CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 21995/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la ritenuta recidiva reiterata, seppure sub valente, rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione (Sez. 6, n. 39849 del 16/09/2015, Rv. 264483; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, Rv. 275639, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057); che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 2 dell' art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente escluso l'attenuante alla luce del valore venale del bene (un ciclomotore) e della capacità a delinquere del ricorrente, gravato diversi precedenti penali; da ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]