CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 17860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10322/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.), in persona della sua legale rappresentante pro tempore, la medesima dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese conprocura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Padova e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Roma ed elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio del secondo difensore; Oggetto: Risoluzione contratto e risarcimento danni-Violazione o falsa applicazione dell’art.2237 c.c-Violazione o falsa applicazione dell’art.2698 c.c. –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Lecce e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68R02G224J) del foro di Padova come daprocura speciale in calce al contro rico rso , ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; – controricorrente– avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2376/2016, pubblicata il 21 ottobre 2016 e non notificata; Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione notificato il 9 luglio 2007 [OSCURATO:PERSONA], medico specializzato in odontostomatologia, evocava - dinanzi al Tribunale di Padova - [OSCURATO:PERSONA], personalmente e quale direttore sanitario del [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:SOCIETA] esponendo di avere formalizzato in data 04.02.2004 il rapporto professionale già in essere con la stessa struttura pattuendo che egli avrebbe prestato la propria attività di odontoiatra presso il [OSCURATO:PERSONA] per due giorni alla settimana con un compenso mensile lordo di 5.416,00 euro. Aggiungeva che la durata del contratto veniva pattuita in due anni, sulla base di un rapporto di fiducia già esistente tra le parti. Affermava di avere poi accertato che la Zanella aveva prescritto protesi per i suoi pazienti fotocopiando timbro e firma dell’attore, per cui esercitando la professione di odontoiatra all’interno dell’ambulatorio se ne era immediatamente lamentato con la controparte che, a sua volta, l’aveva invitato a lasciare il poliambulatorio ritenendo esaurito l’incarico affidatogli. [OSCURATO:PERSONA] concludeva, quindi,per la risoluzione del contratto con condanna al risarcimento danni subiti; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Zanella, costituita in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], la quale eccepiva la nullità dell’atto di citazione e nel merito, sosteneva che il contratto doveva ritenersi risolto per inadempimento dell’attore che era venuto meno ai propri obblighi contrattuali omettendo di presentarsi al poliambulatorio in alcuni giorni, mentre in altri era arrivato in ritardo, sottoscritto dalla stessa il contratto per effetto delle pressioni e minacce ricevute, il giudice adito, con sentenza n. 572 del 2012, in accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta a corrispondere al Lenzi l’importo di 108.320,00 euro; - sul gravame interposto dalla Zanella, la Corte di appello di Venezia, nella resistenza del Lenzi, con sentenza n. 2376 del 2016, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Zanella, confermata la decisione del primo giudice nel resto, e, per quanto concerne le spese processuali applicava il criterio della soccombenza, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere al Lenzi le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio liquidandole in 11.080,00 euro quanto al primo grado e 8.000,00 euro quanto al secondo grado, condannava, inoltre, il Lenzi a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] in proprio le spese processuali dei due gradi di giudizio liquidandole in 2.200,00 euro per il primo grado e 1.600,00 euro per il secondo grado. A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale evidenziava, quanto all’eccezione di nullità della citazione, nel confermarne il rigetto, che le ragioni indicate dal primo giudice dovevano essere condivise, emergendo dalla comparsa di costituzione della Zanella come la stessa si fosse difesa argomentando sia dal punto di vista personale sia quale socia accomandataria della società evocata, mentre riteneva fondata la censura nella sola parte in cui faceva leva sulla problematica afferente il difetto di legittimazione passiva dell’appellante in proprio (uso della firma del Lenzi da parte della Zanella, mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali da parte del professionista), per non essersi la domanda attorea sul punto mai concretizzata in una richiesta specifica, ma limitata al solo contratto di cui si era chiesta la risoluzione con risarcimento del danno. Si imponeva, pertanto, declaratoria di difetto di legittimazione passiva nei confronti della Zanella a titolo personale. Sulla censura riguardante l’omissione di pronuncia sull’annullabilità del contratto per effetto delle indebite pressioni e minacce ricevute dalla Zanella, il giudice di secondo grado affermava che delle stesse non vi era alcuna traccia nella parte dell’atto di costituzione contenente le conclusioni. La Corte respingeva, inoltre, l’eccezione sulla nullità della scrittura privata intervenuta tra le parti per mancanza di causa e di oggetto, per essere condivisibile il giudizio di meritevolezza dell’assetto degli interessi espresso dal primo giudice, giacché proprio nel contratto in questione risultava specificato l’accordo sull’esercizio, in via esclusiva, da parte del Lenzi, e non di altri medici, della professione odontoiatrica presso la sede dell’appellante. Veniva ritenuta, altresì, infondata la censura relativa al rigetto della domanda di risoluzione del contratto da parte della Zanella per inadempimento del Lenzi agli obblighi assunti sul rilievo della mancanza di prova della stessa. Al riguardo la Corte rilevava come i capitoli di prova testimoniale articolati fossero stati formulati in maniera generica tale da non consentire un positivo giudizio di ammissibilità e rilevanza ai fini del dedotto inadempimento del Lenzi; - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di undici motivi, cui resisteva il Lenzi con controricorso. Considerato che: - con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 4 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 55, in relazione all’art.360, comma 1 n. 3 c.p.c. quanto alla statuizione sulle spese processuali, per essere stato condannato il Lenzi a rifondere alla Zanella, in proprio, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quinto rispetto al totale dovuto, in violazione della norma invocata, prevedendo il comma 2 della disposizione che in caso di difensore di più parti spetta allo stesso sul totale dovuto un aumento pari al 20%. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per assoluta mancanza di motivazione con realizzazione della fattispecie di motivazione apparente ovvero per illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui ha condannato il Lenzi a rifondere alla Zanella le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quinto rispetto al totale dovuto. I primi due motivi – che va nno trattati congiuntamente per la unità di questione posta relativamente all’entità del compenso del difensore liquidato –sono fondati sotto i seguenti profili. La difesa tra le parti Zanella ed [OSCURATO:SOCIETA]. è stata certamente comune per tutto il giud izio , onde ha errato la corte del merito non applicando l'art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55 il quale, nella versione vigente all'epoca della liquidazione (anteriore all'art. 11, lett. c, d.m. 8 marzo 2018, n. 37), prevedeva l'aumento del 20 per ce nto per la seconda parte difesa ogniqualvolta «l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale». Infatti, come questa Corte ha già chiarito (Cass. 27 agosto 2015 n. 17215), in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto uncompenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8,comma 1, d.m. n. 55 del 2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensivaquanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1 c.p.c. Dunque, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, la stessa facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ognisoggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a unmassimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere dimotivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. 14 gennaio 2020, n. 461). Poste tali premesse, vertendosi nella specie in ipotesi in cui pure a fronte di un unico difensore, l’esito del giudizio è stato vittorioso per la sola Zanella, con la conseguenza che per la liquidazione delle spese giudiziali – da effett uarsi solo in suo favore - trova applicazione il criterio della ripartizione paritaria, secondo la previsione del l'art. 1298 , comma 2 c.c. , per cuinel lato interno l'obbligazione si divide tra i condebitori o tra i concreditori, trattandosi di ripartizione del valore della prestazione che deve presumersi nella misura del 50% per ciascuno, trovando il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore dei due partecipanti al giudizio in funzione dell’interesse di entrambi, contrariamente all'assunto della Corte di appello veneta, che senza alcuna motivazione ha definito la quota in un quinto dell’intero dovuto; - con il terzo motivo la ricorrente rileva la nullità della sentenza ex art.132 n. 4 c.p.c in relazione all’art. 360 , comma 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Zanella, a titolo personale, è stata confermata la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni chiesto dal Lenzi. Ad avviso della Zanella non vi sarebbe ipotesi di responsabilità solidale fra la s.a.s., in persona della socia accomandataria e la sua amministratrice in proprio, non potendosi prescindere dalla alternativa secondo cui il contratto professionale era intervenuto tra il Lenzi e la Zanella in proprio, per cui solo quest’ultima poteva ritenersi legittimata; di converso, ove si fosse ritenuto il contratto concluso fra il Lenzi e la [OSCURATO:SOCIETA] in persona della Zanella quale socia accomandataria, solo quest’ultima in tale veste e alla [OSCURATO:SOCIETA] spettava la legittimazione passiva. Con il quarto motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per essere stata la [OSCURATO:SOCIETA] condannata al risarcimento chiesto dal Lenzi nonostante non fosse stato assolto da parte attrice l’onere di provare le circostanze relative alla sua individuazione quale soggetto passivo della domanda. Le due censure –da trattare unitariamente per la connessione argomentativa che le avvince - sono inammissibili prima che infondate non confrontandosi con quella che è la ratio fondamentale seguita dalla Corte territoriale nella propria valutazione delsecondo motivo di gravame concernente il vizio efferente il difetto di legittimazione della Zanella, e cioè la considerazione che le domande fatte valere dal Lenzi si basavano sul contratto del 04.02.2004, che regolava le prestazioni del professionista espletate nel [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle quali erano stati pattuiti i compensi e in relazione alle quali erano insorte le questioni che avevano dato luogo al giudizio, con reciproche azioni di risoluzione per inadempimento, di cui però “le implicazioni personali che avrebbero giustificato anche una domanda nei confronti della Zanella” a titolo personale non si erano concretizzate in alcuna richiesta specifica (v. pag. 7 della sentenza impugnata). Gravava, quindi, sulle ricorrent i, nello specifico sulla Zanella, l’onere di impugnare tale ratio, assumendo una responsabilità personale nella vicenda, laddove si sono limitate a trarre dalle argomentazioni esposte in pronuncia pretesi elementi di prova della incolpevolezza nell’occorso di entrambe, peraltro mancando di rilevare che la responsabilità della Zanella in qualità di sociaaccomandataria non è stata affatto esclusa; - con il quinto motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art.132 n. 4 c.p.c in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 4 c.p.c. nella parte in cui ritiene non proposte da parte convenuta le eccezioni di nullità e/o di annullabilità del contratto del 4/2/2004, per assoluta mancanza della motivazione ovvero motivazione apparente e illogicità manifesta della motivazione. In particolare, la Zanella si duole dell’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quanto al terzo motivo di appello relativo all’accusa rivolta al Lenzi di averla indotta alla sottoscrizione del contratto con pressione e minacce. Precisamente riferisce di avere ricevuto la mattina del 4 febbraio visita dal controricorrente con il fratello presso il [OSCURATO:PERSONA], il quale le aveva sottoposto un foglio uso bollo già compilato “pretendendo” che venisse sottoscritto e “paventando terribili conseguenze” ove ciò non fosse avvenuto. Inoltre, la circostanza che si fosse riservata nella comparsa di costituzione di agire in separato giudizio per ottenere la declaratoria di nullità o l’annullabilità del contratto ex art. 1427 c.c. non costituiva rinuncia a far valere nel presente giudizio la nullità e l’annullabilità in via di eccezione. Anche il quinto motivo è inammissibile non sussistendo la denuncia di omessa pronuncia. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto meritevole di tutela l’assetto degli interessi regolato con il contratto stipulato dalle parti il 04.02.2004, con ciò negando fondamento all’eccezione di nullità del negozio per mancanza di causa e di oggetto, precisando che la questione – che ben avrebbe potuto essere anche rilevata d’ufficio, ma comunque portata dalle appellanti al suo esame - non aveva ragione di essere per avere l e parti concordato una convenzione che garantiva gli interessi perseguiti da entrambi, in particolare la circostanza che nel poliambulatorio venisse offerto il servizio di cure odontoiatriche per le quali la convenuta non era abilitata all’esercizio e che diversamente lo studio sarebbe rimasto sfornito, dall’altra l’esercizio del Lenzi, in via esclusiva, di siffatta professione, ciò che legittimava la pretesa di un compenso adeguato (v. pagine 8 e 9 del provvedimento). La Corte distrettuale ha ritenuto – c on valutazioni logiche ed adeguate – che l’accordo rientrava nella legittima esplicazione dell’autonomia negoziale dei privati (art. 1322, comma 2 c.c.), per cui sussistevano tutti gli elementi essenziali del negozio. Aggiungeva, inoltre, che si trattava di denuncia di un vizio della volontà le cui condizionierano state meramente allegate, circostanze che risultano riprodotte nel ricorso senza alcun ulteriore chiarimento. Dal tenore della convenzione, come riportata in sentenza e nel medesimo ricorso, emerge che essa va inquadra ta quale scrittura a titolo oneroso, posto che le parti avevano dato atto della sussistenza degli interessi in ordine alla conclusione dell’accordo in forza del quale il Poliambulatorio assumeva l'obbligo di corrispondere al Lenzi “rilevanti compensi” a fronte delle prestazioni che l’odontoiatra avrebbe fornito per due giorni a settimana in via esclusivaper un periodo determinato, proprio per consentire ad entrambi i contraenti di programmare ed organizzare le rispettive attività. Pertanto le relative (e contrapposte) obbligazioni a carico di ciascuna delle parti rendono palese la sussistenza della causa di cui agli artt.1325 e 1343 c.c., che non si identifica affatto, come mostra di ritenere la ricorrente, con l'opinione di ciascuna circa la convenienza ed i vantaggi che l'altra possa trarre dal negozio (il cui apprezzamento è peraltro devoluto dall'art. 1322 c.c., esclusivamente alla parte interessata e non all'altra), bensì con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue e il diritto riconosce rilevante ai fini della tutela apprestata: perciò ontologicamente distinta dallo scopo particolare che ciascuna delle parti persegue, rappresentando lo scopo obiettivo del negozio (Cass. n. 3646 del 2009; Cass. n. 5324del 2003; Cass. n. 982 del 2002). Pertanto, nessuna valutazione poteva essere compiuta, per di più in astratto, dalla Corte territoriale , in quanto per identificare la causa della scrittura privata del 04.02.2004 occorreva avere riguardo esclusivamente alla funzione dell'accordo suddetto che era ivi espressamente indicata e consisteva nell'attribuzione di ciascuna delle obbligazioni di cui si è detto a carico delle parti stipulanti. Obbligazioni che senza la scrittura nessuna di esse avrebbe assunto e che tendevano al risultato, del tutto lecito, di conseguire da un lato di fornire ai pazienti dell’ambulatorio cure dentistiche, vantaggiosa per non avere la titolare l’abilitazione necessaria; e dall'altro di consentire al Lenzi di esercitare l’attività in via esclusiva. Le considerazioni svolte sono già sufficienti ad escludere che la società ricorrente si sia indotta a sottoscrivere la scrittura in seguito a "violenza" (in qualsiasi forma intesa) esercitata dal Lenzi: anzitutto perché la stessa deve comunque consistere per il disposto dell'art. 1435 c.c., in una pressione o minaccia sulla volontà della Zanella quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], circostanza che è rimasta meramente allegata, formulati peraltro i capitoli di prova articolati in maniera tale da non consentire un positivo giudizio di ammissibilità e di rilevanza. Laddove "l'estorsione" del consenso altrui postula quanto meno un atto di volontà del suo autore, e quindi un comportamento necessariamente attivo di lui, consistente in ogni caso, secondo la menzionata norma, nella prospettazione di un male ingiusto di per sé: nel caso, invece, escluso perfino dal contenuto della scrittura ove le prestazioni concordate erano reciproche e determinate nel tempo; - con il sesto motivo la società ricorrente rileva la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 2237 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto non sarebbe possibile ricavare inequivocabilmente dal contratto del 04.02.2004 la volontà delle parti di vincolarsi per l’intera sua durata, con divieto reciproco di recesso prima della scadenza del termine finale, né dall’esercizio in via esclusiva da parte del Lenzi della professione odontoiatrica all’interno del poliambulatorio, né dalla previsione di rilevanti compensi in suo favore. Con il settimo motivo è dedotta la nullità della sentenza ex art.132 n. 4 c.p.c in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 4 c.p.c. per irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui individua le ragioni del divieto per entrambe le parti di esercizio del recesso ad nutum dal contratto del 04.02.2004 nell’esercizio in via esclusiva del Lenzi della professione odontoiatrica all’interno del poliambulatorio e nella previsione contrattuale di rilevanti compensi a suo favore, nonché da irriducibile contraddittorietà nella parte in cui per giustificare siffatto assetto degli interessi richiama orientamenti giurisprudenziali tra loro in contrasto e fa riferimento al carattere fiduciario del rapporto. Con l’ottavo è lamentato l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la sentenza non ravvisa nessuna violazione e/o falsa applicazione dell’art 2237 c.c. Più precisamente i fatti decisivi atterrebbero alla sottoscrizione del contratto da parte della Zanella per esservi stata indotta da indebite pressioni e minacce ricevute dal Lenzi e l’inesistenza per il Lenzi di assumere altri incarichi. Sono altrettanto inammissibili gli ultimi tre motivi esposti. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la previsione della possibilità di recesso ad nutum delle partinel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art.2337 cc., comma 1, non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto; sicché anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso (cfr Cass. n. 27293 del 2006 e Cass. n. 24367 del 2008). Ciò posto, per il resto valgono le considerazioni esposte con riferimento al quinto motivo; - con il nono motivo la società ricorrente eccepisce la nullità della sentenza ex art.132 n. 4 c.p.c in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per assoluta mancanza di motivazione ovvero motivazione apparente, quanto al rigetto dei capitoli 18 e 2 articolati nella memoria ex art. 184 c.p.c. di parte convenuta, con i quali si intendeva dimostrare sia quanto dedotto con riferimento alla eccezione di nullità e/o di annullabilità del contratto sia la circostanza che il Lenzi non era l’unico medico in servizio presso il Poliambulatorio. La censura non supera il vaglio di ammissibilità perché, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, sollecitano questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio del merito della decisione quanto alla valutazione delle prov e circa l e dedotte cause di nullità/annullabilità del contratto attraverso un'irricevibile richiesta di rilettura d ell ’istruttoria scrutinat a da i giudici del merito. Inoltre, il motivo non si confront a con la ratio decidendi principale posta a sostegno del diniego dell'invocata invalidità del negozio, e cioè per la già sopra ricordata mancanza d i prova per essere i capitoli di prova articolati del tutto generici, per cui non consentivano un positivo giudizio di ammissibilità e di rilevanza delle circostanze formulate, valutazione quest’ultima neanche puntualmente criticata; - con il decimo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla quantificazione del danno. Ad avviso della Zanella, infatti, il professionista a seguito del recesso, avrebbe potuto conseguire guadagni sostitutivi, assumendo nuovi incarichi, per cui sarebbe incontestabile che venuto meno siffatto impegno, il tempo da dedicare allo stesso poteva essere riservato ad altre attività con conseguente ridimensionamento del pregiudizio economico asseritamente subito. Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per assoluta mancanza dei motivi che hanno portato la Corte Veneta a non pronunciarsi e in ogni caso a non condividere il motivo di appello relativo alla quantificazione del danno in favore del Lenzi. Gli ultimi due motivi – da trattare unitariamente in q uanto attengono alla medesima questione del danno, seppure sotto diverse prospettive – sono manifestamente infondati alla luce delle considerazioni svolte con riferimento ai motivi da cinque a otto, lamentando nella sostanza la società che il giudice del gravame non abbia fatto ricorso all’art. 1227, comma 2 c.c . nel quantificare il danno, seppure devoluta la questione in appello, senza considerare che la disciplina de l fatto colposo del danneggiato trova applica zione solo nelle fattispecie in cui venga in considerazione un risarcimento del danno e non nelle obbligazioni restitutorie conseguenti alla declaratoria di risoluzione contrattuale. Inoltre, facendo applicazione nella fattispecie, d’un principio consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende d are continuità, non può essere qualificato fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o eliminare il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., la circostanza che il Lenzi avrebbe potuto comunque svolgere la propria attività in altro studio per un maggiore guadagno, in quanto si tratta di disciplina che costituisce applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, di cui all'art.1175 c.c., onde impone sì al creditore, una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento pregiudizievole, ma non fino al punto da pretendere attività chegravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l a obbligatoria ricerca di altro ambulatorio(fermo restando che l'accertamen to della condotta tenuta dal creditore e l'accertamento della gravosità per il medesimo di quella omessa è compito riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità). In sostanza, la legge vuole «solo evitare, con tale disposizione, che il debitore medesimo sia costretto a pagare dei danni evitabili dal creditore», in collegamento sistematico con l'art.1223 c.c.(Cass. n. 20684 del 2009 ) . Né la pronuncia sul danno può ritenersi integrare una violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che a tale titolo è stata liquidata una somma corrispondente al compenso pattuito per tutto il periodo di efficacia del contratto, e dunque ponendo al fondo la stessa previsione delle parti. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigettati i restanti, con cassazione della sentenza nei limiti dei motivi accolti e, non occorrendo ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c .p.c. , con la liquidazione delle spese di lite dei gradi di merito in favore della Zanella tenendo conto del valore unitario dei compensi riconosciuti che si ottengono dal quinto liquidato. Esse vanno dunque liquidate, tenuto conto di quanto sopra esposto – sulla base della quota del 50% del compenso riconosciuto all’unico difensore- come segue: a) per il primo grado di giudizio, con la condanna del Lenzial pagamento delle spese processualiin favore della Zanella nella misura di euro 5.500,00 (euro 2.200,00 x 5 =11.000,00: 2) , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; b) per il secondo grado di giudizio, con la condanna sempre del Lenzi al pagamento delle spese processuali in favore d ella Zanella nella misura di euro 4.000,00 (euro 1.600,00 x 5 =8.000,00: 2), oltre alle spese forfetarienella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Le spese di legittimità vengono interamente compensate, in ragione della mera riforma parziale del capo decisorio afferente alle spese processuali e del rigetto di tutte le altre censure, fra il Lenzi e la Zanella, mentre seguono la soccombenza fra il Lenzi e la [OSCURATO:SOCIETA]e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo nei limiti dicui in motivazione,rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata ai sensi dei motivi accolti e, decidendo nelmerito, liquida le spese di lite come segue: a) per il primo grado di giudizio, condanna il Lenzi al pagamento delle speseprocessuali in favore della Zanella nella misura complessiva di euro 5. 5 00,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%e agli accessori di legge; b) per il secondo grado di giudizio, condanna il Lenzi al pagamento delle speseprocessuali in favore della Zanella nella misura complessiva di euro 4.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%e agli accessori di legge; compensa per intero le spese del giudizio di legittimità fra il Lenzi e la Zanella; condanna la [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del Lenzi che vengono liquidate in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie