CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26490/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337, deduce motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità dell'imputato valorizzando le modalità della condotta del ricorrente finalizzate ad ostacolare l'esercizio della funzione pubblica; in riferimento alla dedotta mancata valutazione del vizio di mente dell'imputato, ricoverato in una REMS, la censura è generica e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale (pag. 4) che ha dato atto dello "stato di rilevante agitazione" dell'imputato, escludendo però che ciò avesse escluso l'imputabilità il che, in modo logico, conferma la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, già accertato dal Tribunale (pag. 6), atteso che il dolo della fattispecie «si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente» (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01). Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla ritenuta recidiva, è inammissibile. Invero, tale doglianza non risulta sollevata nell'atto di appello e dunque essa è preclusa in questa sede di legittimità (da ultimo, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de