Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18512/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, con le quali si è chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza in data 7 aprile 2022 di questa sezione, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di CASALI Pietro avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva condannato il predetto per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore PIERINI Mariano, aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Con istanza pervenuta il 2 febbraio 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto procedersi alla integrazione della sentenza ai sensi dell'art. 130, cod. proc. pen., nella parte in cui non è stata disposta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute anche dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parimenti costituite in quel procedimento, rilevando di avere inviato come da protocollo a mezzo posta elettronica all'indirizzo sez.4.penale.cassazionegiustiziacert.it le conclusioni e la nota spese, regolarmente consegnate nella relativa casella, ma non menzionate in sentenza, per probabile disguido nella formazione del fascicolo d'ufficio.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale.

4. La sentenza di questa Corte, richiamata nel ricorso, non contiene alcun riferimento alle conclusioni e alla nota spese nell'interesse dei ricorrenti, anch'essi costituiti in giudizio con proprio difensore che ha provveduto al deposito delle conclusioni e della nota spese.

Il rito è stato quello cartolare, ai sensi dell'art. 83, d.l. n. 18/2020, con deposito di conclusioni scritte e, per le parti civili, anche di nota spese.

Il rilevato errore può essere emendato con la procedura di cui all'art. 130 codice di rito, stante la sua evidente materialità, atteso che la statuizione ha riguardato solo le parti civili odierne ricorrenti, a causa di evidente disguido nella formazione del fascicolo d'ufficio.

In tal senso, soccorre l'orientamento maggioritario di questa Corte di legittimità, da ribadirsi in questa sede, alla stregua dei principi già fissati in Sez.

U, n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 (in ipotesi di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ma validi anche nel diverso caso all'esame).

Infatti, è stato più volte affermato che, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (sez. 5, n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole, Rv. 277152, in cui si è precisato, peraltro, che la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali 5ostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria; n. 36037 del 14/7/2022, M., Rv. 283772, in cui si è ulteriormente precisato che, in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto, in fattispecie in cui, per l'appunto, la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità).

5. Deve quindi procedersi alla correzione dell'errore contenuto nella sentenza (e nel ruolo), mediante l'integrazione della parte dispositiva con la condanna del ricorrente alla rifusione anche in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese sostenute nel giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come legge.

P.Q.M.

Dispone la correzione del ruolo e della sentenza n. 15182/2022 emessa nel procedimento n. 13115/2021 all'udienza del sette aprile duemilaventidue, aggiungendo nel dispositivo, dopo la parola "Iolanda" e prima del punto, le seguenti parole "; euro quattromilaottocento, oltre accessori come per legge, a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito Deciso il 4 aprile 2023.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, con le quali si è chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza in data 7 aprile 2022 di questa sezione, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di CASALI Pietro avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva condannato il predetto per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore PIERINI Mariano, aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con istanza pervenuta il 2 febbraio 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto procedersi alla integrazione della sentenza ai sensi dell'art. 130, cod. proc. pen., nella parte in cui non è stata disposta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute anche dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parimenti costituite in quel procedimento, rilevando di avere inviato come da protocollo a mezzo posta elettronica all'indirizzo sez.4.penale.cassazionegiustiziacert.it le conclusioni e la nota spese, regolarmente consegnate nella relativa casella, ma non menzionate in sentenza, per probabile disguido nella formazione del fascicolo d'ufficio. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale. 4. La sentenza di questa Corte, richiamata nel ricorso, non contiene alcun riferimento alle conclusioni e alla nota spese nell'interesse dei ricorrenti, anch'essi costituiti in giudizio con proprio difensore che ha provveduto al deposito delle conclusioni e della nota spese. Il rito è stato quello cartolare, ai sensi dell'art. 83, d.l. n. 18/2020, con deposito di conclusioni scritte e, per le parti civili, anche di nota spese. Il rilevato errore può essere emendato con la procedura di cui all'art. 130 codice di rito, stante la sua evidente materialità, atteso che la statuizione ha riguardato solo le parti civili odierne ricorrenti, a causa di evidente disguido nella formazione del fascicolo d'ufficio. In tal senso, soccorre l'orientamento maggioritario di questa Corte di legittimità, da ribadirsi in questa sede, alla stregua dei principi già fissati in Sez. U, n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 (in ipotesi di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ma validi anche nel diverso caso all'esame). Infatti, è stato più volte affermato che, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (sez. 5, n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole, Rv. 277152, in cui si è precisato, peraltro, che la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali 5ostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria; n. 36037 del 14/7/2022, M., Rv. 283772, in cui si è ulteriormente precisato che, in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto, in fattispecie in cui, per l'appunto, la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità). 5. Deve quindi procedersi alla correzione dell'errore contenuto nella sentenza (e nel ruolo), mediante l'integrazione della parte dispositiva con la condanna del ricorrente alla rifusione anche in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese sostenute nel giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come legge. P.Q.M. Dispone la correzione del ruolo e della sentenza n. 15182/2022 emessa nel procedimento n. 13115/2021 all'udienza del sette aprile duemilaventidue, aggiungendo nel dispositivo, dopo la parola "Iolanda" e prima del punto, le seguenti parole "; euro quattromilaottocento, oltre accessori come per legge, a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].". Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito Deciso il 4 aprile 2023. Il
Sentenza Cassazione n. 18512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris