CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 39459/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2021 l Giudice dell'udienza •refi-minare il Tribunale di Lodi ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, sospesa, di anni uno mesi sei e giorni venti di reclusione, con la confisca del profitto del reato pari ad euro 144.257,21, per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 10 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente all'anno di imposta 2016. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato, dolendosi del mancato rilievo di costituzionalità, che in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti l'oggetto del patteggiamento doveva ritenersi esteso anche alle pene accessorie. In particolare, non poteva lasciarsi alla piena e libera determinazione del Giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, la cui quantificazione non era stata spiegata dal Tribunale. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata verificazione delle condizioni per giungere a pronuncia a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., laddove al giudice era richiesta una partecipazione non meramente formale al procedimento. Tanto più che in sede di richiesta di consenso per il patteggiamento era stata contestata la valenza indiziaria e probatoria degli atti di indagine. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha contestato la violazione dell'obbligo motivazionale in tema di confisca obbligatoria. In specie era stata invece puramente e semplicemente disposta la confisca di una somma pari ad euro 144.257,21, ovvero della somma in tesi evasa, ravvisando come obbligatoria stricto sensu l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, né vi era stato alcun sequestro finalizzato alla confisca. Né, infine, il Tribunale aveva esplicitato le ragioni in forza delle quali sarebbe stata obbligatoria la confisca nei riguardi dell'imputato, impossibilitato a difendersi in sede accertativa. 2.4. Col quarto motivo infine vi è doglianza circa il non spiegato percorso argomentativo che aveva condotto a tale determinazione della somma indicata quale oggetto di confisca, disancorata rispetto alle risultanze documentali di causa, nonostante la congruità della pena siccome fissata e la sospensione della medesima. Né gli avvisi di accertamento avevano esplicitato le corrette modalità di calcolo dell'imposta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo profilo di censura, ed anche a prescindere dal rilievo che la confisca è misura di sicurezza oppure ha natura sanzionatoria (quanto alla confisca cd. di valore) e non pena accessoria, è nozione comune che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - trattandosi di ragionevoli scelte discrezionali del legislatore - è equiparata ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti che non siano quelli espressamente previsti dall'art. 445, comma primo cod. proc. pen., presupponendo evidentemente un contenuto di accertamento nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 14063 del 15/03/2005, Azzoni, Rv. 231775). Ciò posto, per un verso l'applicazione della confisca riguarda anzitutto un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (cfr. Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Cabiddu, Rv. 275059), e d'altro canto l'applicazione della confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato è obbligatoriamente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall'art. 10 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 anche per le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen.. 3.2. In ordine al secondo motivo di censura, deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Invero, la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita appunto l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono alle richiamate specifiche ipotesi di violazione di legge. 3.2.1. Ciò posto, il ricorrente si è doluto della mancata pronuncia a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. per insussistenza del reato. Il giudice, peraltro, nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; cfr. altresì Sez. 2, n. 5875 del 19/12/2018, dep. 2019, Chtibi e altro, non mass.; cfr. altresì Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; da ult. Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Vi è appunto (v. supra) delimitazione dell'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati. 3.2.2. Al riguardo, infatti, è stato così già osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, già citt.). Tant'è che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis cit. in relazione agli artt. 2, 24 e 11 Cost., in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla norma trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Settembre, Rv. 281182). 3.3. In ordine al terzo motivo di censura, ed in relazione all'obbligo motivazionale, il ricorrente ha invocato il principio contenuto in Sez. 6, n. 39424 del 14/07/2017, Reffas, non mass., secondo cui la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Musaku, Rv. 260879; principio ribadito da Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358). Va da sé che trattasi di ipotesi palesemente differente, dal momento che in specie è stata disposta la confisca, obbligatoria a norma dell'art. 12-bis cit., del profitto del reato siccome contestato e in ordine al quale le parti hanno raggiunto l'accordo formalizzato nei termini di cui alla sentenza impugnata. Per quanto poi riguarda le ulteriori ragioni di doglianza ivi indicate, non è invero in discussione l'ammissibilità, in generale, dell'adozione del provvedimento di confisca anche quando non vi è stato precedente provvedimento di sequestro, poiché nessuna disposizione attribuisce alla misura cautelare una funzione di presupposto indispensabile per l'emissione del provvedimento ablatorio (così Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269346). La sentenza si è quindi limitata ad applicare la previsione di legge (quanto all'inammissibilità di motivi relativi all'applicazione dell'art. 129 cit., v. supra). 3.4. In relazione infine al quarto motivo di impugnazione, e ferme restando (e osservazioni che precedono circa i limiti di ricorribilità della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti e i contenuti dell'accertamento di cui alla sentenza di patteggiamento, la determinazione della somma per la quale è stata disposta confisca corrisponde aritmeticamente, come da espressa indicazione del Tribunale, all'ammontare delle imposte evase relativamente all'anno 2016 per Ires ed Iva, di cui al capo 2) di contestazione. Tant'è che comunque il Giudice ha dato conto che risultava la commissione del reato, atteso che l'odierno ricorrente, nella richiamata qualità, era stato oggetto di accertamento, dal quale era emersa la commissione delle violazioni finanziarie di cui all'imputazione, in relazione alla quale il ricorrente ha, per altro, patteggiato. Ogni ulteriore eventuale questione è così infine devoluta alla competente sede esecutiva. 3.5. In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma