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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49222/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore Generale di Brescia ricorre avverso la sentenza del 1-titnraWA Tribunale di !ET. , che, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di bancarotta fraudolenta, la pena concordata con il Pubblico ministero; - che il ricorso è inammissibile perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto - tenuto conto della diminuzione per le attenuanti generiche - risulta determinata nel rispetto dei limiti edittali; che la censura che il ricorrente muove al riconoscimento delle attenuanti generiche (riconoscimento, peraltro, adeguatamente e correttamente motivato dal giudice di merito) non è una questione che attiene all'illegalità della pena e risulta inammissibile, giacché non rientra nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] „domi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore Generale di Brescia ricorre avverso la sentenza del 1-titnraWA Tribunale di !ET. , che, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di bancarotta fraudolenta, la pena concordata con il Pubblico ministero; - che il ricorso è inammissibile perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto - tenuto conto della diminuzione per le attenuanti generiche - risulta determinata nel rispetto dei limiti edittali; che la censura che il ricorrente muove al riconoscimento delle attenuanti generiche (riconoscimento, peraltro, adeguatamente e correttamente motivato dal giudice di merito) non è una questione che attiene all'illegalità della pena e risulta inammissibile, giacché non rientra nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] „domi
Sentenza Cassazione n. 49222/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris