Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05871/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo motivo è del tutto generico e non risulta contestata in appello l'affermazione di responsabilità dell'imputata, essendo i motivi circoscritti al trattamento sanzionatorio; rilevato che il anche il secondo motivo è manifestamente infondato a fronte della completa motivazione resa, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti specifici dell'imputata e alla personalità negativa della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere jstensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo motivo è del tutto generico e non risulta contestata in appello l'affermazione di responsabilità dell'imputata, essendo i motivi circoscritti al trattamento sanzionatorio; rilevato che il anche il secondo motivo è manifestamente infondato a fronte della completa motivazione resa, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti specifici dell'imputata e alla personalità negativa della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere jstensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05871/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris