CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 09801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] riesame di Genova, con ordinanza del 3 ottobre 2025, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero dello stesso Tribunale il 22 luglio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la casella di posta elettronica di cui lo stesso è titolare. La misura è stata adottata nell’ambito di indagini per fatti corruttivi, correlati alla emissione di titoli di viaggio gratuiti o fortemente scontati in favore di numerosi pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di porto di Genova, erogati da funzionari e dipendenti delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti C.I.N.) e [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Parallelamente, si procede nei confronti delle dette società, ai sensi degli articoli 25 e 21 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per l’accertamento della responsabilità amministrativa da reato, riferibili ai dipendenti e funzionari indagati nonché a soggetti in corso di identificazione. 2. La misura reale ha la sua scaturigine in un pregresso filone investigativo, avviato per il reato di falso ex art. 469 cod. pen., nel cui ambito venivano acquisite comunicazioni inviate periodicamente dalla casella di posta elettronica dell'amministratore delegato della società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], recanti in allegato files excel contenenti l'elenco di biglietti gratuiti o fortemente scontati recapitati ad Ufficiali della Capitaneria di porto. Il 29 ottobre 2024 era emesso un primo decreto di perquisizione e sequestro probatorio delle caselle di posta elettronica in uso a numerosi dirigenti e dipendenti delle dette società - tra cui il [OSCURATO:PERSONA] - allo scopo di reperire ogni documentazione utile a verificare le ipotizzate accuse nei confronti di ufficiali della Capitaneria, deputati ad effettuare visite ispettive in relazione alle certificazioni marittime sulle navi della flotta di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] riesame, adito dalla società in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], accoglieva il gravame, annullando il sequestro. Il 2 dicembre 2024 il Pubblico Ministero procedente emetteva un nuovo decreto di perquisizione e sequestro, che veniva a sua volta impugnato innanzi al Tribunale del riesame. Il provvedimento reiettivo del gravame era annullato con rinvio da questa Corte di cassazione, con sentenza n. 23555, depositata il 23 giugno 2025. In sede rescissoria il Pubblico Ministero precisava la contestazione dell'illecito all'ente ma il Tribunale, con ordinanza del 14 luglio 2025, nuovamente dichiarava la nullità del decreto di sequestro probatorio nella parte in cui aveva disposto il sequestro della posta elettronica nei confronti di vari indagati. Il Pubblico Ministero emetteva, da ultimo, il decreto di sequestro del 22 luglio 2025, oggetto del riesame definito con il provvedimento qui impugnato. 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con distinti atti dei suoi difensori, in cui sono articolati i motivi come di seguito sintetizzati. 4. Ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorso consta di cinque motivi. 4.1. Il primo denuncia violazione di legge per effetto della tardiva iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato e conseguente violazione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180, cod. proc. pen. A seguito della definizione normativa della notizia di reato, introdotta dal d. lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, non possono essere attivati mezzi di ricerca della prova in assenza di un fatto avente le connotazioni di una notizia. L’iscrizione della notizia di reato, da eseguire con immediatezza, postula l’esistenza di un fatto oggettivo che, nel suo contenuto, deve essere riconducibile ad una ipotesi criminosa; sul piano c.d. soggettivo, essa va operata non appena risultino indizi a carico della persona. Nel caso in esame il pubblico ministero ha provveduto alla iscrizione della notizia di reato a carico degli indagati solo il 22 luglio 2025, sebbene avesse già acquisito elementi sin dal mese di ottobre 2024 (i dati tratti dal telefono di [OSCURATO:PERSONA] e dal personal computer di [OSCURATO:PERSONA]; il file excel nel quale già figuravano i nominativi dei beneficiari dei biglietti gratuiti, successivamente riordinati, con il nome delle autorità aziendali che avevano autorizzato l’emissione e talune annotazioni sulle ragioni della gratuità). La comunicazione di notizia di reato era, dunque, meramente riassuntiva di emergenze investigative anteriori al sequestro del 29/30 ottobre 2024, sicché il Pubblico Ministero aveva indebitamente ritardato l’iscrizione, che avrebbe dovuto essere retrodatata ad ottobre 2024. 4.2. Con il secondo motivo la difesa deduce l’incompiutezza della notizia di reato iscritta a carico dei ricorrenti e la nullità del conseguente sequestro, adottato in violazione dei diritti di difesa. Il foglio di iscrizione della notizia elenca soltanto i nominativi delle persone indagate e degli articoli di legge dei reati, senza alcuna enunciazione del fatto. A tale incompiutezza corrisponde la carenza di motivazione del decreto di sequestro, non conforme al tipo delineato dall'art. 253 cod. proc. pen., in quanto contenente elenchi nominativi degli indagati (persone fisiche e società) ed il generico riferimento a “dazioni o promesse di utilità indebite”. 4.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione del decreto impositivo del vincolo reale, quanto alle ragioni giustificative della misura, con particolare riferimento alla individuazione del pactum sceleris. 4.4. Il quarto motivo denuncia violazione del principio di proporzionalità del sequestro. In mancanza della indicazione di parole chiave, e di una perimetrazione temporale dei dati di interesse, il sequestro si è risolto in un’apprensione totalizzante e indiscriminata di dati informatici non selezionati. Il decreto giustifica il sequestro massivo prospettando la necessità di una indagine meramente esplorativa, non consentendo di verificare l’esistenza di un nesso di pertinenza probatoria delle res coercite rispetto al reato. 4.5. Il quinto motivo deduce insussistenza del fumus per la indeterminatezza del nesso tra l'utilità ricevuta dal pubblico ufficiale e la sua funzione. La motivazione sul punto è, invero, solo apparente nella parte in cui sono evocate politiche aziendali di favore, senza indicare l'atto amministrativo o l’attività che sarebbe stata posta in essere dal pubblico ufficiale 5. Ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorso consta di due motivi. 5.1. Con il primo, si denunciano violazioni di legge e motivazione apparente del decreto quanto al fumus commissi delicti. Il decreto di sequestro è difforme dal tipo legale, quanto alla indicazione della ipotesi di reato; esso non specifica il fatto storico ed il ruolo che, in relazione ad esso, avrebbe svolto il [OSCURATO:PERSONA], solo indicato come destinatario per conoscenza di una mail dell’11 giugno 2020. Sta di fatto che i biglietti gratuiti al Comandante della Capitaneria sono stati rilasciati in epoca anteriore alla emissione di quelli autorizzati da [OSCURATO:PERSONA], in seguito collocato a riposo, sicché manca una correlazione temporale tra le attività riferibili al ricorrente e quelle indiziate di illiceità, e la possibilità di ricostruire un nesso sinallagmatico tra tali erogazioni e la pretesa utilità. 5.2. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa individuazione delle esigenze investigative e della pertinenza del materiale oggetto di sequestro. L’esplorazione della corrispondenza – la cui riservatezza è tutelata ai sensi dell’art. 15 Cost. - dovrebbe abbracciare un arco temporale di circa sei anni. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le misure reali è consentito, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, ma tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. In ordine logico, sono fondati i motivi - comuni ad entrambi i ricorsi - che denunciano motivazione apparente del sequestro in ordine alla notizia di reato ed al fumus commissi delicti. Si tratta di profili che hanno rilievo preliminare rispetto a: a) la tardività della iscrizione della notitia criminis, con conseguente dedotta necessità di retrodatazione; b) al difetto di proporzionalità del vincolo, quale effetto della apprensione massiva ed indiscriminata di dati informatici relativi ad un periodo di circa sei anni. Come è noto, secondo il paradigma dettato dall’art. 253 cod. proc. pen., il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da idonea motivazione, che deve anzitutto contenere l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede; deve inoltre individuare la relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato e dare conto, specificatamente, della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688; Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776). Simmetricamente, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la «astratta configurabilità» del reato ipotizzato; ciò, ovviamente, non nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (v. Sez. 3, n. 12518 del 13/02/2025, M., Rv. 287807 – 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 - 01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053 - 01). Dunque occorre quantomeno il fumus commissi delicti, che deve essere valutato in termini di congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica, tenendo in debito conto sia la prospettazione accusatoria, che le contestazioni difensive (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01). 4. Ciò posto, gli elementi prospettati nel decreto di sequestro censurato non consentono di sussumere il fatto nel reato di corruzione. Non ne sono indicati i presupposti fattuali, sia pure in termini sommari, come sarebbe consentito in una fase processuale in cui, fisiologicamente, la contestazione può essere fluida. Vi è un generico riferimento alla “dazione o promessa di utilità indebite”, costituite da “biglietti gratuiti o fortemente scontati”, per l’esercizio della funzione, senza alcuna spiegazione di quale essa sia; cui segue l’indicazione di elenchi nominativi delle persone degli indagati (pubblici ufficiali, da una parte, corruttori dall’altra) e delle tre precitate società di navigazione, nei cui confronti si ipotizza il fumus di una responsabilità amministrativa da reato per i fatti corruttivi riferibili ai funzionari e dipendenti. 5. L’ambiguità genetica del decreto impositivo del vincolo reale si è riversata nella ordinanza reiettiva del riesame. Il Tribunale ha inteso integrare le lacune del decreto impositivo del vincolo, senza considerare che non è consentito al Giudice del riesame disegnare di propria iniziativa il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così “puntellando” il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che spettano all'organo dell'Accusa e siano state, invece, da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 Bevilacqua, Rv. 226712) L’obiettivo auspicato dai Giudici del gravame non è, in ogni caso, riuscito. L’ordinanza si diffonde nella ricostruzione della genesi dell'indagine, avviata nel 2020 per ipotesi di reato diverse (in origine, falso ex art. 469 cod. pen.), con riguardo all’accertata sostituzione di diverse testate dei motori montati sulle motonavi con componenti non marcati IMO. Viene poi evidenziato che dai sequestri operati nel marzo 2024 del telefono di [OSCURATO:PERSONA] e del personal computer di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di CIN, mai impugnati, erano emerse elargizioni di biglietti di favore a beneficio di ufficiali della Capitaneria che rivestivano ruoli rilevanti in relazione alle attività del gruppo, addetti ai controlli. Da tanto il Tribunale ha ricostruito un interesse della società ad agevolare il personale della Capitaneria addetto ai controlli, tradottosi in una “condivisa politica aziendale”, per l’esistenza di una prassi risalente e ripetuta nel tempo di erogazioni di biglietti di favore, gratuiti o scontati; e ne ha inferito il coinvolgimento di tutti coloro che, in vario modo, intervenissero nella procedura di emissione dei titoli di viaggio. Da tali elementi si è dedotto un quadro investigativo sufficientemente delineato, stante l’esistenza di “elementi suggestivi di un nesso tra le utilità conseguite” – costituite, appunto, dalla acquisizione di biglietti gratuiti o a prezzo di favore – “e l’esercizio della funzione”. Tale munus viene, tuttavia, enucleato in termini vaghi, limitandosi il Tribunale ad argomentare che si trattava di funzioni “riguardanti società del gruppo Moby” e che verosimilmente, si intendeva far “cessare l’attività ispettiva e scongiurare il blocco” - del tutto ipotetico – delle navi della flotta. Con specifico riferimento alla persona del ricorrente viene valorizzata, a suffragare il fumus, una e-mail datata 11 giugno 2020, allo stesso recapitata come destinatario per conoscenza, in cui [OSCURATO:PERSONA], capitano di armamento delle compagnie [OSCURATO:SOCIETA] e, in seguito, Moby, proponeva all’amministratore [OSCURATO:PERSONA] un tariffario, con la scontistica praticabile sui biglietti, diversamente modulata a seconda del grado e delle funzioni svolte dai pubblici ufficiali della Capitaneria dei porti in cui facevano scalo le navi della flotta. 6. Di contro, osserva il Collegio che non è stata individuata, a sostanziare il fatto di reato, una qualche pattuizione corruttiva, con esplicitazione del sinallagma contrattuale. Si è posta in correlazione la erogazione di titoli di viaggio gratuiti o scontati con l’esercizio di pubbliche funzioni, per l’esistenza di elementi “suggestivi di un nesso tra le utilità di valore non particolarmente elevato, ma certamente non irrisorio” sottese alla erogazione di biglietti gratuiti o scontati e le funzioni stesse, invero mai definite, al di là di un generico riferimento ad un potere di controllo degli ufficiali della Capitaneria. In forza di una ritenuta pluralità di ipotesi corruttive, connotate da abitualità, riferibili ai vertici delle società di navigazione, si è ritenuto pertinente al tema l'oggetto del disposto sequestro, costituito dalle caselle di posta elettronica dei dipendenti, funzionale ad accertare la catena autorizzativa, e ad individuare autori, ruoli e motivazioni delle utilità elargite e, soprattutto, le funzioni asservite. Tuttavia, come detto, di tale ipotesi ricostruttiva non è traccia nel decreto di sequestro, che è carente nella prospettazione dell’asservimento della funzione in tesi correlato allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. La configurabilità del reato di cui all'art. 318 cod. pen., trattandosi di reato-contratto, postula, invero, la prova di un accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico (Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Argenio, Rv. 287648 - 02); laddove, in luogo di tale prova, il Tribunale ha dato esclusivamente conto di una fruizione di utilità da parte dei pubblici agenti. Del resto, come osservato in altra, coeva procedura, relativa ad un coindagato, «la natura esplorativa del sequestro è autodenunciata dallo stesso decreto nella parte in cui afferma […] che sono in corso approfondimenti in ordine alle funzioni di appartenenza dei pubblici ufficiali […] e occorre acquisire elementi utili alla identificazione e alla precisa ricostruzione, caso per caso, delle attività di tutti i soggetti che hanno partecipato al rilascio dei biglietti, accertando tutti i passaggi interni» (Sez. 6 n 5995 del 15/12/2026, Savelli), 8. La mancata descrizione delle distinte condotte corruttive, degli agenti pubblici e privati e dei rispettivi ruoli si traduce nella mancanza del presupposto fattuale dell'iniziativa ablatoria del P.M.; per conseguenza non è possibile neppure apprezzare l'inerenza dei beni sequestrati all'accertamento dei fatti, da un lato, e la proporzionalità della misura, dall’altro, dovendo entrambi tali requisiti essere parametrati al fatto. Anche riguardo alle obiezioni difensive, per cui difetterebbe una correlazione temporale tra le attività riferibili a [OSCURATO:PERSONA] - che risulta avere emesso biglietti in favore di due soli Ufficiali ed avere autorizzato altre non meglio precisate emissioni - e quelle indiziate di illiceità il Tribunale è rimasto silente. Tutto quanto precede è univocamente conducente nel senso che la motivazione è solo graficamente presente nel provvedimento censurato, ma talmente ambigua, da risultare irrimediabilmente sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibili le vicende corruttive e l'iter logico seguito dal Tribunale. 9.Così connotato, il vincolo del sequestro ha, all’evidenza, natura esplorativa, essendo volto, più che a ricercare la prova, a ricercare la notizia stessa di reato. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che è illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la "notitia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale (Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, Vicentini, Rv. 252767 - 01); ancora, sono illegittimi i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio operati di iniziativa dalla polizia giudiziaria oppure disposti dal pubblico ministero qualora non trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita o siano eseguiti in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato. (Sez. 3, n. 28151 del 20/03/2013, P.m. in proc. Chifor, Rv. 255458 – 01). Sotto questo profilo, è anche fondato il rilievo difensivo sulla sostanziale incompiutezza, ovvero inconsistenza, della notizia di reato. Ciò, alla luce della definizione normativa di cui all’art. 335-bis cod. proc. pen., come novellato dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1, secondo cui la notizia di reato deve contenere «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice», al punto che nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, anche «le circostanze di tempo e di luogo del fatto». Una notizia deve, dunque, connotarsi per i requisiti di determinatezza e e non inverosimiglianza, nel caso in esame certamente insussistenti. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato. (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., Rv. 287130 - 01). 10. Tutto quanto precede impone - assorbita ogni altra questione - l'annullamento dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro con conseguente integrale restituzione