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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 1975

Cassazione n. 07210/2026

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], nato il 20/06/1975 in Grecia

2. [OSCURATO:PERSONA], nato il 16/01/1984 in Georgia avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Bologna.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio, limitatamente al profilo di mancata traduzione della sentenza, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. i [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 ottobre 2024, in parziale riforma di quella emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Bologna: - confermava la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per í delitti di resistenza e lesioni e per le contravvenzioni di porto di coltello e strumenti atti ad aprire serrature, unificati nella continuazione con la diminuente per il rito abbreviato; - assolveva [OSCURATO:PERSONA] quanto ai medesimi delitti per non aver commesso i fatti, confermandone la responsabilità e la condanna per le contravvenzioni, tenuto conto della diminuente del rito, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.000 di ammenda.

2. Ha presentato un unico ricorso per cassazione il difensore per entrambi gli imputati, eccependo la nullità della sentenza sia per la omessa traduzione per l'udienza di appello del 3 ottobre 2024 degli imputati detenuti per altra causa - condizione questa conosciuta dal Collegio giudicante -, che non avevano rinunziato a presenziare, sia per la mancata traduzione in lingua georgiana della sentenza di appello, essendo gli imputati alloglotti ed essendo parimenti nota la loro condizione di soggetti che non comprendono la lingua italiana.

I ricorrenti hanno inoltre denunziato il vizio di motivazione per travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità per le contestate contravvenzioni, nonché violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità assoluta della sentenza per l'omessa traduzione degli imputati detenuti all'udienza di appello del 3 ottobre 2024 è infondato.

Nel caso di specie, si è proceduto all'udienza del 3 ottobre 2024 con le forme del rito abbreviato in appello, essendo stata la decisione di primo grado emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Bologna a seguito di richiesta ex art.442 cod. proc. pen.

Orbene, la trattazione e lo svolgimento del rito abbreviato in appello trova una sua specifica disciplina nel combinato disposto degli artt. 598- bis e 599 cod. proc. pen., per cui "l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire".

Ne deriva che, nei casi di detenzione per altra causa, ove si proceda ad appello avverso sentenza emessa all'esito di rito abbreviato di primo grado, non basta che il difensore abbia richiesto l'udienza partecipata perché debba disporsi la traduzione, dovendo l'imputato stesso avere ritualmente manifestato la volontà di comparire; mentre, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 7, ord. n. 33084 del 15/09/2025; Sez. 2, n. 34940 del 09/10/2025, Messina, Rv. 288695-01; Sez. 5, n. 3356 del 14/11/2024, dep. 2025, T., Rv. 287413-01; Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658 - 01).

Dall'applicazione dei suesposti principi al caso in esame consegue l'infondatezza del motivo dì ricorso, atteso che né dalla rappresentazione della censura, né dall'esame degli atti che questa Corte è legittimata ad effettuare nelle ipotesi di eccezioni di nullità, risulta che gli imputati detenuti per altra causa, personalmente o a mezzo del difensore di fiducia, abbiano manifestato la volontà di comparire all'udienza del 3 ottobre 2024 (l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di presenziare alla precedente udienza del 6 giugno 2024, tuttavia rinviata al 3 ottobre 2024 in considerazione della nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire), chiedendo specificamente di esser tradotti per quella specifica udienza.

Sicché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio dettato dall'art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui all'art. 599 è giudicato in assenza, mentre la richiesta del difensore di udienza partecipata è finalizzata ad assicurare il contraddittorio orale e non anche a determinare l'obbligo di traduzione in capo al giudice che procede.

2. Risulta viceversa fondato il secondo motivo di ricorso in rito, poiché l'omessa traduzione della sentenza (con l'avvertenza che l'obbligo di traduzione riguarda anche le sentenze di appello) all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita - come nella specie con l'atto di impugnazione (sul fondato assunto che la situazione era ben nota alla Corte d'appello che aveva già disposto il rinvio della prima udienza del 28 marzo 2024 proprio al fine di assicurare la traduzione in lingua georgiana sia della sentenza di primo grado che del decreto di citazione per il giudizio di appello) - comporta la nullità non del giudizio, ma soltanto della «sentenza- documento» redatta esclusivamente in lingua italiana.

Sicché, ne consegue la restituzione degli atti allo stesso giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione, ai fini della rinnovata decorrenza dei termini di impugnazione per gli imputati ricorrenti (Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il 20/06/1975 in Grecia 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il 16/01/1984 in Georgia avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio, limitatamente al profilo di mancata traduzione della sentenza, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. i [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 ottobre 2024, in parziale riforma di quella emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Bologna: - confermava la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per í delitti di resistenza e lesioni e per le contravvenzioni di porto di coltello e strumenti atti ad aprire serrature, unificati nella continuazione con la diminuente per il rito abbreviato; - assolveva [OSCURATO:PERSONA] quanto ai medesimi delitti per non aver commesso i fatti, confermandone la responsabilità e la condanna per le contravvenzioni, tenuto conto della diminuente del rito, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.000 di ammenda. 2. Ha presentato un unico ricorso per cassazione il difensore per entrambi gli imputati, eccependo la nullità della sentenza sia per la omessa traduzione per l'udienza di appello del 3 ottobre 2024 degli imputati detenuti per altra causa - condizione questa conosciuta dal Collegio giudicante -, che non avevano rinunziato a presenziare, sia per la mancata traduzione in lingua georgiana della sentenza di appello, essendo gli imputati alloglotti ed essendo parimenti nota la loro condizione di soggetti che non comprendono la lingua italiana. I ricorrenti hanno inoltre denunziato il vizio di motivazione per travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità per le contestate contravvenzioni, nonché violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità assoluta della sentenza per l'omessa traduzione degli imputati detenuti all'udienza di appello del 3 ottobre 2024 è infondato. Nel caso di specie, si è proceduto all'udienza del 3 ottobre 2024 con le forme del rito abbreviato in appello, essendo stata la decisione di primo grado emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Bologna a seguito di richiesta ex art.442 cod. proc. pen. Orbene, la trattazione e lo svolgimento del rito abbreviato in appello trova una sua specifica disciplina nel combinato disposto degli artt. 598- bis e 599 cod. proc. pen., per cui "l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire". Ne deriva che, nei casi di detenzione per altra causa, ove si proceda ad appello avverso sentenza emessa all'esito di rito abbreviato di primo grado, non basta che il difensore abbia richiesto l'udienza partecipata perché debba disporsi la traduzione, dovendo l'imputato stesso avere ritualmente manifestato la volontà di comparire; mentre, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 7, ord. n. 33084 del 15/09/2025; Sez. 2, n. 34940 del 09/10/2025, Messina, Rv. 288695-01; Sez. 5, n. 3356 del 14/11/2024, dep. 2025, T., Rv. 287413-01; Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658 - 01). Dall'applicazione dei suesposti principi al caso in esame consegue l'infondatezza del motivo dì ricorso, atteso che né dalla rappresentazione della censura, né dall'esame degli atti che questa Corte è legittimata ad effettuare nelle ipotesi di eccezioni di nullità, risulta che gli imputati detenuti per altra causa, personalmente o a mezzo del difensore di fiducia, abbiano manifestato la volontà di comparire all'udienza del 3 ottobre 2024 (l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di presenziare alla precedente udienza del 6 giugno 2024, tuttavia rinviata al 3 ottobre 2024 in considerazione della nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire), chiedendo specificamente di esser tradotti per quella specifica udienza. Sicché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio dettato dall'art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui all'art. 599 è giudicato in assenza, mentre la richiesta del difensore di udienza partecipata è finalizzata ad assicurare il contraddittorio orale e non anche a determinare l'obbligo di traduzione in capo al giudice che procede. 2. Risulta viceversa fondato il secondo motivo di ricorso in rito, poiché l'omessa traduzione della sentenza (con l'avvertenza che l'obbligo di traduzione riguarda anche le sentenze di appello) all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita - come nella specie con l'atto di impugnazione (sul fondato assunto che la situazione era ben nota alla Corte d'appello che aveva già disposto il rinvio della prima udienza del 28 marzo 2024 proprio al fine di assicurare la traduzione in lingua georgiana sia della sentenza di primo grado che del decreto di citazione per il giudizio di appello) - comporta la nullità non del giudizio, ma soltanto della «sentenza- documento» redatta esclusivamente in lingua italiana. Sicché, ne consegue la restituzione degli atti allo stesso giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione, ai fini della rinnovata decorrenza dei termini di impugnazione per gli imputati ricorrenti (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye). P.Q.M. Annulla senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'