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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42015/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di iouini [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con motivazione in fatto logica e completa, pertanto insindacabile in sede di legittimità, ha mostrato di condividere la prognosi favorevole di recidiva del ricorrente in ragione delle plurime denunce a carico, dell'assenza di occupazione e di stabile dimora; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di iouini [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con motivazione in fatto logica e completa, pertanto insindacabile in sede di legittimità, ha mostrato di condividere la prognosi favorevole di recidiva del ricorrente in ragione delle plurime denunce a carico, dell'assenza di occupazione e di stabile dimora; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09
Sentenza Cassazione n. 42015/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris