CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso (avente ad oggetto l’elementosoggettivo del reato), il secondo motivo (avente ad oggetto il rigetto dellarichiesta di proscioglimento ex art. 131bis cod. pen.) e il terzo motivo (relativoalla mancata concessione delle attenuanti generiche e della pena sospesa)difettano tutti della necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramenteriproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, concorretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamenteaderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudicedi merito (vedi pag. 3-4), e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente