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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14431/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa il 5 marzo 2022 con cui ribadisce le ragioni del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi che deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo nonché in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta: ha rilevato che il ricorrente aveva rimesso la querela, atto non sovrapponibile alla ritrattazione, solo in occasione della contestazione da parte degli investigatori che la denuncia presentata non corrispondesse alle acquisizioni ed indagini operate da cui emergeva che l'autore dei contratti di attivazione di utenze telefoniche era proprio il ricorrente che in tal modo aveva voluto evitare di pagare gli oneri nascenti da tali negozi; motivazione a cui il ricorrente oppone censure adeguatamente confutate e corrispondenti a quanto riprodotto nella memoria presentata il 5 marzo 2022; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA];s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa il 5 marzo 2022 con cui ribadisce le ragioni del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi che deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo nonché in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta: ha rilevato che il ricorrente aveva rimesso la querela, atto non sovrapponibile alla ritrattazione, solo in occasione della contestazione da parte degli investigatori che la denuncia presentata non corrispondesse alle acquisizioni ed indagini operate da cui emergeva che l'autore dei contratti di attivazione di utenze telefoniche era proprio il ricorrente che in tal modo aveva voluto evitare di pagare gli oneri nascenti da tali negozi; motivazione a cui il ricorrente oppone censure adeguatamente confutate e corrispondenti a quanto riprodotto nella memoria presentata il 5 marzo 2022; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nio [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA];s
Sentenza Cassazione n. 14431/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris