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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28375/2026

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e d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendorigettarsi il ricorso.Letta la memoria di replica degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chehanno controdedotto ai rilievi del P.g., insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo, in parzialeriforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che l’aveva dichiarato colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale inrelazione alla distrazione della somma di euro 3.252.069,00, ha rideterminato lepene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 521cod. proc. pen. per difetto di corrispondenza tra contestazione e fatto ritenuto insentenza.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di condanna del ricorrente,emessa dal Giudice dell'udienza preliminare per il delitto di cui all'art. 223 inrelazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., contestato al predetto per avere,nella qualità di liquidatore della B.L.S., società consortile a s.r.l. in liquidazione,dichiarata fallita dal Tribunale dì Palermo, distratto somme di denaro per €3.252.069,00, procedendo ad estinzione del credito di pari importo vantato verso laBellavista s.r.l., che compensava con i debiti per pregressi finanziamenti ricevuti daquest'ultima società (creditore che in ogni caso favoriva in danno deglialtri).Pertanto, le uniche operazioni in linea con il capo di imputazione, sarebberoquelle connesse ai rapporti di finanziamento interni alla dinamica consortile,nell'ammontare contestato.

Nell'evidente difficoltà ad argomentare sul puntocentrale sollevato dalla difesa nei due giudizi di merito, a fronte di una laconicasentenza di primo grado, la Corte d'Appello illustra per la prima volta condottepresuntivamente fraudolente, estranee al capo di imputazione (pp. 4 - 6), inevidente violazione delle norme processuali che regolano le nuove contestazioni.2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 2615-ter cod. civ. e l’illogicità della motivazione.

La Corte d'Appello ha erroneamenteapplicato l'art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., attraversol'inosservanza dell'art. 2615-ter cod. civ., componendo un giudizio indiziario afflittoda motivazione lacunosa e illogica, omettendo di confrontarsi con elementipotenzialmente decisivi (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., art. 223 incombinato disposto con l'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., art. 2615-ter cod. civ.- art. 606, comma 1, lett. e), e art. 192 cod. proc. pen.).La disciplina delle società consortili, in assenza di prova contraria, non consentedi ritenere sussistente, nel caso in esame, un rapporto di finanziamento con obbligodi restituzione tra la BLS società consortile e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (a partire dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], unica consorziata), il cui indebito rimborso, in violazione dell'obbligo dipostergazione, integrerebbe la condotta distrattiva oggetto di contestazione.

Itrasferimenti di denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] alla BLS, infatti, ai sensi dell'art. 2615-tercod. civ. e per giurisprudenza costante (Cassazione civile sez. 1, 11/06/2004, n.11081), devono ritenersi contributi consortili, i quali costituiscono una forma difinanziamento della società consortile che non genera alcun obbligo diremunerazione o di restituzione in favore del soggetto che li abbia versati.In particolare, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, nonindica alcuna delibera di finanziamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, men chemeno, documentazione bancaria relativa all'asserito trasferimento di denaro, daparte della BLS, attraverso il quale si sarebbe realizzato il rimborso e losvuotamento della medesima società.In ogni caso, come sostenuto nell'atto d'appello e ribadito nelle note conclusivecitate, in assenza di qualsivoglia argomentazione sul punto da parte dei giudici dimerito, si è puntualmente dimostrato, attraverso il consulente tecnico di parte, chei trasferimenti della consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla BLS, in ossequio alla naturaconsortile della società fallita, nonché al suo statuto e atto costitutivo, eranonecessari per il sostenimento dei costi di esecuzione dell’opera, e non dovevano népotevano essere in alcun modo restituiti, visto che la consortile emetteva le fattureper le somme ricevute.Sotto altro e concorrente profilo:- la società consortile, da una parte, postava i contributi/versamenti che riceveva inun conto cd.

SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.) che veniva indicato nel bilancionella colonna dei debiti e dall'altra pareggiava questo debito con il "ribaltamentocosti", attraverso l'emissione di una fattura, 'per costi sostenuti' che, come tale,veniva postata in bilancio sulla colonna dei crediti;- dall'altra parte, le società del raggruppamento, ricevendo dette fatture diribaltamento, le indicavano nel loro bilancio come costo fornitore e bilanciavano cosìle fatture emesse nei confronti del committente.L'analisi della contabilità della B.LS., evidenzia, quindi:1) che in tutti i bilanci della stessa vi era il conto "fatture da emettere" cherappresentava i costi sostenuti per conto delle consorziate, non coperti da fatture;2) che i versamenti eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono sempre stati portati indiminuzione del credito per le fatture emesse relative al ribaltamento dei costi;3) che se fossero stati finanziamenti (nel senso indicato nella C.T.U.) non avrebbeavuto alcun senso logico - giuridico che la BLS emettesse fatture e si sarebberorinvenuti tutti i verbali di delibera degli stessi finanziamenti.Come è agevole verificare dai partitari o schede contabili, nessuna dizione di"rimborso " viene esplicitata, bensì viene utilizzata la dizione "giroconto" cherappresenta una modalità tecnica di denominazione delle operazioni per evidenziarel'estinzione di un conto che non viene movimentato finanziariamente.

Inoltre, comeè agevole rilevare, a fronte della erogazione dei contributi, la BLS emetteva lefatture o ne prevedeva nei propri bilanci la emissione.

Ma v'è di più, la C.T.U. nonevidenzia il fatto che è impossibile estinguere un finanziamento con una fattura.Sia il Giudice dell'udienza preliminare che la Corte d'Appello hanno rimossoquesti elementi non controvertibili, trasformati, con un'argomentazione illogica edautoreferenziale, in dati della contabilità che, pur evidenziando, nello stessoassunto dei giudici di merito, la procedura di «ribaltamento costi, delineerebberouna ricostruzione fondata sui dati della contabilità della società e su operazionicontabili ('giroconti') tramite i quali venivano effettuati e registrati i trasferimentidel denaro che all'evidenza in alcun modo influiscono sul carattere distrattivo deltrasferimento di denaro e che anzi 'coprivano' sotto il profilo formale, losvuotamento della società ormai in decozione» (sentenza impugnata pp. 6 - 7).I giudici di merito, erroneamente, non soltanto hanno ritenuto finanziamenti darestituire i trasferimenti di denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] consorziata alla BLS consortile mahanno attribuito alla complessiva descrizione contabile degli stessi il carattere dellafraudolenta copertura documentale delle condotte distrattive.

In disparte lacontraddizione logica con l'esclusione, già da parte del Giudice dell'udienzapreliminare, di qualsivoglia condotta di bancarotta documentale, è agevole rilevarecome sia stata ignorata la procedura di ribaltamento costi che prevedeva, a seguitodei periodici trasferimenti di denaro della consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l'emissione dicorrispondente fattura da parte della stessa BLS e non già la loro restituzione.Uno schema operativo del tutto differente dall'ordinario finanziamento soci cui,in via esclusiva ed erroneamente, i giudici di merito hanno ricollegato l'affermazionedi colpevolezza del ricorrente.

In senso radicalmente contrario all'assunto dei giudicidi merito, come precisato nelle note conclusive del 12.2.2025 citate, lo stessoconsulente della curatela aveva fornito precisazioni (relazione Battaglia p. 8).Secondo la comune prassi contabile ciascuna impresa partecipante all'ATIaggiudicataria dell'opera fattura al committente la propria quota del corrispettivo ela società consortile esecutrice materiale del contratto attraverso i mezzi messi adisposizione delle consorziate addebita alle imprese socie nella medesima quota icosti dalla stessa sostenuti.

Le consorziate poi coprono (rectius dovrebbero coprirefinanziariamente) i costi sostenuti dalia consortile attraverso il versamento di quotaparte dei corrispettivi dell'appalto ricevuti dal committente o con altricontributi/finanziamenti.

Attraverso tale meccanismo la società consortile consegueil pareggio di bilancio dal momento che ai costi sostenuti per l'esecuzione dell'operafanno da contraltare i ricavi derivanti dal totale ribaltamento dei predetti costi incapo alle consorziate.Quest'ultimo inciso, in linea con quanto sostenuto dal consulente di parte delricorrente, mal si concilia con quanto ritenuto dai giudici di merito, considerato chequalsivoglia trasferimento di somme dalla [OSCURATO:PERSONA] alla BLS è servitoesclusivamente a bilanciare i costi sostenuti da quest'ultima per l'esecuzionedell'appalto e, secondo lo stesso consulente della curatela, era un ricavo.Il fatto che queste somme risultino annotate in conti denominatifinanziamento, deve essere letto nel contesto della dinamica consortile senzacambiare la natura del trasferimento, considerando che:- non esiste alcuna delibera di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla BLSconsortile, men che meno con obbligo di rimborso da parte della società fallita ele somme trasferite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla BLS costituiscono per quest'ultimaricavi con i quali coprire i costi sostenuti per la realizzazione dell'appalto e nonfinanziamenti la cui indebita restituzione, in violazione dell'obbligo dipostergazione, avrebbe integrato la condotta delittuosa contestata;- la curatela della BLS, pertanto, non si è insinuata al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per le somme asseritamente distratte, attraverso indebite restituzioni nellaforma di compensazioni; una scelta obbligata per la curatela, tenuto conto dellaradicale mancanza di titolo, in relazione alle somme oggetto di contestazione, enon già, come incomprensibilmente affermato nella sentenza impugnata (p. 7),una vicenda successiva ai fatti di causa legata alla procedura concorsuale e,quindi, ininfluente ai fini della definizione del delitto de quo (così testualmente inricorso).In senso esattamente contrario all'assunto accusatorio acriticamente condivisodai giudici di merito, infatti, nessuna compensazione tra debiti e crediti, collegati aicontributi/finanziamenti della consorziala [OSCURATO:PERSONA] alla consortile BLS, era, ancheastrattamente, configurabile considerato che gli stessi non dovevano essererestituiti.

Sul punto, in assenza di qualsivoglia commento dei giudici di merito,nell'atto d'appello si era rilevato che, secondo il consulente tecnico di parte si puòosservare che, premessa la responsabilità solidale tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e BLSconsortile, il riferimento all'art. 2467 cod. civ. (postergazione dei terzi) è errato, inquanto, al di là dell'evidente scopo mutualistico della società consortile in esame, ilcredito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era riferito a finanziamenti quanto al ribaltamentodei costi della consortile con il relativo ed esclusivo obbligo di emissione di fattureda parte della BLS.L'effetto di elisione di partite debitorie e creditorie, quindi, è interno a ciascunasocietà, consentendo: alla BLS di chiudere il bilancio a zero; alla [OSCURATO:PERSONA] dielidere i ricavi relativi alle fatture emesse alla committente al momentodell'erogazione dei SAL.In sintesi, quindi, i giudici di merito, hanno ignorato la disciplina delle societàconsortile BLS, avuto particolare riguardo all'art. 2615-ter cod. civ., nonché all'attocostitutivo e allo statuto della stessa società, confondendo i contributi/finanziamenticonsortili senza obbligo di rimborso, con un ordinario finanziamento soci conobbligo di restituzione, e malgovernando le norme che disciplinano la bancarottafraudolenta distrattiva che, nel caso in esame, sarebbe consistita nell'asseritarestituzione (peraltro sotto forma di compensazione) di finanziamenti in violazionedell'obbligo di postergazione.Indi si insta per l’annullamento della sentenza impugnata.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato e merita pertanto di essere rigettato.2.

Il primo motivo è proprio inammissibile.

Ed invero, leggendo la motivazionedella sentenza impugnata risulta evidente che quelle che vengono indicate in ricorsocome “presunte condotte fraudolente estranee al capo di imputazione”, si risolvonoin meri argomenti di contorno che non assumono rilievo dirimente nell’ambito dellaricostruzione specifica della condotta contestata, attenendo essi, piuttosto, a fattiulteriori che vanno a colorare, sullo sfondo, la vicenda.La ricostruzione centrale del provvedimento impugnato riporta analiticamentele movimentazioni risultanti dalla contabilità della BLS, evidenziando, in particolare,le operazioni qualificate come “rimborso finanziamento soci” riferibili al socioBellavista s.r.l., che hanno comportato che il conto crediti della BLS verso laBellavista s.r.l. - che alla data del 1/01/2013 ammontava ad € 6.566.661,81 - alladata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si era ridotto all’importo di € 2.190.559,82, e poi ulteriormenteridotto ad euro 1.444.913,91, mentre il debito della BLS verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.c/Fin.

Infruttifero della BLS si era azzerato.Nella motivazione sono specificate le voci di conto attraverso le quali igiroconti hanno abbattuto voci di debito della BLS verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vocidenominate “Soci c/Finanziamenti (infruttifero)” e “[OSCURATO:PERSONA] s.c/Fin.Infruttifero”,generando l’estinzione di gran parte del debito della consorziata [OSCURATO:PERSONA] e quindila soppressione del corrispondente credito della consortile BLS attraverso lacompensazione, come contestata in imputazione.L’aver evidenziato altri elementi, quali, ad esempio, la vendita di attrezzatureda BLS alla [OSCURATO:PERSONA] o il pagamento di debiti scaduti da parte della BLS perl’importo di € 748.746,48, o ancora il mancato scioglimento della società al9.1.2012 che avrebbe determinato un aggravamento della situazione patrimoniale,non si risolve, contrariamente a quanto assume la difesa, in una modificazione delfatto in dissonanza con l’imputazione, che rimane ancorato alla distrazionedell’importo di € 3.252.069 avvenuta tramite il meccanismo della compensazioneampiamente descritto dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo esecondo grado.

Trattasi piuttosto di argomenti idonei a lumeggiare la complessivafinalità delle condotte contestate e cioè quella di svuotare le casse della BLS, in unmomento in cui tale società consortile si trovava già in stato di irreversibile dissesto(in favore, in particolare, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).3.

Il secondo motivo di ricorso è nel suo complesso infondato.3.1.I giudici di merito hanno offerto una ricostruzione puntuale ed esaustivariguardo alla condotta ascritta al ricorrente, al quale è contestato di avere, inqualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., società consortile in liquidazione, dichiaratafallita con sentenza del 18/12/2015, compensato il suddetto importo di euro3.252.069 con un debito per pregressi finanziamenti nei confronti della societàBellavista s.r.l., di cui era socio unico ed amministratore lo stesso ricorrente,società che dal 9/01/2012 era divenuta, a sua volta, socio unico della BLS dopoavere acquistato le quote di quest’ultima di proprietà delle altre consorziate.La società consortile BLS era stata, invero, costituita nel 2007 anche con altredue imprese, tutte aggiudicatarie dell’appalto indetto dall’Azienda di RilievoNazionale e di Alta specializzazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione dilavori volti alla realizzazione di un nuovo edificio da destinare a nosocomiooncologico.La ricostruzione dei giudici di merito riporta, come già evidenziato al punto cheprecede, analiticamente le movimentazioni risultanti dalla contabilità della BLS.

Inparticolare, si evidenzia che «dall'esame della scheda contabile relativa al creditovantato verso il cliente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultavanoeffettuate tre operazioni di giroconto: la prima dì compensazione tra il credito versola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il debito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per euro 1.000.816,83; laseconda di rimborso finanziamento ai soci tra il credito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed ildebito verso “Soci c/Finanziamenti (Infruttifero)” per euro 1.576.487,80, per effettodel quale il conto della società consortile risultava, al 31.12.2013, ridotto fino adeuro 177.000,00; la terza, infine, di rimborso del finanziamento al socio Bellavistas.r.l., tra il credito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il debito verso "[OSCURATO:PERSONA] s. c/Fin.Infruttifero" per euro 1.620.581,43, con azzeramento del debito».«All'esito di tali operazioni – prosegue la sentenza impugnata - il creditovantato dalla società consortile BLS nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si riduceva adeuro 2.368.775,75.

Nel corso del 2014, poi, il conto veniva ulteriormentemovimentato in aumento all'esito dell'emissione di tre fatture di vendita, percomplessivi euro 1.550.326,05, ed in diminuzione per effetto di alcuni versamentibancari effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi euro 1.486.000.00 e di dueoperazioni di "giroconto" effettuate il 21.12.2014: la prima con il conto del fornitoreBellavista s.r.l per l'importo di euro 65.541,98 e la seconda con il conto "'Socic/finanziamenti (infruttifero)" per l'importo di euro 177.000,00, con conseguenteazzeramento del debito in entrambi i casi».Nel 2015, infine – si precisa nella sentenza impugnata sempre rapportandosi aidati emergenti dalla consulenza del c.t.u. - il credito in parola, che, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ammontava ad euro 2.190.559,82, si riduceva, per effetto di versamenti diretti eindiretti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anche in favore di alcuni creditori dellasocietà consortile BLS, fino a raggiungere l'importo di euro 1.444.913,91.L’esplicito riferimento alle voci di conto attraverso le quali i giroconti hannoabbattuto voci di credito della BLS verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rende chiaro con qualemodalità, cioè la compensazione, attraverso l’operazione contabile di giroconto, ilcredito di BLS verso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia stato abbattuto compensandolo con debitidella prima verso la seconda per somme annotate contabilmente comefinanziamenti effettuati in favore della BLS da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Tanto premesso, la Corte di appello, rispondendo ai rilievi difensivi - che dinanziad essa adducevano argomenti analoghi a quelli qui riproposti – ritiene che iltrasferimento di un'ingente somma di denaro (ben 3.252.069,00 euro) da unasocietà, in sofferenza e prossima a fallire - la BLS – , in favore di una società ancorain bonis – la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – , da parte dell’imputato, al quale facevano capoentrambe le società, «a prescindere dalla causa di detta operazione, oltre a nonrispondere ad una ragionevole logica imprenditoriale, metteva in grave pericolo ilpatrimonio della società, svuotandolo di rilevanti risorse economiche, in chiaropregiudizio del ceto creditorio, a garanzia del quale è all'evidenza funzionalel’integrità del patrimonio dell'impresa: ciò aveva chiaramente peggiorato la capacitàdella società di far fronte agli impegni con i creditori diversi dai soci conconseguente pregiudizio per gli stessi» (così testualmente a pag. 6 della sentenzaimpugnata).Indi conclude, la Corte di appello, che una siffatta condotta, posta in essere inun periodo in cui la società consortile BLS versava già in evidente dissesto e per dipiù in fase liquidatoria - in cui com’è noto non sono effettuabili operazioni diverseda quelle funzionali alla liquidazione - integra certamente l’ipotesi contestata di cuiall’art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., di bancarotta fraudolenta per distrazione.Richiama a sostegno della ricostruzione, la Corte di merito, il principio affermato piùvolte da questa Corte, condiviso da questo Collegio, secondo cui la fraudolenza èdesumibile attraverso indici rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condottaalla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cuil'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispettoad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dellosquilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale,indici necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa inpericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare lagaranzia dei creditori e. dall'altro, all'accertamento in capo all'agente dellaconsapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (cfr. Sez. 5,Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 – 01).D’altronde è pacifico, da un lato, che integra il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., anche la mancata riscossionedi un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio insenso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali,fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivopatrimoniale (Sez. 5, Sentenza n. 49438 del 04/11/2019, Rv. 277743 – 01; Sez. 5,Sentenza n. 57153 del 15/11/2018, Rv. 275232 - 01); che parimenti integra ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la rinuncia a un credito, quando èidonea ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale, posto che anche le ragioni dicredito concorrono alla formazione dell'attivo (Sez. 5, Sentenza n. 40093 del11/11/2025, Rv. 289127 – 02).

Non può che connotarsi nello stesso senso lacondotta che sottende una strumentale, apparente, compensazione tra debito ecredito, trattandosi all’evidenza anche in tal caso della dismissione di una postacondotta che equivale alla mancata riscossione di un credito, o comunque alla suarinuncia, da cui consegue la diminuzione della garanzia patrimoniale della societàpoi fallita, costituendo il credito parte integrante del patrimonio della stessa.Ed è altrettanto pacifico che integra il delitto di bancarotta patrimoniale perdistrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condottadell'amministratore di una società per azioni che rimborsi, in violazione della regoladella postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., dettata nell'ambito della disciplinarelativa alle società a responsabilità limitata, ma applicabile a qualunque tipo disocietà, a norma dell'art. 2497-quinquies cod. civ., un finanziamento effettuato dalsocio in presenza di un eccessivo squilibro finanziario della società in quanto,indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, lo stesso va equiparato ad unconferimento destinato al capitale sociale, la cui restituzione va postergata rispettoal pagamento degli altri creditori (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 7052 del13/11/2025, dep. 20/02/2026, Rv. 289459 – 01).

E la Corte di appello, come sidirà, conclude proprio alla luce di tale principio per la natura distrattiva dellacomplessiva condotta posta in essere dal ricorrente.3.2.Il ricorso risulta peraltro incentrato su quanto sarebbe transitato dallaBellavista s.r.l. alla BLS ed insiste nel qualificare il trasferimento come una sorta dicontributo ai costi di realizzazione dell’opera sostenuti dalla BLS, appellandosi allanatura consortile della società e alle relative previsioni di statuto.

Tuttavia, non sitiene nella dovuta considerazione il fatto che la consortile BLS fosse comunque unasocietà a responsabilità limitata e che in quanto tale è assoggettabile – anche - alladisciplina di tale tipo di società.

Laddove, peraltro, la rilevanza del compatibilerapporto consortile a rigore non esclude che la consorziata possa effettuare dei verie propri finanziamenti in conto capitale in favore della società consortile,finanziamenti che in quanto tali rimangono evidentemente assoggettati alladisciplina della postergazione applicabile alle società a responsabilità limitata (e nonsolo).In ogni caso, nella fattispecie in esame, a riprova della intervenuta estinzionedel credito maturato dalla società fallita verso la consorziata [OSCURATO:PERSONA], vi è,secondo i giudici di merito, la intervenuta insinuazione al passivo della Bellavistas.r.l. – dichiarata poi anch’essa fallita - da parte del curatore della BLS per il soloimporto residuo di euro 1.444.913 e non per il complessivo credito originariamentevantato.Tale circostanza, a differenza di quanto assume la difesa, secondo i giudici dimerito, non depone per la legittimità delle operazioni a monte compiute dalmomento che la loro impugnazione è rimessa alle scelte e valutazioni degli organidella procedura fallimentare, in ordine alle quali peraltro nulla di specifico si dice inricorso, che si limita a desumere, dall’avvenuta insinuazione al passivo del solocredito residuo, la legittimità di quanto intervenuto riguardo alla parte non fattavalere in sede di insinuazione.

Ed invero, quanto al maggior credito oggetto diestinzione, esso, a differenza di quanto assume la difesa, non avrebbe potutoessere fatto valere direttamente in sede fallimentare mediante l’insinuazione alpassivo sul presupposto della illegittimità della sua estinzione, ma si sarebbedovuto innanzitutto intervenire sulla causa estintiva di tale credito con un’azionegiudiziaria ad hoc.

Sicché dalla mancata insinuazione al passivo di tale credito nonsi può in alcun modo desumere la legittimità della sua causa estintiva.Quanto poi alla violazione dell’art. 2615-ter cod. civ., a ben vedere la stessaprospettazione difensiva si risolve, piuttosto, come bene evidenzia il ProcuratoreGenerale nella requisitoria scritta, in un rafforzamento della contestata distrazione.Ed infatti se, come assume la difesa, le somme versate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. infavore della BLS avessero la natura di contributi consortili previsti dall’art. 2615-tercod. civ., fatturati dalla seconda verso la prima, e costituissero quindi adempimentodi un preciso obbligo previsto dallo statuto del consorzio, il cui adempimento ènecessario per consentire alla società consortile di eseguire il contratto, dovrebberoper essi valere le considerazioni svolte dalla stessa pronuncia menzionata dalricorrente (Sez. 5, n. 4955 del 19/11/2010, dep. 2011, non mass.).

Tale pronuncia,richiamando un principio già espresso in precedenza (Sez. 1 civ., n. 11081 del11/06/2004, Rv. 573548 - 01), ha affermato che tale contributo (che costituisceuna sorta di finanziamento della società a fondo perduto) non genera alcun obbligodi remunerazione o di restituzione, dovendolo nettamente distinguere dal prestitosociale, ed assimilarlo, invece, ai "versamenti a fondo perduto", con la conseguenzache neppure una volta fallita la società consortile alcun diritto alla restituzione puòessere riconosciuto in capo alla società consorziata che ebbe ad effettuare tale tipodi finanziamento.Se questa è la natura dei contributi consortili previsti dall’art. 2615-ter cod.civ. e specificamente menzionati – secondo quanto precisa la stessa difesa - comeobbligo per i consorziati della BLS nel proprio statuto, non si vede, allora, in base aquale disposizione ne sia stata disposta, tramite compensazione o altro, in unperiodo di irreversibile dissesto della consortile, la restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rimasta in quel momento l’unico socio della società consortile – tenuta in vita,secondo la calzante precisazione contenuta nella sentenza impugnata, in vesteunipersonale, nonostante già dal 9.1.2012 ricorressero i presupposti per loscioglimento per essere venuta meno la pluralità dei consorziati, all’evidente unicofine di trasferire le risorse economiche a favore della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.In tale ottica, l’operazione effettuata dal ricorrente rimane ancor più priva digiustificazione, avendo egli, attraverso di essa, in definitiva estinto un credito dellaconsortile verso la consorziata senza che vi fosse alcun debito restitutorio dasoddisfare.

In sintesi, la stessa tesi difensiva dimostrerebbe, secondo la nonperegrina ricostruzione svolta dal P.G., la distrazione.Né la riconduzione difensiva di tali versamenti come contributi rispetto ai qualiopererebbe il meccanismo di “ribaltamento dei costi”, pare idonea a giustificare larestituzione di tali somme al socio consortile, attenendo il meccanismo delribaltamento – come spiegato dai giudici di merito - ad un piano diverso da quellosulla cui base è stata ricostruita la operazione distrattiva in argomento.Osserva in particolare la Corte di merito al riguardo che «non assume alcunarilevanza, alla luce delle complessive risultanze probatorie, la natura giuridica econtabile dell'operazione in contestazione, ricostruita dall'appellante secondo laprocedura di "ribaltamento dei costi“ della BLS sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; si tratta,invero, di una ricostruzione fondata sui dati della contabilità della società e suoperazioni contabili ("giroconti") tramite i quali venivano effettuati e registrati itrasferimenti del denaro, che all'evidenza in alcun modo influiscono sul caratteredistrattivo del trasferimento di denaro e che anzi "coprivano", sotto il profiloformale, lo svuotamento della società oramai in decozione».E con tale specifica impostazione la difesa, neppure con la memoria di replica,si è adeguatamente confrontata.Conclude la sentenza impugnata che, nella specie, la fraudolenza deltrasferimento di denaro emerge da una pluralità di fattori, «basti considerarel’operazione complessiva compiuta dall’odierno appellante, il quale, liquidatore dellasocietà consortile BLS, all'evidenza già in avanzato stato di dissesto, dopo il recessodelle altre due società, che costituivano l'originaria compagine della consortile,aveva acquisito, come socio ed amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le quote dellesocietà recedute, diventando, quindi, socio unico della società B.L.S.„ al chiaroscopo di svuotare dalle risorse finanziane quest'ultima società, destinata alfallimento - come in effetti è avvenuto - a favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], allo stessoriconducibile, e proseguire l’attività imprenditoriale».Tale ricostruzione rende altresì evidente la correttezza della qualificazionegiuridica della apparente operazione di compensazione quale ipotesi distrattiva enon come bancarotta preferenziale.3.3.Corretta è, infine, l’ulteriore considerazione della decisione impugnata oveesclude la decisività della circostanza inerente al dedotto rapporto di“immedesimazione” tra le società, secondo cui la BLS, società di scopo perl’esecuzione dell’appalto, era una mera mandataria della consorziata, conresponsabilità solidale in capo a quest’ultima - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - per i debiti dellaconsortile.

E ciò – come ben messo in luce nella requisitoria del P.G. in atti - nonsolo perché si tratta di questione che attiene ai rapporti contrattuali con i terzi,bensì anche perché se sussiste la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] per i debitidella società consortile BLS non è vero il contrario e dunque non vi è perfettacoincidenza tra la massa dei creditori sociali della BLS e quella della [OSCURATO:PERSONA].Ed infatti il consorzio con attività esterna svolge un’attività di servizio infavore dei consorziati, che avviene in ogni caso mediante l’assunzione del rischiogestorio in capo all’organizzazione, che configura nella fattispecie un centroautonomo di rapporti soggettivi attivi e passivi e come tale dotato di soggettivitàgiuridica.

Indiretta dimostrazione di tale principio sarebbe, secondo il ProcuratoreGenerale, l’avvenuta insinuazione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi fallita, daparte della curatela fallimentare della BLS, per la somma risultante a credito diquest’ultima verso la prima alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (€ 1.445.323,91).Ad ogni buon conto, ribadisce la Corte di appello, «tramite l’acquisizionedell’intero capitale della società BLS da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest'ultimasocietà diventava socia unica della prima, per cui le due società, sebbene distinteed autonome sotto il profilo giuridico/patrimoniale, erano caratterizzate di fatto daun centro di interessi unitario, facente capo proprio all'odierno appellante.

L'assuntodifensivo relativo alla responsabilità solidale tra la BLS e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cheriguarda, giova ribadirlo, essenzialmente i rapporti delle società verso terzi, nonpuò assumere valenza scriminante della condotta di distrazione fraudolenta diun'ingente somma di denaro, tenuto conto soprattutto che, come si è detto, taleoperazione era stata compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] quando ormai la B.LS. era in stato didecozione, al fine di svuotare questa società a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facentecapo allo stesso, e comunque in danno della par condicio creditorum, giacché icreditori della società BLS, in caso di fallimento, si sarebbero trovati a concorrerecon i creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente pregiudizio delle loro pretese aseguito della rilevante riduzione del patrimonio della fallita sul quale avvalersi».Deve dunque concludersi per la inconferenza dei rilievi mossi dalla difesa e perl’insussistenza di tutti i vizi denunciati.4.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendorigettarsi il ricorso.Letta la memoria di replica degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chehanno controdedotto ai rilievi del P.g., insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo, in parzialeriforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che l’aveva dichiarato colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale inrelazione alla distrazione della somma di euro 3.252.069,00, ha rideterminato lepene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 521cod. proc. pen. per difetto di corrispondenza tra contestazione e fatto ritenuto insentenza. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di condanna del ricorrente,emessa dal Giudice dell'udienza preliminare per il delitto di cui all'art. 223 inrelazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., contestato al predetto per avere,nella qualità di liquidatore della B.L.S., società consortile a s.r.l. in liquidazione,dichiarata fallita dal Tribunale dì Palermo, distratto somme di denaro per €3.252.069,00, procedendo ad estinzione del credito di pari importo vantato verso laBellavista s.r.l., che compensava con i debiti per pregressi finanziamenti ricevuti daquest'ultima società (creditore che in ogni caso favoriva in danno deglialtri).Pertanto, le uniche operazioni in linea con il capo di imputazione, sarebberoquelle connesse ai rapporti di finanziamento interni alla dinamica consortile,nell'ammontare contestato. Nell'evidente difficoltà ad argomentare sul puntocentrale sollevato dalla difesa nei due giudizi di merito, a fronte di una laconicasentenza di primo grado, la Corte d'Appello illustra per la prima volta condottepresuntivamente fraudolente, estranee al capo di imputazione (pp. 4 - 6), inevidente violazione delle norme processuali che regolano le nuove contestazioni.2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 2615-ter cod. civ. e l’illogicità della motivazione. La Corte d'Appello ha erroneamenteapplicato l'art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., attraversol'inosservanza dell'art. 2615-ter cod. civ., componendo un giudizio indiziario afflittoda motivazione lacunosa e illogica, omettendo di confrontarsi con elementipotenzialmente decisivi (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., art. 223 incombinato disposto con l'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., art. 2615-ter cod. civ.- art. 606, comma 1, lett. e), e art. 192 cod. proc. pen.).La disciplina delle società consortili, in assenza di prova contraria, non consentedi ritenere sussistente, nel caso in esame, un rapporto di finanziamento con obbligodi restituzione tra la BLS società consortile e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (a partire dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], unica consorziata), il cui indebito rimborso, in violazione dell'obbligo dipostergazione, integrerebbe la condotta distrattiva oggetto di contestazione. Itrasferimenti di denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] alla BLS, infatti, ai sensi dell'art. 2615-tercod. civ. e per giurisprudenza costante (Cassazione civile sez. 1, 11/06/2004, n.11081), devono ritenersi contributi consortili, i quali costituiscono una forma difinanziamento della società consortile che non genera alcun obbligo diremunerazione o di restituzione in favore del soggetto che li abbia versati.In particolare, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, nonindica alcuna delibera di finanziamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, men chemeno, documentazione bancaria relativa all'asserito trasferimento di denaro, daparte della BLS, attraverso il quale si sarebbe realizzato il rimborso e losvuotamento della medesima società.In ogni caso, come sostenuto nell'atto d'appello e ribadito nelle note conclusivecitate, in assenza di qualsivoglia argomentazione sul punto da parte dei giudici dimerito, si è puntualmente dimostrato, attraverso il consulente tecnico di parte, chei trasferimenti della consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla BLS, in ossequio alla naturaconsortile della società fallita, nonché al suo statuto e atto costitutivo, eranonecessari per il sostenimento dei costi di esecuzione dell’opera, e non dovevano népotevano essere in alcun modo restituiti, visto che la consortile emetteva le fattureper le somme ricevute.Sotto altro e concorrente profilo:- la società consortile, da una parte, postava i contributi/versamenti che riceveva inun conto cd. SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.) che veniva indicato nel bilancionella colonna dei debiti e dall'altra pareggiava questo debito con il "ribaltamentocosti", attraverso l'emissione di una fattura, 'per costi sostenuti' che, come tale,veniva postata in bilancio sulla colonna dei crediti;- dall'altra parte, le società del raggruppamento, ricevendo dette fatture diribaltamento, le indicavano nel loro bilancio come costo fornitore e bilanciavano cosìle fatture emesse nei confronti del committente.L'analisi della contabilità della B.LS., evidenzia, quindi:1) che in tutti i bilanci della stessa vi era il conto "fatture da emettere" cherappresentava i costi sostenuti per conto delle consorziate, non coperti da fatture;2) che i versamenti eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono sempre stati portati indiminuzione del credito per le fatture emesse relative al ribaltamento dei costi;3) che se fossero stati finanziamenti (nel senso indicato nella C.T.U.) non avrebbeavuto alcun senso logico - giuridico che la BLS emettesse fatture e si sarebberorinvenuti tutti i verbali di delibera degli stessi finanziamenti.Come è agevole verificare dai partitari o schede contabili, nessuna dizione di"rimborso " viene esplicitata, bensì viene utilizzata la dizione "giroconto" cherappresenta una modalità tecnica di denominazione delle operazioni per evidenziarel'estinzione di un conto che non viene movimentato finanziariamente. Inoltre, comeè agevole rilevare, a fronte della erogazione dei contributi, la BLS emetteva lefatture o ne prevedeva nei propri bilanci la emissione. Ma v'è di più, la C.T.U. nonevidenzia il fatto che è impossibile estinguere un finanziamento con una fattura.Sia il Giudice dell'udienza preliminare che la Corte d'Appello hanno rimossoquesti elementi non controvertibili, trasformati, con un'argomentazione illogica edautoreferenziale, in dati della contabilità che, pur evidenziando, nello stessoassunto dei giudici di merito, la procedura di «ribaltamento costi, delineerebberouna ricostruzione fondata sui dati della contabilità della società e su operazionicontabili ('giroconti') tramite i quali venivano effettuati e registrati i trasferimentidel denaro che all'evidenza in alcun modo influiscono sul carattere distrattivo deltrasferimento di denaro e che anzi 'coprivano' sotto il profilo formale, losvuotamento della società ormai in decozione» (sentenza impugnata pp. 6 - 7).I giudici di merito, erroneamente, non soltanto hanno ritenuto finanziamenti darestituire i trasferimenti di denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] consorziata alla BLS consortile mahanno attribuito alla complessiva descrizione contabile degli stessi il carattere dellafraudolenta copertura documentale delle condotte distrattive. In disparte lacontraddizione logica con l'esclusione, già da parte del Giudice dell'udienzapreliminare, di qualsivoglia condotta di bancarotta documentale, è agevole rilevarecome sia stata ignorata la procedura di ribaltamento costi che prevedeva, a seguitodei periodici trasferimenti di denaro della consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l'emissione dicorrispondente fattura da parte della stessa BLS e non già la loro restituzione.Uno schema operativo del tutto differente dall'ordinario finanziamento soci cui,in via esclusiva ed erroneamente, i giudici di merito hanno ricollegato l'affermazionedi colpevolezza del ricorrente. In senso radicalmente contrario all'assunto dei giudicidi merito, come precisato nelle note conclusive del 12.2.2025 citate, lo stessoconsulente della curatela aveva fornito precisazioni (relazione Battaglia p. 8).Secondo la comune prassi contabile ciascuna impresa partecipante all'ATIaggiudicataria dell'opera fattura al committente la propria quota del corrispettivo ela società consortile esecutrice materiale del contratto attraverso i mezzi messi adisposizione delle consorziate addebita alle imprese socie nella medesima quota icosti dalla stessa sostenuti. Le consorziate poi coprono (rectius dovrebbero coprirefinanziariamente) i costi sostenuti dalia consortile attraverso il versamento di quotaparte dei corrispettivi dell'appalto ricevuti dal committente o con altricontributi/finanziamenti. Attraverso tale meccanismo la società consortile consegueil pareggio di bilancio dal momento che ai costi sostenuti per l'esecuzione dell'operafanno da contraltare i ricavi derivanti dal totale ribaltamento dei predetti costi incapo alle consorziate.Quest'ultimo inciso, in linea con quanto sostenuto dal consulente di parte delricorrente, mal si concilia con quanto ritenuto dai giudici di merito, considerato chequalsivoglia trasferimento di somme dalla [OSCURATO:PERSONA] alla BLS è servitoesclusivamente a bilanciare i costi sostenuti da quest'ultima per l'esecuzionedell'appalto e, secondo lo stesso consulente della curatela, era un ricavo.Il fatto che queste somme risultino annotate in conti denominatifinanziamento, deve essere letto nel contesto della dinamica consortile senzacambiare la natura del trasferimento, considerando che:- non esiste alcuna delibera di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla BLSconsortile, men che meno con obbligo di rimborso da parte della società fallita ele somme trasferite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla BLS costituiscono per quest'ultimaricavi con i quali coprire i costi sostenuti per la realizzazione dell'appalto e nonfinanziamenti la cui indebita restituzione, in violazione dell'obbligo dipostergazione, avrebbe integrato la condotta delittuosa contestata;- la curatela della BLS, pertanto, non si è insinuata al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per le somme asseritamente distratte, attraverso indebite restituzioni nellaforma di compensazioni; una scelta obbligata per la curatela, tenuto conto dellaradicale mancanza di titolo, in relazione alle somme oggetto di contestazione, enon già, come incomprensibilmente affermato nella sentenza impugnata (p. 7),una vicenda successiva ai fatti di causa legata alla procedura concorsuale e,quindi, ininfluente ai fini della definizione del delitto de quo (così testualmente inricorso).In senso esattamente contrario all'assunto accusatorio acriticamente condivisodai giudici di merito, infatti, nessuna compensazione tra debiti e crediti, collegati aicontributi/finanziamenti della consorziala [OSCURATO:PERSONA] alla consortile BLS, era, ancheastrattamente, configurabile considerato che gli stessi non dovevano essererestituiti. Sul punto, in assenza di qualsivoglia commento dei giudici di merito,nell'atto d'appello si era rilevato che, secondo il consulente tecnico di parte si puòosservare che, premessa la responsabilità solidale tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e BLSconsortile, il riferimento all'art. 2467 cod. civ. (postergazione dei terzi) è errato, inquanto, al di là dell'evidente scopo mutualistico della società consortile in esame, ilcredito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era riferito a finanziamenti quanto al ribaltamentodei costi della consortile con il relativo ed esclusivo obbligo di emissione di fattureda parte della BLS.L'effetto di elisione di partite debitorie e creditorie, quindi, è interno a ciascunasocietà, consentendo: alla BLS di chiudere il bilancio a zero; alla [OSCURATO:PERSONA] dielidere i ricavi relativi alle fatture emesse alla committente al momentodell'erogazione dei SAL.In sintesi, quindi, i giudici di merito, hanno ignorato la disciplina delle societàconsortile BLS, avuto particolare riguardo all'art. 2615-ter cod. civ., nonché all'attocostitutivo e allo statuto della stessa società, confondendo i contributi/finanziamenticonsortili senza obbligo di rimborso, con un ordinario finanziamento soci conobbligo di restituzione, e malgovernando le norme che disciplinano la bancarottafraudolenta distrattiva che, nel caso in esame, sarebbe consistita nell'asseritarestituzione (peraltro sotto forma di compensazione) di finanziamenti in violazionedell'obbligo di postergazione.Indi si insta per l’annullamento della sentenza impugnata.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato e merita pertanto di essere rigettato.2. Il primo motivo è proprio inammissibile. Ed invero, leggendo la motivazionedella sentenza impugnata risulta evidente che quelle che vengono indicate in ricorsocome “presunte condotte fraudolente estranee al capo di imputazione”, si risolvonoin meri argomenti di contorno che non assumono rilievo dirimente nell’ambito dellaricostruzione specifica della condotta contestata, attenendo essi, piuttosto, a fattiulteriori che vanno a colorare, sullo sfondo, la vicenda.La ricostruzione centrale del provvedimento impugnato riporta analiticamentele movimentazioni risultanti dalla contabilità della BLS, evidenziando, in particolare,le operazioni qualificate come “rimborso finanziamento soci” riferibili al socioBellavista s.r.l., che hanno comportato che il conto crediti della BLS verso laBellavista s.r.l. - che alla data del 1/01/2013 ammontava ad € 6.566.661,81 - alladata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si era ridotto all’importo di € 2.190.559,82, e poi ulteriormenteridotto ad euro 1.444.913,91, mentre il debito della BLS verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.c/Fin. Infruttifero della BLS si era azzerato.Nella motivazione sono specificate le voci di conto attraverso le quali igiroconti hanno abbattuto voci di debito della BLS verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vocidenominate “Soci c/Finanziamenti (infruttifero)” e “[OSCURATO:PERSONA] s.c/Fin.Infruttifero”,generando l’estinzione di gran parte del debito della consorziata [OSCURATO:PERSONA] e quindila soppressione del corrispondente credito della consortile BLS attraverso lacompensazione, come contestata in imputazione.L’aver evidenziato altri elementi, quali, ad esempio, la vendita di attrezzatureda BLS alla [OSCURATO:PERSONA] o il pagamento di debiti scaduti da parte della BLS perl’importo di € 748.746,48, o ancora il mancato scioglimento della società al9.1.2012 che avrebbe determinato un aggravamento della situazione patrimoniale,non si risolve, contrariamente a quanto assume la difesa, in una modificazione delfatto in dissonanza con l’imputazione, che rimane ancorato alla distrazionedell’importo di € 3.252.069 avvenuta tramite il meccanismo della compensazioneampiamente descritto dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo esecondo grado. Trattasi piuttosto di argomenti idonei a lumeggiare la complessivafinalità delle condotte contestate e cioè quella di svuotare le casse della BLS, in unmomento in cui tale società consortile si trovava già in stato di irreversibile dissesto(in favore, in particolare, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).3. Il secondo motivo di ricorso è nel suo complesso infondato.3.1.I giudici di merito hanno offerto una ricostruzione puntuale ed esaustivariguardo alla condotta ascritta al ricorrente, al quale è contestato di avere, inqualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., società consortile in liquidazione, dichiaratafallita con sentenza del 18/12/2015, compensato il suddetto importo di euro3.252.069 con un debito per pregressi finanziamenti nei confronti della societàBellavista s.r.l., di cui era socio unico ed amministratore lo stesso ricorrente,società che dal 9/01/2012 era divenuta, a sua volta, socio unico della BLS dopoavere acquistato le quote di quest’ultima di proprietà delle altre consorziate.La società consortile BLS era stata, invero, costituita nel 2007 anche con altredue imprese, tutte aggiudicatarie dell’appalto indetto dall’Azienda di RilievoNazionale e di Alta specializzazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione dilavori volti alla realizzazione di un nuovo edificio da destinare a nosocomiooncologico.La ricostruzione dei giudici di merito riporta, come già evidenziato al punto cheprecede, analiticamente le movimentazioni risultanti dalla contabilità della BLS. Inparticolare, si evidenzia che «dall'esame della scheda contabile relativa al creditovantato verso il cliente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultavanoeffettuate tre operazioni di giroconto: la prima dì compensazione tra il credito versola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il debito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per euro 1.000.816,83; laseconda di rimborso finanziamento ai soci tra il credito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed ildebito verso “Soci c/Finanziamenti (Infruttifero)” per euro 1.576.487,80, per effettodel quale il conto della società consortile risultava, al 31.12.2013, ridotto fino adeuro 177.000,00; la terza, infine, di rimborso del finanziamento al socio Bellavistas.r.l., tra il credito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il debito verso "[OSCURATO:PERSONA] s. c/Fin.Infruttifero" per euro 1.620.581,43, con azzeramento del debito».«All'esito di tali operazioni – prosegue la sentenza impugnata - il creditovantato dalla società consortile BLS nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si riduceva adeuro 2.368.775,75. Nel corso del 2014, poi, il conto veniva ulteriormentemovimentato in aumento all'esito dell'emissione di tre fatture di vendita, percomplessivi euro 1.550.326,05, ed in diminuzione per effetto di alcuni versamentibancari effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi euro 1.486.000.00 e di dueoperazioni di "giroconto" effettuate il 21.12.2014: la prima con il conto del fornitoreBellavista s.r.l per l'importo di euro 65.541,98 e la seconda con il conto "'Socic/finanziamenti (infruttifero)" per l'importo di euro 177.000,00, con conseguenteazzeramento del debito in entrambi i casi».Nel 2015, infine – si precisa nella sentenza impugnata sempre rapportandosi aidati emergenti dalla consulenza del c.t.u. - il credito in parola, che, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ammontava ad euro 2.190.559,82, si riduceva, per effetto di versamenti diretti eindiretti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anche in favore di alcuni creditori dellasocietà consortile BLS, fino a raggiungere l'importo di euro 1.444.913,91.L’esplicito riferimento alle voci di conto attraverso le quali i giroconti hannoabbattuto voci di credito della BLS verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rende chiaro con qualemodalità, cioè la compensazione, attraverso l’operazione contabile di giroconto, ilcredito di BLS verso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia stato abbattuto compensandolo con debitidella prima verso la seconda per somme annotate contabilmente comefinanziamenti effettuati in favore della BLS da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Tanto premesso, la Corte di appello, rispondendo ai rilievi difensivi - che dinanziad essa adducevano argomenti analoghi a quelli qui riproposti – ritiene che iltrasferimento di un'ingente somma di denaro (ben 3.252.069,00 euro) da unasocietà, in sofferenza e prossima a fallire - la BLS – , in favore di una società ancorain bonis – la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – , da parte dell’imputato, al quale facevano capoentrambe le società, «a prescindere dalla causa di detta operazione, oltre a nonrispondere ad una ragionevole logica imprenditoriale, metteva in grave pericolo ilpatrimonio della società, svuotandolo di rilevanti risorse economiche, in chiaropregiudizio del ceto creditorio, a garanzia del quale è all'evidenza funzionalel’integrità del patrimonio dell'impresa: ciò aveva chiaramente peggiorato la capacitàdella società di far fronte agli impegni con i creditori diversi dai soci conconseguente pregiudizio per gli stessi» (così testualmente a pag. 6 della sentenzaimpugnata).Indi conclude, la Corte di appello, che una siffatta condotta, posta in essere inun periodo in cui la società consortile BLS versava già in evidente dissesto e per dipiù in fase liquidatoria - in cui com’è noto non sono effettuabili operazioni diverseda quelle funzionali alla liquidazione - integra certamente l’ipotesi contestata di cuiall’art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., di bancarotta fraudolenta per distrazione.Richiama a sostegno della ricostruzione, la Corte di merito, il principio affermato piùvolte da questa Corte, condiviso da questo Collegio, secondo cui la fraudolenza èdesumibile attraverso indici rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condottaalla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cuil'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispettoad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dellosquilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale,indici necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa inpericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare lagaranzia dei creditori e. dall'altro, all'accertamento in capo all'agente dellaconsapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (cfr. Sez. 5,Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 – 01).D’altronde è pacifico, da un lato, che integra il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., anche la mancata riscossionedi un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio insenso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali,fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivopatrimoniale (Sez. 5, Sentenza n. 49438 del 04/11/2019, Rv. 277743 – 01; Sez. 5,Sentenza n. 57153 del 15/11/2018, Rv. 275232 - 01); che parimenti integra ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la rinuncia a un credito, quando èidonea ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale, posto che anche le ragioni dicredito concorrono alla formazione dell'attivo (Sez. 5, Sentenza n. 40093 del11/11/2025, Rv. 289127 – 02). Non può che connotarsi nello stesso senso lacondotta che sottende una strumentale, apparente, compensazione tra debito ecredito, trattandosi all’evidenza anche in tal caso della dismissione di una postacondotta che equivale alla mancata riscossione di un credito, o comunque alla suarinuncia, da cui consegue la diminuzione della garanzia patrimoniale della societàpoi fallita, costituendo il credito parte integrante del patrimonio della stessa.Ed è altrettanto pacifico che integra il delitto di bancarotta patrimoniale perdistrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condottadell'amministratore di una società per azioni che rimborsi, in violazione della regoladella postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., dettata nell'ambito della disciplinarelativa alle società a responsabilità limitata, ma applicabile a qualunque tipo disocietà, a norma dell'art. 2497-quinquies cod. civ., un finanziamento effettuato dalsocio in presenza di un eccessivo squilibro finanziario della società in quanto,indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, lo stesso va equiparato ad unconferimento destinato al capitale sociale, la cui restituzione va postergata rispettoal pagamento degli altri creditori (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 7052 del13/11/2025, dep. 20/02/2026, Rv. 289459 – 01). E la Corte di appello, come sidirà, conclude proprio alla luce di tale principio per la natura distrattiva dellacomplessiva condotta posta in essere dal ricorrente.3.2.Il ricorso risulta peraltro incentrato su quanto sarebbe transitato dallaBellavista s.r.l. alla BLS ed insiste nel qualificare il trasferimento come una sorta dicontributo ai costi di realizzazione dell’opera sostenuti dalla BLS, appellandosi allanatura consortile della società e alle relative previsioni di statuto. Tuttavia, non sitiene nella dovuta considerazione il fatto che la consortile BLS fosse comunque unasocietà a responsabilità limitata e che in quanto tale è assoggettabile – anche - alladisciplina di tale tipo di società. Laddove, peraltro, la rilevanza del compatibilerapporto consortile a rigore non esclude che la consorziata possa effettuare dei verie propri finanziamenti in conto capitale in favore della società consortile,finanziamenti che in quanto tali rimangono evidentemente assoggettati alladisciplina della postergazione applicabile alle società a responsabilità limitata (e nonsolo).In ogni caso, nella fattispecie in esame, a riprova della intervenuta estinzionedel credito maturato dalla società fallita verso la consorziata [OSCURATO:PERSONA], vi è,secondo i giudici di merito, la intervenuta insinuazione al passivo della Bellavistas.r.l. – dichiarata poi anch’essa fallita - da parte del curatore della BLS per il soloimporto residuo di euro 1.444.913 e non per il complessivo credito originariamentevantato.Tale circostanza, a differenza di quanto assume la difesa, secondo i giudici dimerito, non depone per la legittimità delle operazioni a monte compiute dalmomento che la loro impugnazione è rimessa alle scelte e valutazioni degli organidella procedura fallimentare, in ordine alle quali peraltro nulla di specifico si dice inricorso, che si limita a desumere, dall’avvenuta insinuazione al passivo del solocredito residuo, la legittimità di quanto intervenuto riguardo alla parte non fattavalere in sede di insinuazione. Ed invero, quanto al maggior credito oggetto diestinzione, esso, a differenza di quanto assume la difesa, non avrebbe potutoessere fatto valere direttamente in sede fallimentare mediante l’insinuazione alpassivo sul presupposto della illegittimità della sua estinzione, ma si sarebbedovuto innanzitutto intervenire sulla causa estintiva di tale credito con un’azionegiudiziaria ad hoc. Sicché dalla mancata insinuazione al passivo di tale credito nonsi può in alcun modo desumere la legittimità della sua causa estintiva.Quanto poi alla violazione dell’art. 2615-ter cod. civ., a ben vedere la stessaprospettazione difensiva si risolve, piuttosto, come bene evidenzia il ProcuratoreGenerale nella requisitoria scritta, in un rafforzamento della contestata distrazione.Ed infatti se, come assume la difesa, le somme versate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. infavore della BLS avessero la natura di contributi consortili previsti dall’art. 2615-tercod. civ., fatturati dalla seconda verso la prima, e costituissero quindi adempimentodi un preciso obbligo previsto dallo statuto del consorzio, il cui adempimento ènecessario per consentire alla società consortile di eseguire il contratto, dovrebberoper essi valere le considerazioni svolte dalla stessa pronuncia menzionata dalricorrente (Sez. 5, n. 4955 del 19/11/2010, dep. 2011, non mass.). Tale pronuncia,richiamando un principio già espresso in precedenza (Sez. 1 civ., n. 11081 del11/06/2004, Rv. 573548 - 01), ha affermato che tale contributo (che costituisceuna sorta di finanziamento della società a fondo perduto) non genera alcun obbligodi remunerazione o di restituzione, dovendolo nettamente distinguere dal prestitosociale, ed assimilarlo, invece, ai "versamenti a fondo perduto", con la conseguenzache neppure una volta fallita la società consortile alcun diritto alla restituzione puòessere riconosciuto in capo alla società consorziata che ebbe ad effettuare tale tipodi finanziamento.Se questa è la natura dei contributi consortili previsti dall’art. 2615-ter cod.civ. e specificamente menzionati – secondo quanto precisa la stessa difesa - comeobbligo per i consorziati della BLS nel proprio statuto, non si vede, allora, in base aquale disposizione ne sia stata disposta, tramite compensazione o altro, in unperiodo di irreversibile dissesto della consortile, la restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rimasta in quel momento l’unico socio della società consortile – tenuta in vita,secondo la calzante precisazione contenuta nella sentenza impugnata, in vesteunipersonale, nonostante già dal 9.1.2012 ricorressero i presupposti per loscioglimento per essere venuta meno la pluralità dei consorziati, all’evidente unicofine di trasferire le risorse economiche a favore della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.In tale ottica, l’operazione effettuata dal ricorrente rimane ancor più priva digiustificazione, avendo egli, attraverso di essa, in definitiva estinto un credito dellaconsortile verso la consorziata senza che vi fosse alcun debito restitutorio dasoddisfare. In sintesi, la stessa tesi difensiva dimostrerebbe, secondo la nonperegrina ricostruzione svolta dal P.G., la distrazione.Né la riconduzione difensiva di tali versamenti come contributi rispetto ai qualiopererebbe il meccanismo di “ribaltamento dei costi”, pare idonea a giustificare larestituzione di tali somme al socio consortile, attenendo il meccanismo delribaltamento – come spiegato dai giudici di merito - ad un piano diverso da quellosulla cui base è stata ricostruita la operazione distrattiva in argomento.Osserva in particolare la Corte di merito al riguardo che «non assume alcunarilevanza, alla luce delle complessive risultanze probatorie, la natura giuridica econtabile dell'operazione in contestazione, ricostruita dall'appellante secondo laprocedura di "ribaltamento dei costi“ della BLS sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; si tratta,invero, di una ricostruzione fondata sui dati della contabilità della società e suoperazioni contabili ("giroconti") tramite i quali venivano effettuati e registrati itrasferimenti del denaro, che all'evidenza in alcun modo influiscono sul caratteredistrattivo del trasferimento di denaro e che anzi "coprivano", sotto il profiloformale, lo svuotamento della società oramai in decozione».E con tale specifica impostazione la difesa, neppure con la memoria di replica,si è adeguatamente confrontata.Conclude la sentenza impugnata che, nella specie, la fraudolenza deltrasferimento di denaro emerge da una pluralità di fattori, «basti considerarel’operazione complessiva compiuta dall’odierno appellante, il quale, liquidatore dellasocietà consortile BLS, all'evidenza già in avanzato stato di dissesto, dopo il recessodelle altre due società, che costituivano l'originaria compagine della consortile,aveva acquisito, come socio ed amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le quote dellesocietà recedute, diventando, quindi, socio unico della società B.L.S.„ al chiaroscopo di svuotare dalle risorse finanziane quest'ultima società, destinata alfallimento - come in effetti è avvenuto - a favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], allo stessoriconducibile, e proseguire l’attività imprenditoriale».Tale ricostruzione rende altresì evidente la correttezza della qualificazionegiuridica della apparente operazione di compensazione quale ipotesi distrattiva enon come bancarotta preferenziale.3.3.Corretta è, infine, l’ulteriore considerazione della decisione impugnata oveesclude la decisività della circostanza inerente al dedotto rapporto di“immedesimazione” tra le società, secondo cui la BLS, società di scopo perl’esecuzione dell’appalto, era una mera mandataria della consorziata, conresponsabilità solidale in capo a quest’ultima - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - per i debiti dellaconsortile. E ciò – come ben messo in luce nella requisitoria del P.G. in atti - nonsolo perché si tratta di questione che attiene ai rapporti contrattuali con i terzi,bensì anche perché se sussiste la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] per i debitidella società consortile BLS non è vero il contrario e dunque non vi è perfettacoincidenza tra la massa dei creditori sociali della BLS e quella della [OSCURATO:PERSONA].Ed infatti il consorzio con attività esterna svolge un’attività di servizio infavore dei consorziati, che avviene in ogni caso mediante l’assunzione del rischiogestorio in capo all’organizzazione, che configura nella fattispecie un centroautonomo di rapporti soggettivi attivi e passivi e come tale dotato di soggettivitàgiuridica. Indiretta dimostrazione di tale principio sarebbe, secondo il ProcuratoreGenerale, l’avvenuta insinuazione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi fallita, daparte della curatela fallimentare della BLS, per la somma risultante a credito diquest’ultima verso la prima alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (€ 1.445.323,91).Ad ogni buon conto, ribadisce la Corte di appello, «tramite l’acquisizionedell’intero capitale della società BLS da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest'ultimasocietà diventava socia unica della prima, per cui le due società, sebbene distinteed autonome sotto il profilo giuridico/patrimoniale, erano caratterizzate di fatto daun centro di interessi unitario, facente capo proprio all'odierno appellante. L'assuntodifensivo relativo alla responsabilità solidale tra la BLS e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cheriguarda, giova ribadirlo, essenzialmente i rapporti delle società verso terzi, nonpuò assumere valenza scriminante della condotta di distrazione fraudolenta diun'ingente somma di denaro, tenuto conto soprattutto che, come si è detto, taleoperazione era stata compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] quando ormai la B.LS. era in stato didecozione, al fine di svuotare questa società a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facentecapo allo stesso, e comunque in danno della par condicio creditorum, giacché icreditori della società BLS, in caso di fallimento, si sarebbero trovati a concorrerecon i creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente pregiudizio delle loro pretese aseguito della rilevante riduzione del patrimonio della fallita sul quale avvalersi».Deve dunque concludersi per la inconferenza dei rilievi mossi dalla difesa e perl’insussistenza di tutti i vizi denunciati.4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28375/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris