivo di appello) ha sostanzialmente confermato la valuta- zione sulle emergenze delle risultanze contabili relative allo stato patrimoniale della società fallita che erano state conte- state dalla società appellante; dall’altra parte, ha altresì (a pag. 17) espressamente dato atto di condividere «l’affermazione del Tribunale secondo cui l’appellante non ha allegato e non risulta provata l’esistenza di un controcredito in capo alla società Ric. n. 30399/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 delegata, [OSCURATO:SOCIETA] RE, per canoni di locazione già scaduti e rima- sti insoluti», così –quanto meno implicitamente–confermando anche la valutazione del giudice di primo grado in ordine all’ido- neità lesiva, sul piano patrimoniale,dell’atto dispositivo impu- gnato,per la società fallita. In definitiva, per quanto le censure di cui al motivo di ricorso in esame non risultino sufficientemente specifiche, il che non con- sente di operare un loro più puntuale esame nel merito, può comunque escludersi che la corte d’appello abbia omesso la de- cisione in ordine alle contestazioni relative alla sussistenza del requisito del cd. eventus damni, necessario ai fini della con- ferma della decisione di accoglimento dell’azione revocatoria avanzata dalla curatela, in quanto una decisione in proposito emerge comunque dalla complessiva motivazione della sen- tenza impugnata. 3.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione di legge – art.2901 c.c.art. 66 l.f. Art. 2697 c.c. , art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Insussistenza dell’elemento soggettivo –[OSCURATO:PERSONA]». La società ricorrente sostieneche, con riguardo al requisito sog- gettivo dell’azione revocatoria proposta dalla curatela (cd. con- silium fraudis), la corte d’appello avrebbe operato, nella so- stanza, «una inaccettabile inversione dell’onere probatorio in violazione dell’art. 2697 c.c.». Il motivo è in parte inammissibilee in parte infon dato . La corte d’appello ha espressamente accertato in fatto, sulla base della valutazione delle prove acquisite nel corso del giudi- zio, che la società convenuta era a conoscenza del pregiudizio che l’atto dispositivo impugnato arrecava alle ragioni dei credi- tori dell’alienante, poi fallita. Ha, cioè, ritenuto che l’elemento soggettivo richiesto dall’art.2901 c.c. (cd. consilium fraudis) fosse stato positivamente pro- vato dalla curatela attrice, senza alcuna inversione dell’onere Ric. n. 30399/2021 –Sez. 3 – A dunanza 5 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 della relativa prova: di conseguenza è certamente infondata la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. L’accertamento in questione risulta, d’altra parte, sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sinda- cabile nella presente sede. Le ulteriori censure di cui al motivo di ricorso in esame si risol- vono, quindi, nella sostanza, in una contestazione di accerta- menti di fatto incensurabilmente operati dai giudici del merito nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede digiudizio di legittimità. 4.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il ri- getto del ricorso. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della curatela controricor- rente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titol