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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 22917/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18936/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti.

CONTRORICORRENTE\[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti.

CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente successivo- [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti.

CONTRORICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTI- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 648/2020depositata il 05/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -le questioni, sostanzialmente identiche, poste dal ricorso principale e da quelli incidentali con cui si censura la pronuncia impugnata perché, a seguito dell’accoglimento dell’opposizione di terzo proposta da [OSCURATO:PERSONA], si è limitata a dichiarare la comproprietà in capo a quest’ultimo e ai germani Spizzirri di una delle porzioni controverse (mappale 380) e a rideterminare le quote di rispettiva spettanza, senza rivalutare la domanda di riduzione della donazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e senza procedere ad una nuova divisione all’esito della fase rescissoria dell’opposizione , esigano di scrutinare la sussistenza di un interesse alla pronuncia da parte dei ricorrenti, non esclusa [OSCURATO:PERSONA], alla lu c e delle restanti statuizioni e delle censure sollevate e in rappo r to agli esiti pratici cui si perverrebbe a definizione del giudizio , apparendo opportuna la rimessione in pubblica udienza, con assegnazione all’area 4 competente per le controversie successorie.

P.Q.M rimette la causa in pubblica udienza (area 4).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Supr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18936/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE\[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente successivo- [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTI- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 648/2020depositata il 05/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -le questioni, sostanzialmente identiche, poste dal ricorso principale e da quelli incidentali con cui si censura la pronuncia impugnata perché, a seguito dell’accoglimento dell’opposizione di terzo proposta da [OSCURATO:PERSONA], si è limitata a dichiarare la comproprietà in capo a quest’ultimo e ai germani Spizzirri di una delle porzioni controverse (mappale 380) e a rideterminare le quote di rispettiva spettanza, senza rivalutare la domanda di riduzione della donazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e senza procedere ad una nuova divisione all’esito della fase rescissoria dell’opposizione , esigano di scrutinare la sussistenza di un interesse alla pronuncia da parte dei ricorrenti, non esclusa [OSCURATO:PERSONA], alla lu c e delle restanti statuizioni e delle censure sollevate e in rappo r to agli esiti pratici cui si perverrebbe a definizione del giudizio , apparendo opportuna la rimessione in pubblica udienza, con assegnazione all’area 4 competente per le controversie successorie. P.Q.M rimette la causa in pubblica udienza (area 4). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Supr
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