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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12618/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 20 ottobre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di furto tentato e consumato descritti in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione di alcuni dei delitti consumati in delitti tentati; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis per le ipotesi di tentato furto.

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale risponde del delitto di furto consumato chi abbia, come nel caso di specie, già conseguito l'autonoma disponibilità dei beni; Considerato che la motivazione relativa al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. facendo anche riferimento alla non occasionalità dei fatti è priva di manifesti vizi logici; a ciò si aggiunga che l'unico delitto tentato è pluriaggravato e non consente pertanto, per i limiti di pena, l'invocato istituto; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini _s e 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 20 ottobre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di furto tentato e consumato descritti in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione di alcuni dei delitti consumati in delitti tentati; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis per le ipotesi di tentato furto. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale risponde del delitto di furto consumato chi abbia, come nel caso di specie, già conseguito l'autonoma disponibilità dei beni; Considerato che la motivazione relativa al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. facendo anche riferimento alla non occasionalità dei fatti è priva di manifesti vizi logici; a ciò si aggiunga che l'unico delitto tentato è pluriaggravato e non consente pertanto, per i limiti di pena, l'invocato istituto; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini _s e 1
Sentenza Cassazione n. 12618/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris