CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 12 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 14 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, cumulativamente - e quindi inammissibilmente - dedotto, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena, sono del tutto generici nonché manifestamente infondati perché la motivazione non è affatto mancante né illogica o contraddittoria (v. pag. 8, ove la Corte territoriale ritiene adeguata la pena inflitta, determinata ampiamente al di sotto della misura media di quella edittale, in considerazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del reo) ed è altresì conforme ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui punti di cui si tratta (cfr., ad es., in tema di attenuanti generiche, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; sulla quantificazione della pena, ex plurimis, v. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 nonché Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settemb