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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 1966

Cassazione n. 20668/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1966; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1973; nel procedimento a carico del medesimo: avverso la ordinanza del 23/10/2024 del tribunale del riesame di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Venezia adito con atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali indagati nel presente procedimento rigettava la domanda.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Si rappresenta, con il primo, il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione, sostenendosi che il tribunale avrebbe apoditticamente ed implicitamente ritenuto che la disciplina di cui all'art. 185 del DIgs. 152/2000 in tema di terre e rocce da scavo non sarebbe applicabile al caso di specie, al contrario riguardante terre e rocce da scavo come tali correttamente gestite dagli istanti ed estranee alla disciplina dei rifiuti.

Il tribunale neppure avrebbe indicato le prescrizioni rilevanti in tema di terre e rocce da scavo che sarebbero state violate evitando altresì di confrontarsi con le osservazioni difensive sul punto.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione, in ordine alla asserita, dal tribunale, irrilevanza delle analisi esperite e alla ritenuta necessità di diverse verifiche sulla composizione delle terre e rocce.

5. Il ricorso è inammissibile.

Esso è presentato dagli indagati, quali soggetti come tali non legittimati alla proposizione del ricorso, piuttosto che nell'interesse della società che abbia la disponibilità delle aree oggetto di sequestro e cui andrebbero restituiti i materiali in vinculis in caso di accoglimento del ricorso.

In altri termini, interessata alla restituzione è solo tale ultima società, per cui solo essa, a mezzo di legale rappresentante e mediante conferimento di procura speciale, avrebbe avuto legittimazione a proporre ricorso.

Invero, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come allo stato parrebbe essere la società incaricata dei lavori che coinvolgono l'utilizzo dei materiali in questione, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925).

E sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186).

Nel caso di specie l'unico soggetto astrattamente interessato non è l'autore dei ricorsi, comparendo piuttosto, senza alcuna legittimazione alla invocata revoca del sequestro e conseguente restituzione del materiale, gli indagati.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in ( data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1966; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1973; nel procedimento a carico del medesimo: avverso la ordinanza del 23/10/2024 del tribunale del riesame di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Venezia adito con atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali indagati nel presente procedimento rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Si rappresenta, con il primo, il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione, sostenendosi che il tribunale avrebbe apoditticamente ed implicitamente ritenuto che la disciplina di cui all'art. 185 del DIgs. 152/2000 in tema di terre e rocce da scavo non sarebbe applicabile al caso di specie, al contrario riguardante terre e rocce da scavo come tali correttamente gestite dagli istanti ed estranee alla disciplina dei rifiuti. Il tribunale neppure avrebbe indicato le prescrizioni rilevanti in tema di terre e rocce da scavo che sarebbero state violate evitando altresì di confrontarsi con le osservazioni difensive sul punto. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione, in ordine alla asserita, dal tribunale, irrilevanza delle analisi esperite e alla ritenuta necessità di diverse verifiche sulla composizione delle terre e rocce. 5. Il ricorso è inammissibile. Esso è presentato dagli indagati, quali soggetti come tali non legittimati alla proposizione del ricorso, piuttosto che nell'interesse della società che abbia la disponibilità delle aree oggetto di sequestro e cui andrebbero restituiti i materiali in vinculis in caso di accoglimento del ricorso. In altri termini, interessata alla restituzione è solo tale ultima società, per cui solo essa, a mezzo di legale rappresentante e mediante conferimento di procura speciale, avrebbe avuto legittimazione a proporre ricorso. Invero, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come allo stato parrebbe essere la società incaricata dei lavori che coinvolgono l'utilizzo dei materiali in questione, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). E sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). Nel caso di specie l'unico soggetto astrattamente interessato non è l'autore dei ricorsi, comparendo piuttosto, senza alcuna legittimazione alla invocata revoca del sequestro e conseguente restituzione del materiale, gli indagati. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in ( data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]
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