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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 36332/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28931/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Michelangelo 5/A, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Vicepresidente, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 3386/2019, depositata in data 6.2.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28931/2020 Numero sezionale 9952/2021 Numero di raccolta generale 36332/2021Data pubblicazione 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].

Agr.

Cooperativa, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 5442/SA, con la quale la Regione Emilia-Romagna aveva inflitto ad entrambi i coobbligati la sanzione amministrativa di €. 98.008,25, ai sensi dell’art. 5, comma 5° del D.L. 49/2003, convertito con L. 119/2003, contestando l’omesso versamento ad Agea del prelievo supplementare dovuto in via anticipata dalla La Corte s.a.c.r.l., quale primo acquirente del latte, da trattenersi ai danni dei propri soci conferenti che, per il mese di novembre 2012, avevano superato la propria quota di riferimento per la produzione lattiera.

Gli opponenti hanno – tra l’altro - chiesto di essere ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, in misura pari al doppio del minimo della sanzione, pari a complessivi € 2000,00.

La Regione si è costituita, sostenendo che l’art. 5 cit. contempla una sanzione non proporzionale, per la quale non è previsto un minimo edittale, con conseguente inammissibilità del pagamento in misura ridotta.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.

La pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna.

In ordine all’ammissibilità del pagamento in misura ridotta, la sentenza di secondo grado ha posto in rilievo che “l'articolo 5, comma 5°, legge 119/2003 individua due criteri di determinazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28931/2020 Numero sezionale 9952/2021 Numero di raccolta generale 36332/2021Data pubblicazione 23/11/2021 della sanzione, quello principale àncora tale determinazione all’entità del prelievo supplementare (criterio automatico che non consente margini di discrezionalità da parte dell'autorità amministrativa), mentre il secondo criterio ha natura residuale e si applica nella sola ipotesi in cui la sanzione, come preventivamente determinata in base al primo criterio, esorbita per eccesso o per difetto dai limiti pecuniari fissati dalla norma, con conseguente diminuzione della sanzione ad euro 100.000 (qualora l'entità del prelievo supplementare sia superiore ad euro 100.000) o aumento della sanzione ad euro 1000 (qualora l'entità del prelievo supplementare sia inferiore ad euro 1000).

La norma in esame prevede, quindi, una sanzione fissa e non già genericamente proporzionata all'entità del prelievo supplementare, con conseguente inapplicabilità dei criteri di determinazione fissati in generale dall'articolo 11 legge 689/1981; non esistendo, allora, un limite minimo edittale della sanzione cui possa farsi riferimento per il pagamento in misura ridotta, questo non può essere effettuato che in misura pari ad un terzo della sanzione determinata, in misura fissa, nell'importo pari all'entità del prelievo supplementare dovuto”.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]Romagna resiste con controricorso e con memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28931/2020 Numero sezionale 9952/2021Numero di raccolta generale 36332/2021 Data pubblicazione 23/11/2021bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Non sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio ai procedimenti pendenti tra le stesse parti elencati nella memoria difensiva della Regione, essendo i diversi ricorsi relativi a decisioni di appello del tutto autonome, accomunate solo dall’identità delle questioni.

3. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 16, comma primo, L. 689/1981, 5, comma quinto, D.L. 49/2003, sostenendo che la sanzione applicata ha natura proporzionale, essendo consentita l’irrogazione di un importo compreso tra un minimo e un massimo, sicché per essa è ammissibile il pagamento in misura pari al doppio del minimo edittale.

Quindi, poiché gli opponenti avevano versato l’intera somma dovuta, la sanzione doveva dichiararsi estinta.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, per estinguere le sanzioni amministrative è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Contrariamente a quanto sostiene la Regione, la sanzione di cui all’art. 5, comma quinto, d.l.49/2003 non ha carattere proporzionale, poiché prevede un importo massimo di Euro 100.000,00 (D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5), mentre, l’art. 10 L. 689/1981 dispone espressamente che le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28931/2020 Numero sezionale 9952/2021 Numero di raccolta generale 36332/2021Data pubblicazione 23/11/2021 In ogni caso, come chiarito da questa Corte, è esclusa l'operatività del pagamento pari al doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma qualora per essa non sia stabilito un minimo edittale, qui invece fissato in Euro 1.000,00 (a seguito delle modifiche all’art. 5, comma quinto, introdotte dall’art. 2, comma primo, D.L. 22/2005, convertito con L. 71/2005), dovendo perciò respingersi la contraria tesi fatta propria dalla Regione, in adesione al parere ministeriale richiamato in atti, cui si è conformata – di fatto – anche la Corte territoriale (Cass. 26979/2018; Cass.7943/2020; Cass. 8362/2020).

Non può ritenersi, in particolare, che l’art. 5, comma quinto, imponga una sanzione determinata in un importo sempre pari o rigidamente proporzionale all’entità del prelievo supplementare, senza fissazione di un vero e proprio minimo edittale.

La norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata e, quindi, non necessariamente pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, individuando solo il criterio per graduare la reazione sanzionatoria nei singoli casi in base alla gravità della violazione, senza stabilire un importo fisso automaticamente corrispondente all’entità del prelievo stesso.

Peraltro questa Corte, anche con riferimento a quanto dispone il successivo art. 8, comma primo (che, diversamente dall’art. 5, dispone espressamente che la sanzione applicabile all’acquirente che non proceda alla completa contabilizzazione è pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato), ha ritenuto che la fissazione dei minimi sanciti dal terzo comma del citato art. 8, autorizzi comunque il pagamento in misura ridotta nei termini indicati dai ricorrenti (Cass. 7943/2020).

L’importo di € 1000,00 di cui al citato art. 5, comma quinto, costituisce quindi, ad ogni effetto, un minimo edittale che rende F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28931/2020 Numero sezionale 9952/2021 Numero di raccolta generale 36332/2021Data pubblicazione 23/11/2021 ammissibile l’estinzione della sanzione mediante il pagamento del doppio del minimo, non valendo a individuare una soglia minima dovuta dal trasgressore solo ove l’entità del prelievo supplementare risulti inferiore ad € 1000,00.

Il motivo è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28931/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Michelangelo 5/A, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Vicepresidente, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 3386/2019, depositata in data 6.2.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28931/2020 Numero sezionale 9952/2021 Numero di raccolta generale 36332/2021Data pubblicazione 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. Agr. Cooperativa, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 5442/SA, con la quale la Regione Emilia-Romagna aveva inflitto ad entrambi i coobbligati la sanzione amministrativa di €. 98.008,25, ai sensi dell’art. 5, comma 5° del D.L. 49/2003, convertito con L. 119/2003, contestando l’omesso versamento ad Agea del prelievo supplementare dovuto in via anticipata dalla La Corte s.a.c.r.l., quale primo acquirente del latte, da trattenersi ai danni dei propri soci conferenti che, per il mese di novembre 2012, avevano superato la propria quota di riferimento per la produzione lattiera. Gli opponenti hanno – tra l’altro - chiesto di essere ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, in misura pari al doppio del minimo della sanzione, pari a complessivi € 2000,00. La Regione si è costituita, sostenendo che l’art. 5 cit. contempla una sanzione non proporzionale, per la quale non è previsto un minimo edittale, con conseguente inammissibilità del pagamento in misura ridotta. Il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio. La pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna. In ordine all’ammissibilità del pagamento in misura ridotta, la sentenza di secondo grado ha posto in rilievo che “l'articolo 5, comma 5°, legge 119/2003 individua due criteri di determinazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28931/2020 Numero sezionale 9952/2021 Numero di raccolta generale 36332/2021Data pubblicazione 23/11/2021 della sanzione, quello principale àncora tale determinazione all’entità del prelievo supplementare (criterio automatico che non consente margini di discrezionalità da parte dell'autorità amministrativa), mentre il secondo criterio ha natura residuale e si applica nella sola ipotesi in cui la sanzione, come preventivamente determinata in base al primo criterio, esorbita per eccesso o per difetto dai limiti pecuniari fissati dalla norma, con conseguente diminuzione della sanzione ad euro 100.000 (qualora l'entità del prelievo supplementare sia superiore ad euro 100.000) o aumento della sanzione ad euro 1000 (qualora l'entità del prelievo supplementare sia inferiore ad euro 1000). La norma in esame prevede, quindi, una sanzione fissa e non già genericamente proporzionata all'entità del prelievo supplementare, con conseguente inapplicabilità dei criteri di determinazione fissati in generale dall'articolo 11 legge 689/1981; non esistendo, allora, un limite minimo edittale della sanzione cui possa farsi riferimento per il pagamento in misura ridotta, questo non può essere effettuato che in misura pari ad un terzo della sanzione determinata, in misura fissa, nell'importo pari all'entità del prelievo supplementare dovuto”. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]Romagna resiste con controricorso e con memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28931/2020 Numero sezionale 9952/2021Numero di raccolta generale 36332/2021 Data pubblicazione 23/11/2021bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Non sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio ai procedimenti pendenti tra le stesse parti elencati nella memoria difensiva della Regione, essendo i diversi ricorsi relativi a decisioni di appello del tutto autonome, accomunate solo dall’identità delle questioni. 3. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 16, comma primo, L. 689/1981, 5, comma quinto, D.L. 49/2003, sostenendo che la sanzione applicata ha natura proporzionale, essendo consentita l’irrogazione di un importo compreso tra un minimo e un massimo, sicché per essa è ammissibile il pagamento in misura pari al doppio del minimo edittale. Quindi, poiché gli opponenti avevano versato l’intera somma dovuta, la sanzione doveva dichiararsi estinta. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, per estinguere le sanzioni amministrative è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. Contrariamente a quanto sostiene la Regione, la sanzione di cui all’art. 5, comma quinto, d.l.49/2003 non ha carattere proporzionale, poiché prevede un importo massimo di Euro 100.000,00 (D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5), mentre, l’art. 10 L. 689/1981 dispone espressamente che le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28931/2020 Numero sezionale 9952/2021 Numero di raccolta generale 36332/2021Data pubblicazione 23/11/2021 In ogni caso, come chiarito da questa Corte, è esclusa l'operatività del pagamento pari al doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma qualora per essa non sia stabilito un minimo edittale, qui invece fissato in Euro 1.000,00 (a seguito delle modifiche all’art. 5, comma quinto, introdotte dall’art. 2, comma primo, D.L. 22/2005, convertito con L. 71/2005), dovendo perciò respingersi la contraria tesi fatta propria dalla Regione, in adesione al parere ministeriale richiamato in atti, cui si è conformata – di fatto – anche la Corte territoriale (Cass. 26979/2018; Cass.7943/2020; Cass. 8362/2020). Non può ritenersi, in particolare, che l’art. 5, comma quinto, imponga una sanzione determinata in un importo sempre pari o rigidamente proporzionale all’entità del prelievo supplementare, senza fissazione di un vero e proprio minimo edittale. La norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata e, quindi, non necessariamente pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, individuando solo il criterio per graduare la reazione sanzionatoria nei singoli casi in base alla gravità della violazione, senza stabilire un importo fisso automaticamente corrispondente all’entità del prelievo stesso. Peraltro questa Corte, anche con riferimento a quanto dispone il successivo art. 8, comma primo (che, diversamente dall’art. 5, dispone espressamente che la sanzione applicabile all’acquirente che non proceda alla completa contabilizzazione è pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato), ha ritenuto che la fissazione dei minimi sanciti dal terzo comma del citato art. 8, autorizzi comunque il pagamento in misura ridotta nei termini indicati dai ricorrenti (Cass. 7943/2020). L’importo di € 1000,00 di cui al citato art. 5, comma quinto, costituisce quindi, ad ogni effetto, un minimo edittale che rende F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28931/2020 Numero sezionale 9952/2021 Numero di raccolta generale 36332/2021Data pubblicazione 23/11/2021 ammissibile l’estinzione della sanzione mediante il pagamento del doppio del minimo, non valendo a individuare una soglia minima dovuta dal trasgressore solo ove l’entità del prelievo supplementare risulti inferiore ad € 1000,00. Il motivo è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L
Sentenza Cassazione n. 36332/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris