CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 04747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 38/Rg 24052 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: a) il motivo relativo alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393- bis cod. pen. non solo risulta costituire un motivo nuovo perchè non connesso all'atto di impugnazione originario e non proposto con l'atto di appello, come evincibile sia dalla lettura di questo, ed enunciato solo in sede di conclusioni - peraltro non risultante dal verbale del 14 ottobre 2024 - così da essere inammissibile alla luce dell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza, ma è stato solo genericamente invocato senza addurre alcun dato da cui evincere l'arbitrarietà della perquisizione eseguita dagli operanti, non valendo la circostanza che avesse dato esito negativo; b) il motivo relativo alla sussistenza di un'incapacità totale di intendere di volere al momento del fatto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha richiamato le pagine 2-3 l'esito inequivoco della perizia rispetto alla quale non sono stati proposti elementi di segno contrario; c) il motivo attinente all'intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto la sentenza di appello è stata emessa il 14 ottobre 2024 cioè prima della maturazione della prescrizione correttamente calcolata con riferimento ai termini di sospensione alle pagg. 1 e 2; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]