Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:520
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 20 novembre 2008 – SIAE / Commissione
(causa T‑433/08 R)
«Procedimento sommario – Decisione della Commissione che ordina la cessazione di una pratica concordata in materia di gestione collettiva di diritti
d’autore – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni
iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento
sommario (Artt. 225 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 23‑26)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile
– Danno pecuniario – Onere della prova – Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti (Art. 242 CE;
regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 35, 43‑47)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile
– Danno pecuniario – Incertezza quanto al risarcimento del danno nell’ambito di un eventuale ricorso per risarcimento danni
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 42)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile
– Danno pecuniario – Modifica sostanziale e irreversibile delle condizioni del mercato – Criteri di valutazione – Onere della
prova (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 48‑51)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione dell’art. 4, n. 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def.,
relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC).
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.