CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13537/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, ZitielloDonato, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 5695/2018 depositata il 11/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n. TF7030303069,notificato il 3 ottobre 2012 dall’Agenzia delle Entrate – DirezioneNumero registro generale 1439/2019Numero sezionale 2679/2026Numero di raccolta generale 13537/2026Data pubblicazione 10/05/2026Provinciale di Caserta alla società [OSCURATO:SOCIETA]., relativo all’anno d’imposta2007 e fondato su un processo verbale di constatazione del 18 aprile2008. L’Ufficio contestava costi ritenuti indeducibili per complessivi euro892.526,00, indebite detrazioni IVA per euro 178.505,20 e accertava unmaggior reddito d’impresa pari a euro 972.988,00.La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Caserta, lamentando l’incompetenza della DirezioneRegionale a svolgere la verifica, la violazione dell’art. 7 della leggen. 212/2000, la carenza di motivazione e l’insussistenza del redditoaccertato; eccepiva, inoltre, che gli stessi rilievi erano già stati mossi perl’anno d’imposta 2006, determinando una duplicazione di recuperi. LaCommissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva integralmente ilricorso con sentenza n. 551/05/2013.L’Agenzia proponeva appello e la [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, con sentenza n. 7752/48/15, riformava la decisione, ritenendolegittime sia le attività di verifica della [OSCURATO:PERSONA] sia lamotivazione dell’avviso, e confermando la pretesa fiscale nel merito.La società contribuente proponeva ricorso per cassazione. Con ordinanzan. 14363/2017 la Corte rigettava il primo motivo, inerente alla violazionedell’art. 7 dello Statuto del contribuente e all’incompetenza dei verificatori,ma accoglieva il secondo, rilevando che la CTR non aveva esaminato lequestioni di merito relative all’inerenza dei costi, all’asserita duplicazionedei recuperi tra il 2006 e il 2007 e alla pretesa insussistenza della ripresa.La sentenza veniva quindi cassata con rinvio.In sede di rinvio, [OSCURATO:SOCIETA]. riassumeva il giudizio riproponendo leoriginarie doglianze, con particolare riguardo alla duplicazione degli avvisie alla mancata considerazione delle prove documentali sull’inerenza deicosti. L’Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo l’asserita violazionedell’art. 63 del D.lgs. 546/1992 e sostenendo l’inammissibilità dellariproposizione di questioni già rigettate dalla Corte di cassazione.Numero registro generale 1439/2019Numero sezionale 2679/2026Numero di raccolta generale 13537/2026Data pubblicazione 10/05/2026La CTR, con sentenza n. 5695/10/2018 (successivamente oggetto diistanza di correzione per errori materiali), rigettava il ricorso inriassunzione, confermando l’avviso sotto il profilo sostanziale e ritenendonon fornita la prova dell’inerenza e della competenza dei costi, disponendola compensazione delle spese.Avverso tale sentenza sono stati proposti due ricorsi per cassazione: ilprimo da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., che ha articolato un unicomotivo per violazione dell’art.360, primo comma, n.5 c.p.c., per omessoesame di fatti decisivi, con particolare riguardo alla dedotta duplicazione diavvisi e alla motivazione apparente sul tema dell’inerenza; taleimpugnazione costituisce il ricorso principale. Con separato atto l’Agenziadelle Entrate ha proposto ricorso, da qualificarsi quale ricorso incidentale,articolato in un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società ricorrentecensura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,relativo alla dedotta duplicazione degli avvisi di accertamento tra gli anni2006 e 2007, nonché alla correlata affermazione contenuta nell'avvisosecondo cui la sanzione relativa all’anno 2007 sarebbe pari a zero perchégià irrogata per l’anno precedente. La ricorrente lamenta altresì lamotivazione meramente apparente della sentenza impugnata, che nonavrebbe esaminato le prove prodotte circa l’inerenza e la competenza deicosti, né il presunto riconoscimento da parte dell’Ufficio dell’errore diduplicazione, come emergerebbe dal verbale del 15 febbraio 2013. Lasocietà deduce che la CTR avrebbe affermato in modo apodittico lamancata prova dell’inerenza, senza confrontarsi con le circostanze di fattodedotte e documentate, incorrendo dunque nel vizio di omesso esame e diNumero registro generale 1439/2019Numero sezionale 2679/2026Numero di raccolta generale 13537/2026Data pubblicazione 10/05/2026motivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. edell’art. 111, comma 6, Cost.Il motivo è infondato.La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] contiene unamotivazione compiuta e intellegibile, idonea a rendere percepibili le ragionidella decisione adottata. La CTR affronta anzitutto il profilo processualerelativo alla pretesa violazione dell’art. 63 del d.lgs. 546/1992,escludendola sulla base di un accertamento puntuale: il giudice, infatti,evidenzia che «avendo il ricorrente regolarmente depositato, unitamenteal fascicolo della costituzione, copia autentica della ordinanza della Cortedi Cassazione, alcuna violazione può dirsi verificata». Tale passaggiodimostra come la CTR abbia esaminato la censura e l’abbia rigettata sullabase di un riscontro documentale, anziché mediante formule apodittiche ostereotipate.La motivazione prosegue quindi con una ricostruzione del quadroprobatorio emergente dal processo verbale di constatazione. La CTRespone nel dettaglio come l’accertamento si fondasse «su fatti constatatiin sede di processo verbale di constatazione all’esito del quale era emersal’irregolare tenuta delle scritture contabili in violazione del dispostocontenuto negli artt. 14 e ss. del d.lgs. 546/1992». Il giudice ricorda poiche «dalla riconciliazione delle fatture passive con le relative registrazioni,la società aveva riportato in contabilità per l’anno 2007 fatture inerenticosti indeducibili per l’ammontare complessivo di euro 892.526,00 ed IVAnon detraibile per euro 178.505,20».La sentenza non si limita a riportare tali circostanze, ma svolgeun’effettiva valutazione critica delle risultanze istruttorie. Con riguardo alleforniture della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la CTR evidenzia che «nonerano state rinvenute le fatture benché contabilizzate come “fatture daricevere”, con imponibili imputati al 2007», traendone la conclusione chetali costi difettassero dei requisiti di certezza, inerenza e competenza.Numero registro generale 1439/2019Numero sezionale 2679/2026Numero di raccolta generale 13537/2026Data pubblicazione 10/05/2026Analoghe considerazioni vengono sviluppate per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perla quale «non si riscontrava alcuna delle fatture registrate nell’anno2007».Viene poi approfondito l’esame delle operazioni riferibili alla Co.Ge.Cast. diCastaldo Giovanni. La CTR ricostruisce come «i documenti di trasportoallegati alle fatture fossero risultati privi di data di emissione e di ritiromerce false», e che il fornitore avesse presentato «modello Unico senzaquadri IVA ed IRAP, effettuando versamenti solo per importi irrilevanti». Aciò aggiunge la circostanza che erano stati emessi dodici assegni, «di cuisolo tre incassati», elemento che il giudice connette alla presunzione diinesistenza delle operazioni.Tutte queste valutazioni sono inserite in un quadro normativo egiurisprudenziale chiaro: la CTR richiama infatti l’orientamento della Cortedi cassazione secondo cui, in tema di accertamento delle imposte suiredditi, «spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza edell’inerenza dei componenti negativi del reddito», e che non è sufficientela mera contabilizzazione della spesa, occorrendo una documentazioneidonea a dimostrarne natura e funzione economica.Muovendo da tali premesse, il giudice d’appello giunge alla conclusioneche la contribuente non abbia fornito alcun elemento idoneo a confutare lerisultanze del PVC: la CTR afferma espressamente che la società «non hafornito la prova dell’inerenza e della competenza dei costi», e chel’indebita detrazione di costi indeducibili per operazioni inesistenti eraconfermata dall’insieme delle circostanze acquisite.Il percorso motivazionale della sentenza è dunque sufficientementecompleto: il giudice individua le fonti del proprio convincimento, valutacriticamente il materiale probatorio e formula una conclusione logicamentecoerente, dando conto tanto degli elementi raccolti dall’Amministrazionequanto della mancata prova contraria da parte della contribuente.Numero registro generale 1439/2019Numero sezionale 2679/2026Numero di raccolta generale 13537/2026Data pubblicazione 10/05/2026Tale assetto motivazionale è idoneo a disattendere il motivo del ricorsoprincipale, che muove dalla premessa secondo cui la sentenza impugnatasarebbe affetta da motivazione apparente, contraddittoria o illogica.In primo luogo, non ricorre alcuna “motivazione apparente”, poiché la CTRnon si limita a richiamare il PVC o a riprodurre principi astratti, maprocede a un effettivo scrutinio delle singole poste contestate, valorizzaelementi specifici (assenza delle fatture, irregolarità dei DDT, mancatoincasso degli assegni, anomalia dei versamenti contributivi), e trae da essiconclusioni coerenti.In secondo luogo, non è ravvisabile la denunciata contraddittorietà dellamotivazione, giacché il ragionamento seguito è lineare: dai fatti emergentidal PVC, la CTR ricava l’inesistenza delle operazioni e l’indeducibilità deicosti, concludendo per la fondatezza dell’accertamento. Non vi sonopassaggi incompatibili, né antinomie interne idonee a minare lacomprensibilità del percorso logico.In terzo luogo, deve escludersi qualsiasi illogicità manifesta, giacché lamotivazione dà conto delle ragioni per cui la prova offerta dallacontribuente è stata reputata insufficiente, esplicitando il criterio divalutazione seguito e raccordando le risultanze istruttorie ai principigiuridici applicabili.È d’uopo rammentare che questa Corte ha incisivamente affermato che “inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che siconvertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogoa nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisitoNumero registro generale 1439/2019Numero sezionale 2679/2026Numero di raccolta generale 13537/2026Data pubblicazione 10/05/2026essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”,di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessaod incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formatooggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversasoluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del2018; Cass. n. 7090 del 2022).Nella specie, la soglia del “minimo costituzionale” non è infranta: lamotivazione della CTR esiste, è coerente, reca l’indicazione degli elementiprobatori valorizzati e rende con chiarezza il percorso logico seguito. Ilricorso principale va dunque rigettato.Con l’unico motivo del proprio ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4 c.p.c.,denunciandone la nullità per motivazione apparente e contraddittoria, inviolazione dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c., sul presupposto che la CTRavrebbe esposto argomentazioni prive di chiarezza, limitandosi ariprodurre principi giurisprudenziali e rilievi istruttori senza dar conto delpercorso logico-giuridico seguito, né della coerenza tra le affermazionicontenute nella motivazione e il dispositivo.Va tuttavia rilevato che, medio tempore, la sentenza impugnata risultaessere stata oggetto di correzione degli errori materiali dedottidall’Amministrazione. Poiché la censura erariale è funzionalmente correlataa tali profili, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alladecisione del ricorso incidentale, che è pertanto inammissibile.In conclusione, il ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA]. deve essererigettato; il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate va dichiaratoinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.L’esito della controversia, che vede disattesi entrambi i ricorsi, postula lacompensazione delle spese del giudizio.Numero registro generale 1439/2019Numero sezionale 2679/2026Numero di raccolta generale 13537/2026Data pubblicazione 10/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale della contribuente e dichiarainammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia; compensa tra le parti lespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art.13, comma 1-bis, dello stesso d.P.R.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteTania Hmeljak