CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38082/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato in un esercizio commerciale di un salvadanaio contenente le mance del personale. Rilevato che, nel motivo unico di ricorso proposto, la difesa lamenta violazione o erronea applicazione degli artt. 120 cod. pen., 336, 337 e 529, comma 2, cod. proc. pen. Considerato che la ragione di doglianza è riproduttiva di profili di censura già validamente considerati e disattesi dalla Corte di merito. Considerato che, secondo consolidato orientamento di legittimità, è titolato a sporgere querela il soggetto che si trovi in una posizione di detenzione qualificata in rapporto ai beni sottratti (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01:"Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela"). Ritenuto che il socio della società intestataria del bar presso cui è avvenuta la sottrazione (qualificatosi tale nell'atto) era legittimato a sporgere querela, come correttamente argomentato dalla Corte di merito alla luce dell'orientamento richiamato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell