CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32713/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4346/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1790/2021, depositata il 13 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in giudizi riuniti: a) aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nel primo giudizio (quale conduttrice subentrata nella locazione di immobile a seguito di cessione di ramo d'azienda) nei confronti della locatrice [OSCURATO:PERSONA], di risarcimento danni da inadempimento di obblighi gravanti sulla stessa in virtù di detto contratto; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta, aveva dichiarato risolto per inadempimento il contratto di locazione e condannato la Raucci a restituire il locale ed a corrispondere alla locatrice le somme dovute, maggiorate degli interessi e della penale; ha infatti rilevato che: - la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 28 aprile 2020 nell'ambito del giudizio ordinario recante RG n. 1558/14, e non era stata notificata; - ai sensi, dunque, dell'art 327 cod. proc. civ., l'appello, per essere tempestivo, avrebbe dovuto essere notificato entro il 14 dicembre 2020, tenuto conto della sospensione straordinaria dovuta all'emergenza da covid-19; - parte appellante ha invece notificato l'atto d'appello a controparte oltre tale termine, in data 14 gennaio 2015, e ciò per avere erroneamente ritenuto di dover introdurre l'appello con ricorso (difatti depositato in data 11 dicembre 2020), laddove il rito da seguire era quello ordinario; tale ultimo convincimento è giustificato in sentenza con i seguenti argomenti:- il primo giudizio (avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno da inadempimento delle prestazioni poste a carico del locatore) era stato introdotto dalla Raucci secondo il rito ordinario, tant'è vero che con l'appello ella censura preliminarmente la violazione dell'art. 190 cod. proc. civ., in relazione all'art. 83, comma 7, d.l. n. 18 del 2021, per la mancata assegnazione del termine per le note conclusionali; - disposta la riunione con il giudizio connesso, pendente avanti il medesimo tribunale e soggetto al rito speciale locatizio, promosso dalla controparte per la risoluzione del medesimo contratto, il giudice ha correttamente dato la prevalenza al rito ordinario, ai sensi dell'art. 40, comma terzo, cod. proc. civ.; - l'appello andava quindi proposto nelle forme del rito ordinario; - la sua proposizione con ricorso non ne avrebbe di per sé pregiudicato l'ammissibilità alla condizione però che lo stesso fosse stato successivamente notificato a controparte entro il termine per impugnare; - tale condizione, per quanto sopra detto, nella specie non si è verificata; per la cassazione della sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso articolando quattro motivi, cui resiste l'intimata, depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: è infondata l'eccezione, preliminarmente opposta dalla controricorrente, di improcedibilità del ricorso per omessa richiesta dì trasmissione del fascicolo ex art. 369 cod. proc. civ.; come già condivisibilmente evidenziato da questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo, la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. n. 12844 del 13/05/2021); nella specie l'istanza in questione, corredata del visto del giudice a quo, è stata ritualmente depositata nella cancelleria di questa Corte, peraltro nella stessa data di deposito del ricorso: 21 febbraio 2022; con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 342 e 156 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; lamenta che nella sentenza impugnata si omette di considerare che l'atto di impugnazione, prima del deposito nella cancelleria, era stato notificato al procuratore costituito in data 10 dicembre 2020, ciò essendo sufficiente a rendere comunque ammissibile il gravame a nulla ostando la mancata contestuale notifica anche del decreto di fissazione d'udienza, considerato anche che l'appellata aveva eccepito solo la tardività dell'impugnazione senza nulla rilevare in ordine al vizio inerente alla vocatio in ius, i cui vizi non impediscono al convenuto la conoscenza del processo e la possibilità di instaurare un corretto contraddittorio; il motivo — al di là dell'ininfluente erroneo riferimento alla previsione di cui ai nn. 3 e 5, anziché al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) — è inammissibile, per la palese inosservanza dell'onere, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di specifica indicazione dell'atto richiamato (il ricorso in appello che si dice essere stato notificato a controparte già il 10 dicembre 2020 e la sua relata di notifica); la ricorrente omette invero di localizzare tale atto come prodotto nel fascicolo processuale ed anche — in alternativa consentita da Cass. Sez. U n. 22726 del 2011, al solo fine di esentare dalla produzione ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. — di segnalare di volersi avvalere della loro presenza nel fascicolo d'ufficio della Corte di appello; è invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell'atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701, in motivazione); e ciò anche ove i motivi prospettino — come nel caso in esame — vizi di natura processuale, essendo stato più volte al riguardo chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, che se è vero che, ove sia dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, resta pur sempre fermo che a tale esame può procedersi in quanto la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art.366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077; Cass. 13/06/2014, n. 13546); i restanti motivi prospettano tutti questioni legate al merito della controversia e sono da considerare manifestamente inammissibili essendo tali questioni rimaste assorbite in appello dalla declaratoria di inammissibilità del gravame per tardività; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto rituale richiesta nel controricorso; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari della controricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif