CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 22917/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18936/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE\[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente successivo- [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTI- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 648/2020depositata il 05/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -le questioni, sostanzialmente identiche, poste dal ricorso principale e da quelli incidentali con cui si censura la pronuncia impugnata perché, a seguito dell’accoglimento dell’opposizione di terzo proposta da [OSCURATO:PERSONA], si è limitata a dichiarare la comproprietà in capo a quest’ultimo e ai germani Spizzirri di una delle porzioni controverse (mappale 380) e a rideterminare le quote di rispettiva spettanza, senza rivalutare la domanda di riduzione della donazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e senza procedere ad una nuova divisione all’esito della fase rescissoria dell’opposizione , esigano di scrutinare la sussistenza di un interesse alla pronuncia da parte dei ricorrenti, non esclusa [OSCURATO:PERSONA], alla lu c e delle restanti statuizioni e delle censure sollevate e in rappo r to agli esiti pratici cui si perverrebbe a definizione del giudizio , apparendo opportuna la rimessione in pubblica udienza, con assegnazione all’area 4 competente per le controversie successorie. P.Q.M rimette la causa in pubblica udienza (area 4). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Supr