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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 38322/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 612, secondo comma, in relazione all'art. 339 cod. pen. (capo 1) e di cui all'art. 4, commi 2 e 3,

I. 110/1975 (capo 2), condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo un solo motivo, col quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Nel riferirsi alla precedente concessione del beneficio in parola, in relazione alla condanna riportata al punto 1 del certificato del casellario giudiziario, quale elemento ostativo all'accoglimento del motivo d'appello, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la pena inflitta per il precedente reato, determinata in mesi otto di reclusione, cumulata con quella, di mesi sette, inflitta col secondo giudizio, non impediva la concessione del beneficio invocato.

I Giudici di secondo grado, inoltre, non avrebbero preso in considerazione quanto dedotto dall'imputato, con atto d'appello, circa il lapsus del Giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto di negare il beneficio della sospensione condizionale della pena sull'errato presupposto che l'odierno ricorrente fosse, al tempo, detenuto agli arresti domiciliari, formulando, quindi, un giudizio prognostico sfavorevole.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

La sentenza di secondo grado non trae dalla precedente sospensione condizionale, della quale l'imputato ha beneficiato, un elemento idoneo a sorreggere una concreta prognosi sfavorevole, quanto alla futura commissione di altri reati, poiché erroneamente, alla luce dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., valorizza tale profilo come elemento ostativo sul piano formale al riconoscimento del beneficio, laddove il cumulo delle pene inflitte non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.n3 Null'altro emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata, si impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 25/05/2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 612, secondo comma, in relazione all'art. 339 cod. pen. (capo 1) e di cui all'art. 4, commi 2 e 3, I. 110/1975 (capo 2), condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo un solo motivo, col quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Nel riferirsi alla precedente concessione del beneficio in parola, in relazione alla condanna riportata al punto 1 del certificato del casellario giudiziario, quale elemento ostativo all'accoglimento del motivo d'appello, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la pena inflitta per il precedente reato, determinata in mesi otto di reclusione, cumulata con quella, di mesi sette, inflitta col secondo giudizio, non impediva la concessione del beneficio invocato. I Giudici di secondo grado, inoltre, non avrebbero preso in considerazione quanto dedotto dall'imputato, con atto d'appello, circa il lapsus del Giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto di negare il beneficio della sospensione condizionale della pena sull'errato presupposto che l'odierno ricorrente fosse, al tempo, detenuto agli arresti domiciliari, formulando, quindi, un giudizio prognostico sfavorevole. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La sentenza di secondo grado non trae dalla precedente sospensione condizionale, della quale l'imputato ha beneficiato, un elemento idoneo a sorreggere una concreta prognosi sfavorevole, quanto alla futura commissione di altri reati, poiché erroneamente, alla luce dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., valorizza tale profilo come elemento ostativo sul piano formale al riconoscimento del beneficio, laddove il cumulo delle pene inflitte non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.n3 Null'altro emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata, si impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 25/05/2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 38322/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris