CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2021
Cassazione n. 30304/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9650-2015 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 614 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 388/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/04/2014 R.G.N. 1188/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 3 aprile 2014, la Corte d'Appello di Bologna chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Ferrara sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, condanna' l'Istituto al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili all'area C, posizione economica C1, dichiarando At '31. -------- l'importo del solo salario di professionalità percepito ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo quadro stipulato ai sensi dell'art. 24 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, all'esito dell'accertamento circa le mansioni di fatto espletate dal Galli, le stesse pienamente riconducibili alla declaratoria contrattuale relativa all'area C e, pertanto, spettante anche relativamente al periodo anteriore al 1999 l'inquadramento superiore e le relative differenze retributive e, conseguentemente, di dover accogliere la domanda dell'INPS circa la detraibilità dalle differenze retributive dovute della voce della retribuzione accessoria di cui il ricorrente fruiva allorché risultava inquadrato nella qualifica inferiore prevista dall'art. 6 dell'Accordo quadro stipulato ai sensi dell'art. 24 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per i dipendenti assegnati, in considerazione dei processi di riorganizzazione e delle sperimentazioni professionali e organizzative di cui al CCNL 6.7.1995, detraibilità, peraltro, limitata nel dispositivo della sentenza alla sola componente relativa al "salario di professionalità" con esclusione dell'ulteriore componente data dal "trattamento integrativo ABC", viceversa in motivazione inclusa nella disposta detrazione ; per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Galli non ha svolto alcuna attività difensiva; - che l'Istituto ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001, 24, comma 5, CCNL 1998/2001, 41 CCNL 1995, 15, comma 2, I. n. 88/1989, 1362 c.c. con riguardo all'art. 19 CCNI 1999 e all'Accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in una con l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio lamenta la non conformità a diritto dell'applicazione da parte della Corte territoriale della disciplina in materia di classificazione del personale ed impiego del medesimo in mansioni superiori, implicante in ogni caso l'attribuzione all'interessato di una retribuzione proporzionata e adeguata; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 36, I. n. 724/1994, l'Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione che sancisce il cumulo degli interessi e della rivalutazione da calcolarsi sulle somme attribuite; - che il primo motivo dell'Istituto ricorrente merita accoglimento con riferimento alla domanda formulata in subordine volta a richiedere la detrazione dalle differenze retributive spettanti al ricorrente in ragione del suo impiego in mansioni riconducibili alla superiore area C - accertato dalla Corte territoriale all'esito del procedimento trifasico, che, sulla base di un iter argomentativo immune da vizi logici e giuridici, l'ha portata a ritenere le mansioni svolte dal Galli pienamente riconducibili alla declaratoria dell'area C - dell'intero salario accessorio allo stesso riconosciuto per la medesima causale ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo quadro stipulato ai sensi dell'art. 24 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendosi fare riferimento al dispositivo dell'impugnata sentenza ove la detrazione è prevista solo con riferimento alla voce "salario di professionalità" e non con riguardo all'ulteriore voce del "trattamento integrativo ABC", per quanto in motivazione la Corte territoriale avesse sancito la detraibilità anche di questa seconda voce e correttamente sulla base della formulazione letterale del citato art. 6, che, nel disciplinare il trattamento economico da erogare al dipendente assegnato a mansioni superiori, richiama la "differenza tabellare" e la "corrispondente misura dell'indennità integrativa speciale"; che parimenti merita accoglimento il secondo motivo essendo l'INPS qualificabile come ente pubblico non economico nei cui confronti opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione di cui all'art. 22, comma 36, I. n. 724/1994 rimosso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 459/2000 solo per i lavoratori privati; che, pertanto, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'assegnazione delle spese; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA]