CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16326/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroPoste [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, Roma, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrente – ricorrente incidentalenonchéTarterini Davide.intimatoavverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 329/2024 pubblicatain data 15/10/2024, n. r.g. 296/2023.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno21/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del SostitutoNumero registro generale 8290/2025Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 16326/2026Data pubblicazione 26/05/2026Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.1.- [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], era statosomministrato presso [OSCURATO:PERSONA] spa in virtù di contratti a tempodeterminato negli anni dal 2018 al 2021. Assumeva di non aver percepito ilpremio di produzione, invece a lui dovuto in virtù del principio di parità ditrattamento economico fra i lavoratori somministrati e i dipendentidell’utilizzatrice, previsto dall’art. 35 d.lgs. n. 81/2015.Pertanto adìva il Tribunale di Ancona per ottenere la condanna in solido diAdecco Italia [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] spa (nelle rispettive qualità di datrice dilavoro e somministratrice di manodopera, da un lato, utilizzatrice, dall’altro)al pagamento della complessiva somma di euro 3.866,81.2.- Costituitosi il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] spa contestava lafondatezza della domanda ed in ogni caso chiedeva, in via di rivalsa, lacondanna della somministratrice a tenerla indenne da quanto fosse stata inipotesi condannata a pagare al ricorrente.[OSCURATO:SOCIETA], inizialmente dichiarata contumace, si costituivatardivamente in giudizio e da un lato contestava la fondatezza della domandadel ricorrente, dall’altro avanzava domanda di manleva/regresso nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] spa, sostenendo che l’adesione di [OSCURATO:PERSONA] spa adaccordi collettivi aziendali difformi dall’art. 35 d.lgs. n. 81/2015, qualorainterpretato come consacrante il diritto al premio di produzione pure in capoai lavoratori somministrati, radicava un’autonoma ed esclusiva responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] spa rispetto alla pretesa del Tarterini.3.- Il Tribunale accoglieva sia la domanda del ricorrente, sia quella dirivalsa di [OSCURATO:PERSONA] spa.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame principale interposto da [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarava inammissibilequello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è pacifico il profilo fattuale della vicenda, ossia l’utilizzazionedell’originario ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] spa secondo modalità eNumero registro generale 8290/2025Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 16326/2026Data pubblicazione 26/05/2026caratteristiche che, a parità di mansioni assegnate e nell’arco temporaleconsiderato, in nulla hanno differenziato la prestazione del primo daquelle dei dipendenti della seconda;b) l’art. 35, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 stabilisce la regola generale dellaparità di trattamento economico “complessivo” dei lavoratorisomministrati rispetto a quello goduto, a parità di mansioni, daidipendenti dell’utilizzatrice;c) il terzo comma, laddove demanda alla contrattazione collettiva didefinire “modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delleerogazioni economiche correlate ai risultati” va inteso pur sempre nelrispetto della regola generale, sicché alle parti sociali è demandato soloil compito di stabilire attraverso quali regole attuare quel precettogenerale di parità di trattamento economico complessivo;d) in quest’ottica la norma va intesa come disposizione intesa a consentiredi graduare e di adattare le misure economiche incentivanti allecaratteristiche del lavoro in somministrazione, in relazione al concretoapporto dei lavoratori somministrati ai risultati produttivi aziendali, nondiversamente da quanto lo stesso decreto legislativo in termini generalistabilisce per i lavoratori a tempo parziale (art. 7) e per quelli a tempodeterminato (art. 25);e) inoltre l’art. 30 del CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro,applicato da [OSCURATO:SOCIETA] ai propri dipendenti, stabilisce che ailavoratori è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hannodiritto i dipendenti dell’utilizzatrice inquadrati nello stesso livello,secondo la contrattazione collettiva applicata da quest’ultima (co. 1);stabilisce altresì che “in coerenza con il principio di parità ditrattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dallacontrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatore sono corrispostiai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmenteal lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordistessi …” (co. 8);f) trattasi di clausola collettiva pienamente conforme al dettato legislativo(art. 35 d.lgs. n. 81/2015), senza possibilità di dubbi;Numero registro generale 8290/2025Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 16326/2026Data pubblicazione 26/05/2026g) dunque, sul piano dell’an unica condizione è che la contrattazionecollettiva applicata presso l’utilizzatore preveda il premio di risultato infavore dei dipendenti di quest’ultimo; sul piano del quantum opera ilcriterio di proporzionalità e su quello del quomodo il criterio dideterminazione della misura di tale emolumento;h) non può sostenersi che l’an del diritto dipenda dal fatto che il CCNL,applicato dall’utilizzatrice, contenga una statuizione espressa dispettanza del premio di produzione anche ai lavoratori somministrati,in quanto nel silenzio delle parti sociali tale previsione deve ritenersisottintesa, pena la violazione dell’art. 35 d.lgs. n. 81/2015;i) sebbene, dunque, il premio di produzione sia istituto di origineesclusivamente contrattuale, il principio di parità di trattamentoeconomico complessivo discende direttamente dalla fonte normativa;j) resta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di contemplarein favore dei lavoratori somministrati misure alternative e sostitutive ditali emolumenti, purché tali misure garantiscano nella sostanza ilrisultato finale inderogabilmente voluto dal legislatore;k) nel caso di specie le originarie resistenti nulla hanno allegato alriguardo;l) dunque resta il dato di fatto pacifico, per cui i lavoratori somministratihanno contribuito allo stesso modo dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] spaagli incrementi produttivi aziendali di questa utilizzatrice;m) risulta altresì che [OSCURATO:PERSONA] spa abbia espressamente riconosciutol’erogazione dei premi di produzione o di risultato ai propri dipendenti;n) è irrilevante il fatto che il lavoratore non abbia impugnato le clausoledegli accordi collettivi del 2019 e del 2020, sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], in quanto contrarie al principio della parità di trattamento, poichéla legge e la contrattazione collettiva applicata da [OSCURATO:SOCIETA] al propriodipendente costituiscono titolo sufficiente al riconoscimento del dirittosoggettivo azionato;o) nello stesso contratto individuale di lavoro a termine del 24/10/2018,al punto 8, è previsto che il trattamento economico sarebbe statoerogato solo da [OSCURATO:SOCIETA] (e non dall’utilizzatrice) ed in misura “noninferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore a parità diNumero registro generale 8290/2025Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 16326/2026Data pubblicazione 26/05/2026mansioni svolte. I premi di produzione o di risultato previsti dallacontrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatore sono corrispostiin costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo itempi e le modalità previsti dagli accordi stessi ed in ogni caso in basea quanto stabilito dall’art. 30, co. 8 del CCNL ApL”;p) infondato è altresì il motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA] avverso il capo disentenza che ha accolto la domanda di regresso formulata da [OSCURATO:SOCIETA];q) in tal senso dispone infatti l’art. 35, co. 2, d.lgs. n. 81/2015, cheprevede una solidarietà fra somministratore ed utilizzatore verso ildipendente del primo, ma pure un diritto di rivalsa dell’utilizzatore neiconfronti del somministratore di quanto fosse tenuto poi a pagare aldipendente di quest’ultimo;r) va infatti considerato che in via di principio unico datore di lavoro dellavoratore somministrato è l’impresa di somministrazione, unica quindiobbligata a pagare la retribuzione;s) è solo il legislatore che, per rafforzare la tutela del credito del lavoratoresomministrato, prevede la solidarietà passiva fra somministratore(datore di lavoro) e utilizzatore, fermo restando che il peso economicodel debito datoriale deve restare integralmente a carico delsomministratore, al quale l’utilizzatore ha già versato il corrispettivo delcontratto commerciale.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un motivo.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta ha propostoricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.7.- [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.8.- Il P.G. ha chiesto rimettersi il ricorso in pubblica udienza per accogliereil ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale e respingere ilsecondo.9.- Le parti costituite hanno depositato memoria.10.- Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienza.11.- Il P.G. ha ridepositato la sua memoria.Numero registro generale 8290/2025Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 16326/2026Data pubblicazione 26/05/202612.- La controricorrente ha depositato nuova memoria per l’odiernapubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 5 direttiva2008/104/CE, 33 e 35 d.lgs. n. 81/2015 e 30, co. 8, CCNL 15/10/2019 peravere la Corte territoriale erroneamente interpretato tali norme ed omesso diconsiderare che in tanto l’utilizzatore ha diritto di regresso verso ilsomministratore in quanto abbia integralmente versato a quest’ultimo l’interocosto del dipendente somministrato, circostanza nella specie insussistente.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.L’interpretazione delle norme di diritto propugnata nel ricorso percassazione (ma non nei precedenti gradi di giudizio) dalla società ricorrente èquella fatta propria dalla Corte territoriale in termini di principio di parità ditrattamento avente natura inderogabile. Sul punto, dunque, manca l’interessea ricorrere, inteso come interesse ad ottenere da questa Corte di legittimitàuna interpretazione delle norme giuridiche “diversa” da quella fatta propriadai Giudici d’appello.In secondo luogo, la circostanza di fatto dedotta in ricorso, secondo cuiessa ricorrente non avrebbe erogato le somme richieste dal suo dipendentenon perché le avesse trattenute, ma perché non le sarebbero mai stateversate da [OSCURATO:PERSONA] spa come dovuto (v. ricorso per cassazione, p. 7,secondo capoverso), è del tutto nuova e come tale inammissibile, richiedendoaccertamenti di fatto interdetti in sede di legittimità.In terzo luogo, l’ulteriore tesi interpretativa formulata dalla ricorrente –secondo cui in tanto sussiste il diritto di rivalsa dell’utilizzatore (previstodall’art. 35, co. 2, d.lgs. n. 81/2015) in quanto questi abbia pagatointegralmente il costo del dipendente al somministratore, ai sensi dell’art. 33,co. 2, d.lgs. n. 81 cit. – è infondata. Infatti, il “diritto di rivalsa” è previsto dallegislatore (art. 35, co. 2, d.lgs. n. 81 cit.) senza alcuna condizione e sigiustifica con il fatto che soltanto il somministratore è obbligato interamenteal pagamento del trattamento economico dei propri dipendenti, pur se leprestazioni lavorative siano state rese presso l’utilizzatore (l’unica eccezioneNumero registro generale 8290/2025Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 16326/2026Data pubblicazione 26/05/2026è l’adibizione del lavoratore somministrato, disposta dall’utilizzatore, amansioni superiori senza avviso al somministratore, fattispecie previstadall’art. 35, co. 5, d.lgs. n. 81 cit., ma non ricorrente nel caso in esame).Quindi, nei confronti del lavoratore dipendente del somministratore, il pesoeconomico del debito retributivo grava interamente sul somministratore, inquanto datore di lavoro, che è parte del contratto e del rapporto di lavoro,rispetto al quale l’utilizzatore rimane terzo estraneo. Per tale ragione in favoredi quest’ultimo è previsto il “diritto di rivalsa”.In questa prospettiva, da un lato la solidarietà passiva fra somministratoreed utilizzatore è prevista dall’art. 35, co. 2, d.lgs. n. 81 cit. solo per rafforzarela garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) del dipendente delsomministratore; dall’altro, qualora a seguito di condanna solidale sia statocostretto a pagare, l’utilizzatore – terzo rispetto al rapporto di lavoro – avràdiritto di recuperare integralmente quanto pagato mediante appunto la“rivalsa” verso il somministratore, sul quale deve gravare il peso economicodi quel debito verso il proprio dipendente. Tali vicende attengonoesclusivamente al rapporto di lavoro, che vede come parti da un lato illavoratore e dall’altro l’impresa di somministrazione.Del tutto distinte sono le vicende che invece attengono al distinto contrattoe al rapporto commerciale fra somministratore ed utilizzatore, nell’ambito delquale, per realizzare lo scopo di lucro, il corrispettivo pattuito per il “servizio”della somministrazione di manodopera è certamente superiore rispetto alcosto complessivo che il somministratore deve sopportare nei confronti deipropri dipendenti per erogare il servizio cui si è obbligato verso l’utilizzatore.Nell’ambito di questo rapporto commerciale fra le imprese(somministratore, da un lato, e utilizzatore, dall’altro) è certo possibile chel’utilizzatore sia in parte inadempiente rispetto agli obblighi che gli incombonoanche ai sensi dell’art. 33, co. 2, d.lgs. n. 81 cit. Ma tale inadempimento potràsemmai fondare un’eccezione di compensazione di tale credito (attinente alcorrispettivo del contratto commerciale di somministrazione), che ilsomministratore potrà sollevare ed opporre pure, in ipotesi, per estinguere ilcredito di “rivalsa” dell’utilizzatore attinente al rapporto di lavoro. Tuttavia,nel caso in esame non risulta che [OSCURATO:SOCIETA] abbia sollevato taleeccezione nei gradi di merito – essendosi anzi costituita tardivamente nelNumero registro generale 8290/2025Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 16326/2026Data pubblicazione 26/05/2026giudizio di primo grado, con tutte le preclusioni e le decadenze di cui all’art.416 c.p.c. – sicché non può ora sollevarla in sede di legittimità, sia per novità,sia per tardività. In ogni caso si tratta di un’eccezione di merito, la cuivalutazione richiederebbe un accertamento di fatto circa il prospettatoinadempimento di [OSCURATO:PERSONA] spa rispetto all’obbligo di pagare ilcorrispettivo cui era obbligata in virtù del contratto commerciale ed è dunqueinterdetta a questa Corte. In ogni caso resta dubbia la possibilità per il giudicesia di individuare e distinguere, nell’ambito di quel corrispettivo, la quotadestinata a “restituire” al somministratore (ex art. 33, co. 2, d.lgs. n.81/2015) tutti i costi da lui sopportati per fornire la manodopera cui si èobbligato, dalla quota destinata a rappresentare il suo “guadagno” netto; siadi sindacare la convenienza economica del corrispettivo pattuito nel contrattocommerciale di somministrazione, profilo che appartiene alla liberadeterminazione e valutazione di opportunità economica dei contraenti (artt.41 Cost. e 1322 c.c.), rispetto a cui sono in via di principio irrilevanti eventualierrori di calcolo da parte del somministratore (salva l’applicabilità dell’art.1430 c.c.). Tale questione non viene affrontata funditus da questa Corte,perché non rilevante ai fini della decisione.Inoltre va considerato che l’eccezione di inadempimento, inerente alrapporto commerciale fra le imprese, sarebbe idonea a paralizzare nel meritola domanda di rivalsa proposta dall’utilizzatore, ma comunquepresupporrebbe la fondatezza, in diritto, di tale domanda, ossia postula chel’utilizzatrice avrebbe pur sempre titolo per agire in “rivalsa” contro lasomministratrice. Dunque neppure la configurabilità di tale eccezione sarebbeutile alla tesi interpretativa di [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui l’utilizzatriceavrebbe diritto di rivalsa solo laddove avesse già pagato (e dimostrasse diaver già pagato) quella stessa voce retributiva alla somministratrice.Infondate sono poi le censure svolte dalla ricorrente in relazioneall’interpretazione e alla possibile rilevanza dell’art. 30, co. 8, CCNL per lesocietà di somministrazione. E’ infatti errato il presupposto da cui muove laricorrente, ossia che la fonte legale, interpretata nel senso fatto proprio dallaCorte territoriale, abbia reso vana l’attività della contrattazione collettiva.L’art. 35, co. 3, d.lgs. n. 81 cit. testualmente rinvia alla “fonte” negoziale,e precisamente ai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, la fissazione eNumero registro generale 8290/2025Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 16326/2026Data pubblicazione 26/05/2026la regolazione delle “modalità” e dei “criteri” di determinazione delleerogazioni economiche correlate ai risultati. Questa delega si spiega proprioin considerazione della somministrazione come una delle forme di lavoro“flessibile”, sicché – ad esempio – la verifica del risultato, ai finidell’erogazione del premio, potrebbe avvenire in un tempo in cui lasomministrazione di manodopera è cessata. Ma non per questa circostanzasarebbe possibile negare quella voce incentivante, laddove quel risultatoproduttivo fosse la conseguenza di prestazioni lavorative rese anche dallavoratore somministrato durante la somministrazione. Ne consegue che èproprio per casi come questo e altri analoghi che la contrattazione collettivaha facoltà e “competenza” a stabilire e regolare convenzionalmente lemodalità di calcolo e di riconoscimento della misura del premio,proporzionalmente all’efficacia causale riconoscibile alla prestazione resa dallavoratore somministrato.Come risulta dall’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, questadelega non è stata esercitata dalla contrattazione collettiva nazionale di [OSCURATO:SOCIETA], quale utilizzatrice. Tuttavia, come già affermato dai Giudicid’appello (v. sentenza impugnata, p. 6, pen. cpv.), da questa “inerzia” non èpossibile affatto desumere l’esclusione del diritto al premio di risultato per ilavoratori somministrati. Questa conclusione, infatti, sarebbe in evidente e“frontale” contrasto con il principio della parità di trattamento “complessivo”posto dalla norma primaria (art. 35, co. 1, d.lgs. n. 81 cit.) in modoinderogabile.Quanto agli ulteriori accordi sindacali firmati da [OSCURATO:PERSONA] spa neglianni 2019 e 2020 (v. sentenza impugnata, p. 7, ult.cpv.), la loro contrarietàalla norma inderogabile ne determina la nullità in parte qua e, quindi,l’inefficacia e, come ulteriore conseguenza, l’irrilevanza ai fini della decisionedi merito, in quanto non idonei a pregiudicare il diritto vantato dal lavoratoresomministrato, espressamente previsto dal contratto collettivo per idipendenti delle imprese di somministrazione. In tal senso è corretta econforme a diritto la considerazione dei Giudici d’appello, secondo cui è in talmodo superabile “la questione della necessità che il ricorrente impugnasse leclausole degli accordi collettivi del 2019 e del 2020 sottoscritti da [OSCURATO:SOCIETA], in quanto contrarie al principio di parità di trattamento, dal momentoNumero registro generale 8290/2025Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 16326/2026Data pubblicazione 26/05/2026che le disposizioni di Legge e della [OSCURATO:PERSONA] applicata daAdecco S.p.a. al proprio dipendente costituiscono titolo sufficiente alriconoscimento del diritto soggettivo azionato” (v. sentenza impugnata, p. 7,ult.cpv., penult. periodo).RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente incidentale lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 334c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto e dichiarato inammissibilel’appello incidentale proposto da essa società.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente incidentale lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt.35, co. 1 e 3, d.lgs. n. 81/2015, 2, co. 1, lett. a-ter), d.lgs. n. 276/2003, 69CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 23/06/2021, 1362 ss. c.c. per averela Corte territoriale accolto la domanda del lavoratore ritenendo altresì nonallegate né dedotte (né dall’utilizzatrice, né dalla somministratrice) “misureeconomiche alternative ai premi di produzione e sostitutive degli stessi infavore dei lavoratori somministrati”.Entrambi i motivi del ricorso incidentale condizionato restano assorbiti dalrigetto di quello principale: il mancato avveramento della condizione (id estaccoglimento del ricorso principale) esonera questa Corte dal dovere dipronunzia.4.- La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione dellespese del presente giudizio fra somministratore ed utilizzatore, mentre nullava disposto nei confronti del lavoratore, rimasto intimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentalecondizionato; compensa le spese del giudizio di legittimità fra ricorrenteprincipale e ricorrente incidentale.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quelloper il ricorso principale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data21/04/2026.Numero registro generale 8290/2025Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 16326/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]