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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 13725/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della Corte di Appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 23 marzo 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha condannato Egido LUPOLI alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata.

2. Con sentenza emessa in data 11 luglio 2022, la Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto-, all'esito della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha applicato la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1,000,00 di multa, stante la rinuncia del LUPOLI a tutti i motivi di appello.

3. Egidh LUPOLI, a mezzo del proprio difensore, propone ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. nonché l'erroneità e carenza della motivazione con riguardo alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Secondo la difesa, la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente in ordine alla responsabilità del LUPOLI in ordine al reato di rapina, così violando il principio in dubio pro reo.

A giudizio del ricorrente è eccessiva con conseguente violazione del principio di adeguatezza della sanzione penale.

4. Con procedura de plano ex ad 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va affermato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

5. Il ricorso è assolutamente generico, privo dei requisiti di specificità ed autosufficienza, l'ipotizzata carenza di motivazione non è, peraltro, immediatamente evincibile dal tenore della doglianza in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche ed aspecifiche. [OSCURATO:PERSONA] ritiene assolutamente condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non possa trovare ingresso nel giudizio di cassazione una generica denuncia del vizio di motivazione poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità di presunte carenze motivazionali che non risultino palesi dal provvedimento impugnato.

6. La Corte di Cassazione ha avuto, più volte, modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.

Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, di converso sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti ad elementi circostanziali (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01).

Infatti, come già affermato da questa stessa Corte nella vigenza del regime del patteggiamento in appello abrogato dal D.L. 92/2008, nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata non ravvisabile nel caso di specie- da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 Rv. 279504 - 01, Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).

7. In ogni caso la Corte territoriale, nell'applicare la pena concordata, si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e motivatamente valutando la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Tale motivazione appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della Corte di Appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 marzo 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha condannato Egido LUPOLI alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata. 2. Con sentenza emessa in data 11 luglio 2022, la Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto-, all'esito della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha applicato la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1,000,00 di multa, stante la rinuncia del LUPOLI a tutti i motivi di appello. 3. Egidh LUPOLI, a mezzo del proprio difensore, propone ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. nonché l'erroneità e carenza della motivazione con riguardo alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente in ordine alla responsabilità del LUPOLI in ordine al reato di rapina, così violando il principio in dubio pro reo. A giudizio del ricorrente è eccessiva con conseguente violazione del principio di adeguatezza della sanzione penale. 4. Con procedura de plano ex ad 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va affermato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 5. Il ricorso è assolutamente generico, privo dei requisiti di specificità ed autosufficienza, l'ipotizzata carenza di motivazione non è, peraltro, immediatamente evincibile dal tenore della doglianza in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche ed aspecifiche. [OSCURATO:PERSONA] ritiene assolutamente condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non possa trovare ingresso nel giudizio di cassazione una generica denuncia del vizio di motivazione poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità di presunte carenze motivazionali che non risultino palesi dal provvedimento impugnato. 6. La Corte di Cassazione ha avuto, più volte, modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, di converso sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti ad elementi circostanziali (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01). Infatti, come già affermato da questa stessa Corte nella vigenza del regime del patteggiamento in appello abrogato dal D.L. 92/2008, nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata non ravvisabile nel caso di specie- da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 Rv. 279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 7. In ogni caso la Corte territoriale, nell'applicare la pena concordata, si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e motivatamente valutando la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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